N. 659.2000.2 M Lugano, 29 ottobre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul ricorso inoltrato in data 5/6 settembre 2001 da
__________, __________
(patrocinata dall’avv. __________
avverso il rifiuto del Procuratore Generale avv. __________ di accogliere l’istanza di dissequestro 30 gennaio 2001;
preso atto che nelle more del reclamo, il magistrato inquirente ha accolto l’istanza;
di conseguenza la reclamante ha ritirato il proprio gravame con scritto 14 settembre 2001, ciò che deve essere constatato con la presente decisione, definitiva ed esente da tassa e spese di giudizio. L’esito sostanzialmente favorevole del reclamo esige attribuzione di ripetibili commisurate al (ridotto) impegno che la stesura del reclamo ha comportato;
in applicazione degli artt. 9 cpv. 6 e 280 ss. CPP
decide:
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.
2. Non si prelevano tassa né spese giudiziarie. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla reclamante l’importo di frs. 100.— a titolo di reclamate ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso presso la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per la reclamante;
- Procuratore Generale avv. __________.
giudice __________