N. 695.2000.5 M Lugano, 15 marzo 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sull’istanza di liberazione della cauzione inoltrata in data 19/20 febbraio 2002 da
__________,
(difeso di fiducia dall’avv. __________)
visto il preavviso negativo 4 marzo 2002 del Presidente della Corte delle Assise correzionali, con contestuale comunicazione dell’avvenuta fissazione del pubblico dibattimento per il giorno 10 aprile 2002;
preso atto che l’istante, in considerazione dell’aggiornamento del processo, ha ritirato l’istanza con scritto 14/15 marzo 2002, ragione per cui la medesima può essere stralciata dai ruoli a seguito del suo ritiro, con la presente decisione teoricamente impugnabile avanti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, e comunque esente da tassa e spese di giudizio;
in applicazione degli artt. 95 ss., 110 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
decide:
1. L’istanza di liberazione della cauzione inoltrata in data 19/20 febbraio 2002 da __________ è stralciata dai ruoli a seguito del suo ritiro.
2. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
3. Non si prelevano tassa né spese giudiziarie, e non si attribuiscono ripetibili.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato __________, con copia dei preavvisi dei magistrati inquirente e giudicante;
- Presidente delle Assise correzionali giudice avv. __________, sede;
- Procuratore Pubblico avv. __________.
giudice __________