N. 640.2000.2 M Lugano, 18 dicembre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 7/11 dicembre 2000 da
__________, attualmente presso PCT Cadro
(difeso d’ufficio dall’avv. __________)
e trasmessa in data 14/15 dicembre 2000 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;
concesso all’accusato istante, con ordinanza 15 dicembre 2000, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato di medesima data;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 4885/2000/ES;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ è stato tratto in arresto in data 17 ottobre 2000 in virtù di un ordine di arresto emanato il giorno precedente dal competente magistrato, in quanto sospettato di far parte di un gruppo di persone dedito ad acquisti con carte di credito non valide. Questo giudice ha confermato l’arresto il giorno successivo, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di truffa ed abuso di carte-chèques e di credito (inc. GIAR 640.2000.1, doc. _).
B.
In un primo momento, l’accusato non solo ha negato ogni e qualsiasi coinvolgimento nei fatti oggetto d’inchiesta, ma ha addirittura affermato essere il proprio fratello __________ (v. verbale 18 ottobre 2000 avanti al GIAR, cit.). Successivamente, e meglio in occasione del primo interrogatorio avanti al Procuratore Pubblico del 24 ottobre 2000 (agli atti MP, s.n.), l’accusato ha chiarito le proprie generalità ed ha ammesso di principio l’utilizzo fraudolento di due carte di credito __________ a lui intestate (loc. cit., passim). Ha relativizzato le sue ammissioni nel successivo verbale di polizia 26 ottobre 2000 (agli atti MP s.n.), e anche l’indomani ha cercato di eludere le domande in merito all’utilizzo di altre carte di credito da parte della sua compagna __________ e di altre persone (v. verbale di polizia 27 ottobre 2000, ore 13.20, agli atti MP s.n.); finalmente, a far conto dal verbale di polizia 3 novembre 2000 (agli atti MP, s.n.), __________ ha iniziato a spiegare il proprio coinvolgimento e quello delle altre persone oggetto dell’indagine. Con il successivo verbale del 7 novembre 2000, l’inchiesta faceva un ulteriore, decisivo passo in avanti, tanto che il verbale di polizia del 30 novembre 2000 può essere considerato riassuntivo (agli atti MP, s.n.; il verbale 1° dicembre 2000 riguarda carte intestate alla convivente dell’accusato, del cui abuso egli si è assunto parziale responsabilità).
C.
Dopo aver proposto una prima istanza di libertà provvisoria in data 2/8 novembre 2000, poi ritirata in data 9 novembre 2000 (agli atti MP, s.n.), __________ rinnova ora l’istanza, motivandola con l’avvenuta conclusione dell’istruttoria, con la necessità di riacquistare la libertà per tornare a lavorare e per contrarre matrimonio con l’attuale compagna, ed infine con la disponibilità dell’amico __________ a prestare cauzione per lui (v. istanza 7 dicembre 2000, inc. GIAR 640.2000.2 doc. _, passim).
D.
Il Procuratore Pubblico si oppone alla concessione della libertà provvisoria a __________, essenzialmente poiché nei confronti di lui, cittadino italiano residente in Italia e con in quel Paese il centro dei propri legami affettivi e professionali, sussisterebbe serio pericolo di fuga, con conseguente impossibilità di chiudere l’inchiesta (v. preavviso negativo 14 dicembre 2000, inc. GIAR 640.2000.2 doc. _ p. 1). Il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato sarebbe inoltre giustificato “in considerazione degli importi e dell’agire continuato di __________ ]nonché] in considerazione della pena che verrà richiesta” (loc. cit., p. 2).
E.
Nelle proprie osservazioni al preavviso negativo (inc. GIAR 640.2000.2 doc. _), l’accusato istante ribadisce i propri argomenti, lamentando altresì come il magistrato inquirente non abbia saputo interrogarlo dopo il verbale del 24 ottobre 2000, ed anzi abbia addirittura negato al proprio difensore l’accesso agli atti, segnatamente ai verbali di polizia. Anche la mancata produzione del rapporto preliminare di polizia, apparentemente addotta dagli inquirenti quale motivo per il mancato accesso agli atti e per la mancata effettuazione di un verbale di conferma, viene censurata siccome causa ingiustificata di ritardo nella conclusione dell’istruttoria (v. osservazioni, cit., pto. 4 p. 2). Ribadito in particolare l’interesse di __________ ad una sua presenza in aula (loc. cit., p. 3), la difesa si oppone alle previsioni di pena detentiva da espiare che legge nel preavviso negativo del Procuratore Pubblico (loc. cit., pto. 5 p. 3), e richiamando casi a suo dire analoghi chiede l’accoglimento dell’istanza anche per “unità di giurisprudenza” (loc. cit., pto. 5 [recte: 6] p. 4).
Considerato
in diritto:
1.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
2.
Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi a un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui ammesso sia avanti agli inquirenti che in sede dell’istanza qui discussa (v. supra, consid. B).
3.
Il solo bisogno dell’istruzione al quale si appella il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., p. 1) consiste nella necessità di sottoporre l’accusato istante ad un secondo verbale di conferma, “che verrà effettuato non appena in possesso del rapporto di Polizia Giudiziaria” (ibid.). A tal proposito va rilevato che per l’effettuazione di questo secondo verbale, il magistrato inquirente non necessitava il rapporto preliminare d’inchiesta: questo giudice ha ripetutamente statuito che detto rapporto non rappresenta mezzo di prova a sé stante, ma raccoglie sistematicamente singoli mezzi di prova (segnatamente verbali) acquisiti in corso d’inchiesta, che dovrebbero essere a disposizione del Procuratore Pubblico dal momento stesso della loro effettuazione. Si ribadisce che non è lecito attendere quasi tre settimane dall’ultimo verbale di polizia giudiziaria (l’ultimo risale al 1° dicembre 2000) per indire il verbale conclusivo di conferma, più volte sollecitato dalla difesa (v. osservazioni, cit., pto. 4 p. 2). E più genericamente, la durata dell’inchiesta – visto il numero relativamente esiguo di verbali dell’accusato e gli intervalli temporali fra gli stessi – non testimonia particolare solerzia: in ogni caso, il magistrato inquirente ha omesso di spiegare le ragioni di tale dilazione nel tempo.
Restano implicite le esigenze istruttorie che potrebbero derivare da eventuali istanze di complemento, che l’accusato istante si riserva di proporre appena preso conoscenza degli atti (v. osservazioni, cit., p. 5). A ciò vanno ad aggiungersi unicamente i tempi tecnici per arrivare fino alla celebrazione del pubblico dibattimento (chiusura dell’istruttoria formale ed emanazione dell’atto d’accusa). Data l’aleatorietà che tali esigenze rivestono nella concreta fattispecie, non è tuttavia comunque possibile appurare se eventuali ulteriori passi istruttori siano di natura tale da esigere il mantenimento o meno dello stato di detenzione preventiva: l’istanza non può pertanto venire respinta sulla scorta di tale argomento.
4.
a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione; decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 4a p. 5).
b) Oltre che sulle necessità istruttorie già discusse, il Procuratore Pubblico fonda il proprio preavviso negativo sul pericolo di fuga dell’accusato istante, “cittadino italiano, residente in Italia, ove esercita attività lavorativa. Tutti i suoi legami famigliari sono in Italia, ove vivono i figli e la sua compagna. Egli non ha quindi alcun legame con il territorio svizzero. Motivo per cui vi è il pericolo di fuga in Italia ciò che renderebbe impossibile il prosieguo dell’inchiesta” (preavviso, cit., p. 1). È senz’altro vero che __________ ha il centro dei propri interessi affettivi e professionali in Italia, e che con la Svizzera egli non ha particolari legami. Tuttavia, questa mera constatazione – di per sé costitutiva di indizio di pericolo di fuga – non deve assurgere ad unico criterio di giudizio: altrimenti, la libertà provvisoria dovrebbe venire negata aprioristicamente ad ogni accusato senza fisso domicilio in territorio svizzero. Questa, ovviamente, non è la ratio legis, come si evince anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza riportate supra: ciò che deve apparire patente è la verosimiglianza che l’accusato, qualora liberato, intenda sottrarsi al perseguimento penale ed all’esecuzione della pena. Se ciò sia il caso o meno, deve scaturire da un esame globale di tutte le circostanze, e non è astrattamente indiziato dalla presumibile gravità della pena.
c) Nel caso di specie, dall’incarto MP non emergono elementi di giudizio tali da far apparire aprioristicamente __________ quale persona priva di senso morale: egli è professionalmente attivo, ed apparentemente con successo, al punto che è un suo partner di lavoro ad offrire il versamento della cauzione pur di permettergli di tornare a lavorare. Neppure sono noti suoi eventuali precedenti penali. Inoltre, il suo atteggiamento in sede d’inchiesta si è dimostrato ragionevolmente cooperativo, con progressive ammissioni man mano che l’istruttoria avanzava – a dimostrazione, se non necessariamente di compiuta resipiscenza, almeno di acquisita consapevolezza del carattere illecito degli atti commessi.
L’offerta di prestazione di cauzione da parte di terzi, in siffatto contesto, assume valenza certa e decisiva: dimostra che anche al di fuori della sua cerchia familiare, __________ ha persone che, conoscendolo bene, ripongono in lui sufficiente fiducia da spingerli a depositare una cifra non indifferente, nella consapevolezza che tale cifra andrebbe persa qualora l’accusato decidesse di sottrarsi alla giustizia svizzera, convinti come sono che ciò non accadrà. Inoltre, l’eventualità che __________ possa sottrarsi al procedimento penale in corso qui, seppur teoricamente possibile, sarebbe per lui di ben effimero beneficio, conto tenuto del fatto che in Italia si troverebbe comunque, con tutta verosimiglianza, confrontato con le pretese risarcitorie delle parti lese, ossia gli istituti che hanno emesso le carte di credito abusivamente utilizzate da lui.
d) Tutto sommato, in conclusione, non sembra potersi affermare che una sua costante partecipazione all’istruttoria formale, rispettivamente la sua presenza al pubblico dibattimento, appaiano sin d’ora messe in forse dalla concessione della libertà provvisoria.
5.
Non avendone il Procuratore Pubblico fatto menzione a suffragio del proprio preavviso negativo, non vi è ragione di affrontare il discorso del pericolo di recidiva.
6.
In conclusione, l’istanza in discussione merita accoglimento, l’unico motivo di opposizione sollevato dal Procuratore Pubblico – il pericolo di fuga – non essendo stato da lui reso sufficientemente plausibile. L’accoglimento dell’istanza avviene con la presente decisione impugnabile entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP) e senza conseguenze di tassa e spese.
Per ulteriormente mitigare il residuo pericolo di fuga, appare nondimeno opportuna la fissazione di una cauzione, di ammontare commisurato alla natura e alle conseguenze del reato.
7.
Pro futuro, il magistrato inquirente viene invitato a rispettare i dettami di cui all’art. 195 CPP, evitando di produrre a questo giudice un incarto privo di numerazione nonché dell’usuale elenco atti.
* * *
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 96, 107 s., 110, 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
decide :
1. L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 7/11 dicembre 2000 da __________ è accolta.
§ L’accusato istante è posto in libertà provvisoria previo deposito della cauzione pari a Sfr. 30'000.— (franchi svizzeri trentamila) presso il Ministero Pubblico.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l’accusato __________, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dall’accusato istante, con l’inc. MP 4885/2000/ES di ritorno e per immediata esecuzione;
- SEPEM;
direzione PCT Cadro.
giudice __________