N. 153.2001.1 Lugano, 2 aprile 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo 13 marzo 2001 presentato da
__________,
contro non meglio precisata “decisione del Ministero pubblico”,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che:
lo scritto 13.03.2001 è pervenuto a questo ufficio (dalla camera civile del TA) lo scritto in questione qualificato come “ricorso”;
la richiesta alla ricorrente di trasmettere la decisione oggetto di ricorso è rimasta inevasa (raccomandata non ritirata);
la decisione in questione è stata acquisita presso il ministero Pubblico e si è potuto constatare che si tratta di un non luogo a procedere;
contro le decisioni di non luogo a procedere del Procuratore pubblico non è dato reclamo al GIAR, bensì ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP;
alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, senza neppure chiedere al Procuratore di prendere posizione da questo giudice e trasmesso alla CRP per quanto di sua competenza;
viste le norme applicabili ed in particolare l’art. 284 CPP;
decide
1. Il “ricorso” presentato da __________ è irricevibile per quanto concerne la competenza di questo Ufficio.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. lo scritto 13 marzo 2001, con la relativa decisione del procuratore pubblico, viene trasmesso alla Camera dei ricorsi penali per quanto di sua competenza.
4. Intimazione
- __________;
- Procuratore pubblico __________;
- CRP, sede (con gli allegati menzionati).
giudice __________