N. 744.2000.3 M Lugano, 2 agosto 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull’istanza inoltrata in data 30 luglio 2001 dal
Procuratore Pubblico avv. __________
intesa ad ottenere la proroga di tre mesi e quattro giorni, ovvero fino al 28 novembre 2001, del carcere preventivo cui è astretto
__________, __________
(difeso di fiducia dall’avv. __________
nel procedimento penale a suo carico per titolo di infrazione aggravata alla LFStup.;
letto lo scritto 30 luglio 2001 dell’accusato, che per il tramite del proprio difensore dichiara al magistrato inquirente di non opporsi all’istanza di proroga;
sentito oralmente il difensore in data 30 luglio 2001, il quale riconferma di non opporsi alla proroga richiesta;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che:
a seguito di notizia di reato pervenuta al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nel contesto di una commissione rogatoria inoltrata dal Ministero di Giustizia degli Stati Uniti d’America, è stato aperto d’ufficio un procedimento penale nei confronti di __________, sospettato di aver partecipato ad un importante traffico di cocaina. Arrestato al proprio domicilio di __________ in data 28 agosto 2000 (inc. GIAR __________), ed assunto il medesimo giorno a verbale MP (allegato al rapporto d’arresto, inc. GIAR cit., doc. _), __________ ha immediatamente ammesso la propria partecipazione ad un trasporto di circa due tonnellate di cocaina, dai Caraibi alla Florida, sfociato poi nel sequestro dello stupefacente in data 28 maggio 1998. Ha pure subito chiamato in causa, quale correo, __________, anche lui in detenzione preventiva (così, verbatim, già in decisione di proroga 16 maggio 2001, inc. Giar __________);
dagli interrogatori di questi due prevenuti è subito emerso il coinvolgimento di __________, sospettato, nel cennato contesto, di far parte della ristretta cerchia di coloro che, nel corso degli anni ’80 e ’90, avrebbero organizzato numerosi traffici di sostanze stupefacenti fra il Mare dei Caraibi e la Florida (così, verbatim, già in decisione di proroga 16 maggio 2001, inc. Giar __________);
- __________ è stato tratto in arresto in data 24 novembre 2000. Il giorno successivo è stato sentito da questo giudice, che ne ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per il titolo di reato in epigrafe (inc. Giar __________) (così, verbatim, già in decisione di proroga 16 maggio 2001, inc. Giar __________);
con la menzionata decisione 16 maggio 2001, questo giudice ha già prorogato una prima volta la carcerazione preventiva di __________ in considerazione delle eminenti esigenze istruttorie allora sussistenti e del pericolo di collusione desumibile dalla gravità dei reati e dalla connessione della posizione dell’accusato con personaggi latitanti, in particolare con l’altro personaggio cui gli inquirenti attribuiscono un ruolo trainante nei traffici in oggetto, ovvero __________, latitante, e con altre persone residenti in Florida e presumibilmente coinvolte ad altro titolo nei medesimi traffici (loc. cit., p. 3-4);
con l’odierna istanza, il magistrato inquirente chiede un’ulteriore proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________, tale da permettere l’esecuzione dell’ultimo atto istruttorio ancora mancante, ossia la rogatoria negli Stati Uniti, caldeggiata e sollecitata dagli stessi accusati __________ e __________ (v. istanza, inc. Giar __________). Agli atti figura l’accordo espresso delle autorità statunitensi per una missione dopo il 24 settembre 2001 (ibid.; v. anche fax 26 giugno 2001 di __________, assistente del Procuratore Pubblico del Distretto Sud della Florida, all’inc. MP, atti istruttori classatore 3 s.n.);
il difensore di __________, vista la documentazione summenzionata, ha espresso il proprio accordo con scritto del 30 luglio 2001 trasmesso in copia a questo Ufficio (v. inc. Giar __________), confermandone oralmente allo scrivente giudice il contenuto in data 30 luglio 2001, con contestuale conferma che lo stesso vale quale osservazioni all’istanza qui discussa;
l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);
la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in presenza di un incondizionato accordo dell’accusato;
si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;
in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga, si può rinviare alle dichiarazioni dell’accusato medesimo, eloquenti seppur “caute” (così, verbatim, già nella decisione di proroga 16 maggio 2001, inc. Giar __________);
le esigenze istruttorie vantate dal Procuratore Pubblico, da lui dovutamente esposte in sede di istanza (loc. cit., p. 2), ovvero l’approfondimento dei fatti imputati agli accusati tramite studio delle carte statunitensi ed audizione delle persone colà residenti (ed in parte detenute), appaiono di primo acchito rilevanti per il buon esito dell'inchiesta – e ciò, non solo dal punto di vista della pubblica accusa, ma anche della difesa, come testimoniato dai solleciti formulati particolarmente dai patrocinatori dei correi;
ci si potrebbe chiedere, nell’ottica della proporzionalità della proroga richiesta, se il lungo tempo trascorso fra l’inoltro della rogatoria e il suo accoglimento da parte delle autorità statunitensi (quasi sette mesi) non osti ad un’ulteriore proroga della carcerazione preventiva di __________, tanto più che anche per l’evasione della rogatoria dovranno trascorrere almeno altri quattro mesi dal suo accoglimento. Tenuto conto che l’incarto non è comunque stato fermo in attesa della risposta statunitense, che gli stessi difensori hanno caldeggiato l’inoltro e l’esecuzione della rogatoria, che il carcere preventivo patito da __________ è inferiore di circa tre mesi a quello già subito dal correo __________, nei confronti del quale la proroga qui discussa è stata pure concessa, ma soprattutto che il procedimento penale contro __________ (ed, in genere, dei tre coaccusati) sfocerà certamente in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, è giustificato ritenere la proroga richiesta rispettosa del principio di proporzionalità, tanto con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo che con riguardo ai tempi tecnici necessari per l’assunzione delle prove prospettate nonché per la chiusura dell’istruttoria formale;
resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP), così come deve restare riservata la discussione di un’ulteriore proroga se dall’evasione dei prossimi passi istruttori dovesse scaturire la necessità di assumere (d’ufficio oppure su istanza di parte) ulteriori mezzi di prova;
in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e di un concreto pericolo di collusione. Essa è pure adeguata nella durata (l’inusuale termine di tre mesi e quattro giorni essendo giustificato dal desiderio del magistrato inquirente di uniformare perfettamente il carcere preventivo dei tre coaccusati), e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
decide :
1. L’istanza 30 luglio 2001 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 28 novembre 2001 compreso.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP __________ di ritorno;
- Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________