N. 734.2000.3 M Lugano, 11 aprile 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sull’istanza inoltrata in data 30 marzo 2001 dal
Procuratore Pubblico avv. __________
e volta ad ottenere la proroga di tre mesi [recte: un mese], ovvero sino al 20 giugno 2001 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto
__________, attualmente detenuto al PCT Cadro;
(difeso d’ufficio dall’avv. __________)
nel procedimento penale a suo carico per titolo di infrazione aggravata alla LFStup. e infrazione aggravata alla LDDS;
offerto all’accusato, con ordinanza 30 marzo 2001, di proporre osservazioni all’istanza del Procuratore Pubblico, e preso atto che entro il termine assegnato l’accusato non ha formulato osservazione alcuna;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
- _____________ è stato tratto in arresto in data 20 novembre 2000, in quanto sospettato di ripetuta violazione alla LDDS, e soprattutto di essere coinvolto in un’organizzazione finalizzata ad importante traffico di sostanze stupefacenti (v. rapporto d’arresto 20 novembre 2000, inc. Giar 734.2000.1 doc. 2). Questo giudice ha confermato il suo arresto il giorno successivo, con contestuale intimazione della promozione d’accusa (doc. 3 e 1 nel citato incarto Giar);
l’accusato ha subito ed integralmente ammesso le proprie responsabilità sia per quanto riguarda il trasporto di ingenti quantitativi di eroina (v. ad es. verbale di conferma dell’arresto 20 novembre 2000, cit.), sia in merito al trasporto di clandestini (v. ad es. verbale MP 30 novembre 2000, ore 14.45, p. 3 e p. 4, all’inc. MP comune classatore XIV);
in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del periodo di legge della carcerazione preventiva degli accusati (art. 102 cpv. 2 CPP), il Procuratore Pubblico ha redatto un unico allegato 30 marzo 2001 (inc. Giar 662.2000.2 doc. 1, valido anche per altri accusati di cui in separate decisioni) a valere quale istanza di proroga del carcere preventivo (art. 103 cpv. 2 CPP);
a suffragio della propria richiesta di proroga il magistrato inquirente, scontati i gravi indizi di colpevolezza e dato atto che “non vi sono più particolari bisogni istruttori ritenuto come gli atti siano stati depositati in data odierna [ndr., il 30 marzo 2001)” (loc. cit., p. 5), richiama i possibili complementi istruttori (soprattutto per il coaccusato __________) nonché il grave pericolo di fuga: _____________ è infatti cittadino italiano domiciliato in Italia, il cui legame con il Ticino era “un lavoro che ora non ha più” (ibid.);
preso atto che l’accusato non si è espresso sulla proroga richiesta;
l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);
la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dell’accusato;
si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di _____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;
in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto supra (p. 2) relativamente alle ampie dichiarazioni dell’accusato medesimo;
per quanto limitate, le esigenze istruttorie esposte dal magistrato inquirente in sede d’istanza (cit., p. 5) sono ovvie ed incontestate. Se poi uno o più degli accusati (che verranno deferiti congiuntamente alle competenti Assise criminali, con conseguente esigenza di mantenuta connessione dei rispettivi procedimenti) chiedano effettivamente complementi istruttori, è questione alla quale il magistrato inquirente non può rispondere ora. Giustificata di principio appare allora la sua richiesta;
anche per _____________ sussiste incontestato pericolo di fuga sufficientemente concreto da giustificare la proroga chiesta. L’unico suo punto di contatto con il Cantone Ticino era l’impiego quale frontaliero, ora perso a seguito dell’arresto. La certa condanna a lunga pena detentiva da espiare fa apparire estremamente ridotte le effettive possibilità di un suo reinserimento nella società locale (come lui medesimo riconosce, v. verbale MP 30 novembre 2000, cit., p. 3) ed assurge in tali circostanze a serio stimolo per una latitanza;
per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro tutti gli accusati sfocerà certamente in una loro condanna a importanti pene privative della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per la (eventuale) completazione e la chiusura dell’istruttoria formale. La proroga richiesta, tra l’altro, è di durata assai ridotta, e mira ad uniformare – per quanto possibile – i tempi di detenzione preventiva di accusati che, come detto, saranno deferiti assieme alla medesima Corte d'assise;
resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);
in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e di un concreto pericolo di fuga. Essa è pure adeguata nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
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Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
decide :
1. L’istanza 30 marzo 2001 di proroga del carcere preventivo cui è astretto _____________ è accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 20 giugno 2001 compreso.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP __________ di ritorno;
- Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________