N. 125.2001.2 EM Lugano, 2 aprile 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 23 marzo 2001 da
__________, c/o Penitenziario cantonale La Stampa
(patr. dall'avv. dott. __________)
qui trasmessa con preavviso negativo il 28 marzo 2001 dal Procuratore pubblico avv. __________;
viste le osservazioni 30 marzo 2001 dell'accusata, che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
_____________ è stata arrestata il 5.03.2001 (con conferma dell’arresto in data 6.03.2001) in quanto nei suoi confronti era pendente ODA del 22 maggio 1997, per titolo di rapina, relativo a fatti del 25 agosto 1991 avvenuti a ___________.
In sostanza l’accusata, in correità con altre due donne, sarebbe penetrata, con la forza e con l’inganno, nell’appartamento di __________ (1911); mentre due di loro costringevano la vittima nel cucinino, la terza frugava negli altri locali alla ricerca di qualcosa da sottrarre.
Trovati ca. 4'000.- CHF, le tre sarebbero poi fuggite travolgendo una terza persona accorsa in aiuto alla __________.
2.
Al momento dell’arresto _____________ ha negato la sua partecipazione al fatto, nonostante sul luogo del reato sia stata ritrovata una sua impronta (verbale GIAR 6.03.2001; verbale PS 6.03.2001; all. 7 rapp. PS 20.03.2001).
In occasione del suo secondo verbale davanti alla polizia (12.03.2001) ammetteva la sua partecipazione asserendo d’essere colei che si è dedicata alla ricerca di refurtiva e rifiutando di fornire i nomi delle due corree per (asserita) paura di ritorsioni.
Tra l’8 ed il 9 marzo 2001 venivano sentite la vittima e due testi per il riconoscimento dell’accusata. Visto il tempo trascorso le testi non hanno saputo riconoscere con certezza la _____________.
Sentita dal Procuratore pubblico in data 28 marzo 2001, ribadiva sostanzialmente quanto detto nell’ultimo verbale di polizia, negando particolare premeditazione.
3.
Con istanza del 23 marzo 2001 _____________ chiede di essere posta in libertà provvisoria, eventualmente dietro versamento di cauzione.
Non sarebbero più attuali le necessità istruttorie, a seguito della confessione, inesistente sarebbe pure il pericolo di recidiva vista la lieve gravità dei precedenti e la loro collocazione temporale.
Di diverso avviso il procuratore che, con preavviso negativo del 28 marzo 2001, dopo aver indicato i gravi indizi di colpevolezza adduce pericolo di recidiva (sulla base dei precedenti), pericolo di fuga (cittadina straniera residente all’estero) e necessità istruttorie.
Queste ultime derivano dal fatto che l’accusata si rifiuta di fornire l’identità delle persone che hanno agito con lei, cerca di ridimensionare il suo ruolo e la premeditazione. E’ quindi necessario, a giudizio del Procuratore, ulteriore interrogatorio dell’accusata ed eventuale confronto con la vittima ed i testi.
4.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione e il pericolo di recidiva.
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
5.
Indiscutibile, e neppure contestata dalla difesa, la presenza di gravi indizi di reato nei confronti di _____________.
Oltre alla confessione vi è l’elemento costituito dal ritrovamento di impronte riconducibili all’accusata (cfr. all.7 rapporto di inchiesta 20.03.2001).
5.1.
In merito alle necessità istruttorie va subito detto che il silenzio dell’accusata sul nome e sull’identità dei correi, non può essere (da solo) ritenuto motivo sufficiente a mantenere in essere la misura cautelare.
La carcerazione avente quale unico scopo la confessione o altre informazioni relative alla fattispecie inquisita è, di principio, illecita ( M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP 1989, p. 287/290 e citazioni).
Non è escluso che il silenzio sull’identità dei complici possa assurgere ad elemento che giustifichi la carcerazione preventiva per pericolo di collusione, ma occorre che la loro identificazione, rispettivamente la possibilità di un loro arresto sia ragionevolmente ipotizzabile in tempi brevi, ed indipendentemente dal silenzio dell’accusato già arrestato, o che una concertazione tra i correi possa compromettere il seguito dell’istruttoria (R. Barbey, Aperçu de la jurisprudence genevoise, suisse et européenne en matière de détention préventive, SJ 1981 p. 369/380; N. Schmid, op. cit., no 701a; DTF 106 Ia 7).
Nella fattispecie in esame elementi in tal senso non emergono dall’incarto né vengono indicati dagli inquirenti.
A conclusioni diverse si deve giungere per quanto concerne la necessità di meglio chiarire la dinamica dei fatti, il ruolo effettivo svolto da _____________ nella preparazione e nell’esecuzione materiale del reato.
I fatti, pur se lontani nel tempo, sono di oggettiva gravità e necessitano ulteriori chiarimenti ed approfondimenti anche nell’interesse dell’accusata (si vedano ad esempio la questione dell’incappucciamento”, menzionata nel rapporto di polizia, che non trova immediato ed evidente riscontro nel verbale della vittima; l’effettivo compito svolto dall’accusata per rapporto alle due altre partecipanti al reato e le modalità della fuga).
Il procuratore intende, a questo scopo, procedere ad ulteriore audizione dell’accusata e ad effettuare un confronto con la vittima e le altre due testi.
Nonostante il tempo trascorso ed il rischio che il ricordo della vittima e delle testi non sia più sufficientemente chiaro (vedi verbale __________ 9.03.2001), questa esigenza istruttoria (correttamente riconosciuta anche dalla difesa nelle sue osservazioni) deve essere garantita e può esserlo solo con la presenza dell’accusata senza che le sia possibile dilazionare questi accertamenti o concertarsi in qualche modo con le altre partecipanti al fine, ad esempio, di farsi precisare dettagli che le permetterebbe di sostenere di aver svolto lei un ruolo che invece è stato di altri.
Al fine di compimento degli atti istruttori indicati (non per gli altri motivi indicati come si dirà in seguito), il mantenimento della detenzione preventiva si giustifica ancora.
Ovviamente, in ossequio al dettame dell’art. 102 cpv. 1 CPP, gli accertamenti in questione dovranno avvenire celermente, ritenuto anche il fatto che non è chiaro se e perché nulla in tal senso sia stato intrapreso tra il 9 marzo 2001 (data audizione __________) ed il 28 marzo 2001 (data audizione PP).
L’accusata è in carcere preventivo da poco meno di un mese. Considerata la gravità oggettiva del reato (crimine) e l’importanza oggettiva degli accertamenti, la durata della detenzione è rispettosa del principio di proporzionalità.
5.2.
La difesa chiede che, qualora la libertà provvisoria fosse rifiutata per permettere i confronti, questo giudice fissi chiari limiti temporali entro i quali gli invocati atti istruttori dovranno aver luogo.
Questa richiesta si fonda, evidentemente, sul fatto che la difesa contesta recisamente l’esistenza di pericolo di fuga e di recidiva.
Questo giudice non ha facoltà (né sarebbe opportuno) di fissare chiari limiti temporali agli inquirenti nel quadro di una decisione conseguente ad istanza di libertà provvisoria.
Va da sé che un ingiustificato ritardo nell’esecuzione degli atti invocati potrebbe costituire violazione dell’art. 102 cpv. 1 CPP e del principio di proporzionalità (a cui la norma sostanzialmente si ispira) e potrebbe condurre ad accoglimento di successiva domanda di libertà, qualora gli altri motivi invocati a sostegno del preavviso negativo non risultino fondati (e la situazione sotto, questo profilo, rimanga immutata).
Non è pertanto inutile pronunciarsi anche sull’esistenza (a questo stadio) di pericolo di fuga e/o recidiva.
Il pericolo di recidiva non può essere considerato concreto.
I fatti oggetto di inchiesta (sicuramente di una certa gravità) risalgono al 1991.
Il casellario giudiziale svizzero dell’accusata riporta una condanna a 15 giorni di detenzione, per furto, nel 1993 ed una di 21 giorni, sempre di detenzione e sempre nel 1993, per infrazione alla LDDS.
Il casellario germanico riporta condanne nel 1986, 1990 e 1998, sempre per furto, a pene lievi (di fatto pecuniarie).
L’ultimo reato risale al 1997.
Pertanto se è vero che l’accusata negli ultimi quindici anni ha più volte delinquito, è altrettanto vero che, con l’eccezione del reato oggetto della presente inchiesta, si è sempre trattato di reati non particolarmente gravi. Inoltre, nulla risulta a suo carico negli ultimi quattro anni.
Ne consegue che, al momento attuale, un concreto pericolo di recidiva non è dato (N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, p.210; G. Piquerez, Procedure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2359 e 2360; DTF 105 Ia 25; DTF 12.08.1981 in re C.).
Quanto al pericolo di fuga va constatato che l’accusata è un’apolide residente in Germania.
Non risultano legami particolari con il territorio svizzero se non in relazione con le presenze per asserite vendite di tappeti, di fatto risoltesi con la commissione dei reati di cui si è detto al punto precedente e, prima ancora, di quello oggetto della presente inchiesta.
Come giustamente rilevato dal procuratore, il minimo edittale per la rapina di cui all’art. 140 cifra 1 (v139 cifra 1) è di sei mesi di detenzione.
Tuttavia, per valutare la concretezza del pericolo di fuga, occorre ancora interrogarsi sulle prospettive che la pena eventualmente comminata sia da espiare (DTF 107 Ia 3; DTF 117 Ia 69; Corte Europea D. U., serie A, no. 9, § 15, 10.11.1969 in re S; N: Schmid, op. cit., no. 701).
Nel caso in esame, anche a prescindere dal fatto che il tempo trascorso potrebbe assurgere ad attenuante specifica (con possibilità tecnica di pena inferiore al minimo edittale) e che la pena eventualmente comminata sarà comunque aggiuntiva, non appare in modo evidente una prognosi negativa in relazione alla sospensione condizionale, come peraltro neppure sostenuto dal procuratore.
Pertanto il rischio di fuga può essere validamente limitato mediante presentazione di una cauzione come proposto dall’accusata e costituzione di valido recapito per l’eventuale notifica di atti futuri. La somma proposta (cfr. scritto Avv. __________ 30 marzo 2001) appare adeguata.
6.
In conclusione, ritenuto che allo stadio attuale dell’inchiesta permangono specifiche necessità istruttorie ed il perdurare della detenzione preventiva per il tempo necessario all’espletamento di tali necessità non lede il principio di proporzionalità, l’istanza deve essere respinta.
Per tutti i motivi esposti,
richiamati i citati articoli di legge, in particolare gli artt. 95 ss., 96, 102, 108 CPP, 4 CF, 5 CEDU
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da _____________ è respinta.
2.
Non si percepiscono tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione.
- Avv. Dott. __________, per sé e per l’istante.
- Procuratore pubblico __________, sede (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto __________ di ritorno).
giudice __________