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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.10.2001 INC.2000.64305

October 16, 2001·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,653 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 643.2000.5 M                                                        Lugano, 16 ottobre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza 2 ottobre 2001 inoltrata dal

Procuratore Pubblico avv. __________

e volta ad ottenere la proroga di quattro mesi, ovvero sino al 17 febbraio 2002 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto

__________

(difeso di fiducia dall’avv. __________)

nel procedimento penale a suo carico per titolo di truffa, usura e riciclaggio di denaro;

assegnato all’accusato, con ordinanza 2 ottobre 2001, un termine per presentare eventuali osservazioni all’istanza di proroga, e preso atto che, con scritto 8 ottobre 2001 del suo difensore, l’accusato ha dichiarato di non opporsi in linea di principio alla proroga richiesta, eccessiva comunque nella durata;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto:

che

-        __________ è stato tratto in arresto in data 18 ottobre 2000, in quanto sospettato di essere coinvolto in una truffa di rilevanti dimensioni ai danni di una anziana coppia germanica residente in Ticino (v. verbale MP 18 ottobre 2000, ore 18.20, inc. Giar __________ doc. _). Questo giudice ha confermato l’arresto il giorno successivo, con contestuale intimazione della promozione d’accusa (doc. _ nel citato inc. Giar);

un’istanza di libertà provvisoria 2/3 novembre 2000 (inc. Giar __________) è stata respinta con decisione 9 novembre 2000, in considerazione delle (allora ancor più numerose) esigenze istruttorie, del connesso pericolo di inquinamento delle prove nonché di serio e concreto pericolo di fuga;

in data 12 aprile 2001, questo giudice ha concesso una prima proroga di sei mesi della carcerazione preventiva di __________, “in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché di sufficientemente concreto pericolo di fuga e di inquinamento delle prove” (loc. cit., inc. Giar __________ doc. _ p. 5), sottolineando nel medesimo contesto che la proroga concessa era comunque di durata rilevante (ibid.);

con allegato 2 ottobre 2001 (inc. Giar __________ doc. _), il magistrato inquirente richiede una nuova proroga di quattro mesi della detenzione preventiva cui è sottoposto __________ (l’ultima frase dell’istanza, a p. 3, dove la proroga viene fatta decorrere dal 16 settembre 2001, è senz’altro frutto di una svista), adducendo la necessità di completare l’acquisizione della documentazione richiesta con rogatoria in Germania, la relativa contestazione agli accusati nonché la completazione dei confronti. Ribadisce comunque l’ulteriore sussistere di pericolo di collusione e di fuga, e conclude rilevando la proporzionalità della carcerazione già subita ed ancora prospettabile, a fronte dei reati commessi e della pena prospettabile (ibid.);

la difesa non si oppone al principio di un’ulteriore proroga del carcere preventivo, ma ritiene eccessiva la durata postulata dal magistrato inquirente, e soprattutto censura la motivazione della richiesta, nella misura in cui essa si basa sulla pretesa scarsa collaborazione fornita dall’accusato (v. osservazioni, inc. Giar __________ doc. _);

l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);

i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);

la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dell’accusato;

si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;

in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto in occasione della precedente decisione di proroga menzionata supra (inc. Giar __________ doc. _ p. 2) relativamente alle ampie dichiarazioni dell’accusato medesimo (anche se già in occasione della prima proroga si era rilevato l’atteggiamento “a scaricabarile” degli accusati, v. decisione cit., p. 5). Quest’ultima constatazione, invero, mal si concilia con la mancata collaborazione dell’accusato di cui si lamenta il magistrato inquirente (v. istanza, cit., p. 2); d’altronde, quest’ultimo propone una critica generica e non sufficientemente circostanziata;

parimenti insufficientemente sostanziata appare la descrizione delle esigenze istruttorie ancora da esperire. Sebbene l’ulteriore esistenza di tali esigenze istruttorie non sia di principio contestata dall’accusato resistente (a proposito delle quali si vedano già i considerandi della prima decisione di proroga, cit., p. 3-4, qui integralmente richiamati), la loro insufficiente caratterizzazione non permette di valutare compiutamente se la durata della proroga postulata (quattro mesi, v. istanza, cit., p. 3) sia rispettosa del principio di proporzionalità. Quanto all’evasione della rogatoria inviata in Germania, premesso che non viene indicato da quanto tempo la medesima sia pendente (ma dagli atti si rileva che è quasi trascorso un anno dal suo inoltro, v. sollecito 9 ottobre 2001, all’inc. MP s.n.) né in quali precisi termini ne sia stata garantita celere evasione, va rilevato che non è dato di sapere in quale misura i dati che dovranno trasmettere le autorità germaniche siano effettivamente utili (o addirittura indispensabili) per la completazione dell’istruttoria. Anche la vaghezza di questo elemento di giudizio, se non incide certo sulla giustificazione di principio della proroga richiesta, ne rende difficile una determinazione temporale rispettosa del principio di proporzionalità. Infine, anticipando già qui una considerazione sulla proporzionalità, va detto senza mezzi termini che eventuali eccessive lungaggini nell’evasione di una rogatoria non devono andare di principio a detrimento dell’accusato in detenzione preventiva: seppur con particolare attenzione ad ogni singola fattispecie, la salvaguardia del principio di proporzionalità può al limite significare che la pubblica accusa – raggiunta una certa durata dell’arresto – debba scegliere fra la rinuncia a documentazione estera ed il mantenimento della misura privativa della libertà (in tal senso era stata ad esempio ordinata la liberazione di una relazione bancaria lungamente bloccata, v. decisione 16 agosto 2000 in re T., inc. Giar __________ consid. 5b; come qui, in germe, già decisione 19 agosto 1999 in re L., inc. __________ consid. 4d);

l’ulteriore mantenimento della carcerazione preventiva cui è astretto __________ è certamente giustificato di per sé già dall’incontestato, marcato pericolo di fuga (a proposito del quale si vedano già i considerandi della prima decisione di proroga, cit., p. 4-5, qui integralmente richiamati). Anche pericolo di collusione (v. in proposito la prima decisione di proroga, cit., p. 4, qui espressamente richiamata) continua a sussistere, se non altro nei confronti della moglie sotto inchiesta in Germania per il ruolo da lei ricoperto nella vicenda, oltre che con gli ignoti che hanno dato mano nell’occultamento del maltolto non ancora rinvenuto (v. istanza, cit., p. 2);

sulla proporzionalità, rilevata l’ininterrotta attività inquirente in consonanza con i dettami di legge, va nondimeno sottolineata l’assoluta eccezionalità che una protrazione della carcerazione preventiva oltre l’anno deve rivestire, indipendentemente dalla gravità dei reati commessi, dalla presumibile lunga pena detentiva cui vanno incontro gli accusati e dalle difficoltà dell’inchiesta. In assenza di precisi parametri che si sarebbero potuti evincere da una più circostanziata descrizione degli incombenti istruttori ancora da effettuarsi e dei relativi tempi, una proroga può essere concessa solo in termini ristretti, in ogni caso inferiori ai quattro mesi richiesti. Una valutazione astratta degli incombenti istruttori ancora da effettuare impone di considerare che all’autorità inquirente deve essere concesso un ragionevole lasso di tempo per un’ultima sollecitazione della rogatoria, le cui risultanze dovranno poi essere debitamente contestate agli accusati. Una proroga della durata di soli due mesi – durata sulla quale si era detto d’accordo l’accusato medesimo (v. osservazioni, loc. cit.) – è insufficiente per garantire, con l’agio che le circostanze impongono, l’effettuazione di quanto appena esposto, non essendo nemmeno nell’interesse dell’accusato in detenzione preventiva vedere ammessa una proroga di cui sa sin d’ora che non basterà per la conclusione dell’istruttoria predibattimentale. Adeguata appare, in conclusione, una proroga di tre mesi;

resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);

in conclusione, l’istanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché di sufficientemente concreto pericolo di fuga e di inquinamento delle prove. Quanto alla durata, invece, la richiesta non appare adeguata, e può dunque essere accolta solo parzialmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide :

1.   L’istanza 2 ottobre 2001 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è parzialmente accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 17 gennaio 2002 compreso.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

avv. __________, per sé e per l’accusato;

-           Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato e con l’inc. MP __________ di ritorno;

-           Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.

giudice __________

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