N. 712.2000.3 M Lugano, 6 dicembre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 1° / 4 dicembre 2000 da
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(difeso d’ufficio dalla lic. iur. __________)
avverso la decisione 28 novembre 2000, notificata a verbale, con la quale il Procuratore Pubblico dott. __________ ha disposto la sua liberazione contro versamento di una cauzione di fr. 5'000.--;
preso atto che l’accusato è stato scarcerato in data 4 dicembre 2000, con contestuale intimazione del decreto d’accusa DAC 990/2000/RI/RL emanato con procedura semplificata ex art. 207a CPP;
discendendo da quanto precede che il reclamo, legato all’entità della cauzione fissata dal magistrato inquirente per la concessione della libertà provvisoria, è divenuto privo d’oggetto e come tale va stralciato senza seguito di tassa e spese giudiziarie, né attribuzione di ripetibili al difensore a beneficio del gratuito patrocinio;
in applicazione degli artt. 280 ss. CPP
decide:
1. Il reclamo 1° / 4 dicembre 2000 di __________ è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.
2. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
3. Non si prelevano tassa né spese di giustizia, e non vengono attribuite ripetibili.
4. Intimazione:
- lic. iur. __________, studio legale __________, con copia delle osservazioni 5 dicembre 2000 del magistrato inquirente;
- Procuratore Pubblico dott. __________, con l’incarto DAC 990/2000/RI/RL di ritorno.
giudice __________