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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.12.2000 INC.2000.69504

December 21, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,574 words·~13 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 695.2000.4 M                                                        Lugano, 21 dicembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 15/18 dicembre 2000 da

__________,                        __________,

(difeso di fiducia dall’avv. __________)

e trasmessa in data 18/19 dicembre 2000 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;

concesso all’accusato istante, con ordinanza 19 dicembre 2000, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 21 dicembre 2000;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 4476/2000/FL;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato tratto in arresto in data 7 novembre 2000, siccome sospettato di avere posto in atto preparativi per acquistare, indi immettere sul mercato un chilogrammo di cocaina, ed inoltre di aver simulato il furto della propria auto allo scopo di truffare l’assicurazione (v. rapporto d’arresto 7 novembre 2000, inc. GIAR 695.2000.1 doc. _ p. 1-2). Questo giudice ha confermato l’arresto il giorno successivo, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di infrazione aggravata alla LFStup. nonché truffa (inc. GIAR cit., doc. _).

B.

Interrogato a sei riprese, seppur reso edotto di precise e convergenti dichiarazioni di terzi a suo carico, l’accusato istante ha sempre negato ogni e qualsiasi suo coinvolgimento nei fatti oggetto d’inchiesta (v. verbale di polizia 9 novembre 2000, inc. MP doc. _, R. 7 e R. 9 p. 2; verbale di polizia 14 novembre 2000, inc. MP doc. _, R. 3 p. 2; verbale di polizia 24 novembre 2000, inc. MP doc. _, R. 2 p. 1; verbale MP 27 novembre 2000, inc. MP s.n., p. 3; verbale di polizia 30 novembre 2000, inc. MP s.n., R. 4 e R. 5 p. 2; verbale di polizia 11 dicembre 2000, inc. MP s.n., R. 4 e R. 5, p. 1).

C.

Premesso che non gli è stato ancora concesso l’accesso agli atti (v. istanza di libertà provvisoria 15/18 dicembre 2000, inc. GIAR 695.2000.4 M doc. _, pto. 2 p. 2), l’accusato istante postula ora la concessione della libertà provvisoria per l’inesistenza di pericolo di fuga (in quanto qui sposato e da tempo residente, v. istanza, cit., pto. 5a p. 3), per l’esaurimento delle necessità d’inchiesta (soprattutto dopo il verbale suo a confronto con l’accusatore __________, v. istanza, cit., pto. 5b p. 4), infine per l’assenza di indizi quo al pericolo di recidiva (v. istanza, cit., pto. 5c p. 4); l’ulteriore mantenimento della misura privativa della libertà sarebbe a suo dire sproporzionato, visti i 39 giorni trascorsi in carcere preventivo (v. istanza, cit., pto. 5d p. 4).

D.

Il Procuratore Pubblico si oppone alla concessione della libertà provvisoria a __________, essenzialmente in considerazione dell’esistenza di concreti indizi di colpevolezza sia in punto alla contestata infrazione alla LFStup., sia per quanto riguarda l’accusa di truffa all’assicurazione (v. preavviso negativo 18/19 novembre 2000, inc. GIAR 695.2000.4, doc. _ p. 1). L’inchiesta sarebbe resa difficoltosa dall’atteggiamento totalmente negatorio dell’accusato (v. preavviso, cit., p. 2), e richiede ulteriori accertamenti soprattutto per l’ipotesi di truffa (mentre è già indetto il verbale a confronto fra l’accusato istante e __________, preavviso, cit., p. 2). Vi sarebbero pure “pericolo di collusione, per le ritorsioni che l’accusato potrebbe mettere in atto nei confronti dei testi qualora fosse messo in libertà provvisoria” (preavviso, cit., p. 2), pericolo di recidiva in quanto consumatore di cocaina, nonché per l’atteggiamento negatorio indicativo della mancanza di qualsiasi pentimento (v. preavviso, cit., p. 2), infine pericolo di fuga, in quanto cittadino italiano che “già passa gran parte della sua vita in Italia” (preavviso, cit., p. 2, con rinvio al verbale di polizia 14 novembre 2000, cit., R. 17 p. 6). Da ultimo, il Procuratore Pubblico rileva come la carcerazione preventiva già patita sia senz’altro proporzionata (v. preavviso, cit., p. 2).

E.

Nelle proprie osservazioni 21 dicembre 2000 al preavviso negativo del Procuratore Pubblico (inc. GIAR 695.2000.4 doc. _), l’accusato istante, ribadita la propria innocenza e premessa la perdurante impossibilità di accedere all’incarto (loc. cit., p. 2), dà atto che nel frattempo il magistrato lo ha posto a confronto non solo con __________, bensì anche con l’altro teste, __________ (loc. cit., pto. 1a p. 2-3); egli interpreta il lungo tempo trascorso fra il proprio arresto e tale fondamentale atto istruttorio quale manifestazione della poca importanza che gli attribuiva il Procuratore Pubblico, il quale non sembra ipotizzare l’assunzione di altre concrete prove (loc. cit.). Non sarebbe vero che egli non collabori del tutto, avendo ammesso il proprio consumo di cocaina a scadenza settimanale (loc. cit., pto. 1b p. 4). Nega ogni e qualsiasi pericolo di collusione, in primo luogo poiché non nutre alcuna volontà di vendetta, inoltre poiché il teste __________ sarebbe attualmente in cure, ed il secondo teste sarebbe a lui persona del tutto ignota (loc. cit., pto. 2 p. 4-5). Il pericolo di una sua fuga, da ultimo, sarebbe contraddetto dall’ormai lungo e costante domicilio a __________, luogo dove l’accusato rientra tutte le sere indipendentemente da dove abbia passato la giornata (loc. cit., pto. 3 p. 5). Ribadisce, in conclusione, la propria istanza, offrendo quali misure sostitutive dell’arresto (oltre al deposito dei documenti di legittimazione) la prestazione di una cauzione e la propria settimanale comparizione in polizia (loc. cit., pto. 3 p. 5-6).

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

2.

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di indizi di colpevolezza a carico di __________.

Il Procuratore Pubblico ha menzionato, nel proprio preavviso negativo, le dichiarazioni sulla scorta delle quali è partita l’inchiesta nei confronti dell’accusato (v. preavviso negativo, cit., p. 1). Ed è vero che tali dichiarazioni sono convergenti, e rese ancor più credibili dai riscontri che gli inquirenti hanno potuto raccogliere a conferma di altre dichiarazioni delle medesime persone, soprattutto di __________ (v. verbale MP 27 novembre 2000, inc. MP doc. _, p. 3). A ragione, allora, la difesa ha evitato di addentrarsi nella discussione sulla colpevolezza dell’accusato istante, discussione che sarà debitamente approfondita nell’appropriata sede del merito.

3.

a)        Il Procuratore Pubblico spiega soltanto in termini piuttosto vaghi (v. anche le osservazioni dell’accusato, cit., pto. 1a p. 3 in fine) quali accertamenti restino ancora da compiere, e tali da impedire la concessione della libertà provvisoria all’accusato istante: due confronti per le accuse di infrazione alla LFStup., nel frattempo eseguiti in data 20 dicembre 2000, mentre per l’accusa di truffa “è necessario procedere ad ulteriori accertamenti, con le difficoltà evidenziate dal rapporto di segnalazione della polizia di data odierna” (preavviso negativo, cit., p. 2).

b)        Queste spiegazioni non sono sufficienti. Basta leggere i verbali dell’accusato istante per rendersi conto che sin dall’inizio della sua detenzione, egli si è sempre detto semplicemente estraneo a qualsiasi ipotesi di reato contestatagli; difatti, i verbali di polizia più recenti si limitano ad un’ulteriore contestazione delle più volte prospettate affermazioni di __________, senza alcun costrutto per l’inchiesta (v. il già citato verbale MP 27 novembre 2000, p. 3; verbale di polizia 30 novembre 2000, inc. MP doc. _, R. 4 p. 2; verbale di polizia 11 dicembre 2000, inc. MP doc. _, passim). Inoltre, il rapporto di segnalazione 18 dicembre 2000 cui fa riferimento il magistrato inquirente nel proprio preavviso si limita a rilevare come gli inquirenti non siano riusciti ad assumere a verbale un teste importante nell’ipotesi della truffa, __________ (v. rapporto cit., inc. MP doc. _). Ma si tratta di persona il cui nominativo è noto agli inquirenti dallo scorso agosto, residente e professionalmente attivo in zona di frontiera, e dunque verosimilmente presente su territorio svizzero con una certa frequenza: non si comprende, allora, come mai non siano state prese, nei suoi confronti, quelle misura che il codice di rito prevede per il teste recalcitrante (art. 122 cpv. 3 CPP). Ed in ogni caso, visto che l’accusato istante è stato in libertà fino all’inizio di novembre 2000, ovvero tre mesi dopo l’inoltro della denuncia relativa al furto del proprio veicolo, se la denuncia stessa fosse effettivamente fraudolenta e non corrispondente al vero, è fin troppo facile ritenere che __________ e __________ abbiano avuto tutto il tempo per concordare nei minimi dettagli la versione da ammannire agli inquirenti. Da ultimo, l’ulteriore mantenimento dell’arresto di __________ unicamente per permettere l’audizione di un teste (di dubbia credibilità) non è certo motivo di gravità sufficiente, ciò che renderebbe una protrazione della carcerazione preventiva contraria al principio di proporzionalità.

c)         Ne discende, in conclusione, che gli invocati generici motivi istruttori non giustificano il mantenimento della carcerazione preventiva cui è sottoposto __________, ancor meno dopo che egli è nel frattempo stato sentito a confronto con i testi a carico (v. osservazioni, cit., pto. 1a p. 3).

4.

Il Procuratore Pubblico menziona pure il pericolo di collusione, “per le ritorsioni che l’accusato potrebbe mettere in atto nei confronti dei testi qualora fosse messo in libertà provvisoria” (preavviso negativo, cit., p. 2). Il medesimo magistrato inquirente non ha, tuttavia, indicato alcun concreto elemento di giudizio atto a sostanziare il proprio timore di pressioni sui testi che hanno deposto contro __________. In difetto di che i suoi timori non appaiono sufficientemente concreti per giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva qui discussa.

L’accusato nega di avere intenti vendicativi (v. osservazioni, cit., pto. 2 p. 4): sappia sin d’ora, comunque, che ogni e qualsiasi pur blando tentativo di influenzare rispettivamente intimidire i testi, o anche solo di contattarli, verrà considerato come concreto indizio di pericolo di collusione, con possibilità di ripristino dell’arresto preventivo.

5.

a)        Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

b)        Nel caso di specie, il Procuratore Pubblico si limita a menzionare, in quest’ottica, il fatto che l’accusato “è infatti consumatore di cocaina e nega ogni addebito (anche il più evidente) mostrando con ciò di non avere alcun pentimento per quanto ha fatto e volontà di cambiar vita” (preavviso negativo, cit., p. 2). Non vi sono molte parole da spendere per rilevare che la tossicodipendenza come tale non è probante indizio di pericolo di recidiva, ed ancor meno è lecito dedurre tale pericolo dal fatto che l’accusato si dichiari innocente, ciò che egli è notoriamente legittimato a fare anche a dispetto della più meridiana evidenza.

c)         Il paventato pericolo di recidiva, in conclusione, non può essere accolto.

6.

a)        Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione; decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 4a p. 5).

b)        In quest’ambito, l’unico elemento di giudizio proposto dal Procuratore Pubblico è la nazionalità dell’accusato istante, italiana. Ciò non basta, tuttavia, a rendere sufficientemente concreto il pericolo invocato, quand’anche fosse vero che __________ trascorra “gran parte della sua vita in Italia” (preavviso negativo, cit., p. 2). Come rettamente rileva la difesa (v. istanza, cit., pto. 5a p. 3; osservazioni, cit., pto. 3 p. 5), egli è domiciliato in Ticino, dove vive da dieci anni con la propria moglie, dalla quale tra l’altro dipende finanziariamente: non emerge, in altre parole, una situazione tale da far ritenere probabile una sua latitanza in Italia, anche perché al momento attuale ogni previsione sull’entità della pena appare in casu particolarmente aleatoria. E tale probabilità appare ulteriormente ridotta dal fatto che l’accusato medesimo propone l’adozione di incisive misure sostitutive dell’arresto.

c)         Anche il timore di una latitanza di __________, in conclusione, non appare attualmente suffragato da sufficienti elementi indizianti tali da giustificare la negazione della libertà provvisoria. Per ulteriormente mitigare il residuo pericolo di fuga, appare nondimeno opportuno accogliere la proposta di __________ ed ordinare, ai sensi dei combinati artt. 96 e 107 cpv. 2 CPP, il deposito di una cauzione di ammontare commisurato alla natura ed alle conseguenze dei reati. A giudizio di questo giudice, tale deposito cauzionale è sufficiente, motivo per cui si prescinde dall’ordinare all’accusato pure la sua regolare comparizione presso un ufficio di polizia ed il deposito dei documenti di legittimazione.

7.

In conclusione, l’istanza in discussione deve essere accolta, con la presente decisione impugnabile entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP) e senza conseguenze di tassa e spese. L’assoluta gratuità di procedure incentrate sulla libertà personale avanti a questo giudice (anche in caso di soccombenza) ha come corollario la mancata attribuzione di ripetibili.

*   *   *

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 96, 107 s., 110, 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.      L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 15/18 dicembre 2000 da __________ è accolta.

§   L’accusato istante è posto in libertà provvisoria previo deposito di una cauzione di Sfr. 10'000.— (franchi svizzeri diecimila) presso il Ministero Pubblico.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. Non vengono attribuite ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’accusato __________, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;

-         Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dall’accusato istante, con l’inc. MP 4476/2000/FL di ritorno e per immediata esecuzione;

-         SEPEM;

-         Direzione PCT Cadro.

giudice __________

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