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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 09.04.2001 INC.2000.63203

April 9, 2001·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,224 words·~6 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 102.2000.4 M                                                        Lugano, 9 aprile 2001

N. 632.2000.3 M

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sulle istanze 22 marzo 2001 inoltrate dal

Procuratore Pubblico avv. __________

e volte ad ottenere la proroga di due mesi, ovvero sino al 15 giugno 2001 compreso, della carcerazione preventiva cui sono astretti

__________,            attualmente presso PCT, Cadro

(difeso d’ufficio dall’avv. __________);

e

__________,            attualmente presso PCT Cadro

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

nei procedimenti penali a loro carico per titolo di infrazione aggravata sub. semplice alla LFStup. ed altri reati minori;

convocati in udienza i rispettivi difensori in data 30 marzo 2001 a Lugano, ore 17.15;

apparso unicamente l’avv. __________, essendosi scusato l’avv. __________;

letti ed esaminati gli atti formanti gli incc. MP __________ e __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto:

che

entrambi gli accusati sono stati posti in detenzione preventiva in data 15 ottobre 2000 su ordine del magistrato inquirente, in quanto principali attori di un ampio traffico di stupefacenti nel Locarnese;

questo giudice ha confermato gli arresti il giorno successivo, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per i reati indicati in epigrafe;

entrambi sono essenzialmente rei confessi, come emerge dai rispettivi verbali indicati dal Procuratore Pubblico in sede d’istanza, e come confermato dai rispettivi difensori (v. verbale d’udienza 30 marzo 2001 per l’avv. __________ e le osservazioni X aprile 2001 dell’avv. __________);

il Procuratore Pubblico, che prospetta per entrambi il deferimento alle Assise Criminali di Locarno (v. istanza, cit., p. 2), dà atto che l’istruttoria è praticamente conclusa, ritenuto che il deposito degli atti è già in corso. Quest’ultimo scade tuttavia il prossimo 9 aprile 2001, ossia solo pochi giorni prima della scadenza del periodo di legge della carcerazione preventiva (art. 102 cpv. 2 CPP), e non potendo sapere anticipatamente se vi saranno istanze di complemento probatorio, chiede una proroga della rispettiva carcerazione della durata (prudenziale) di due mesi;

l’avv. __________, sentito in udienza, premesso come il prevenuto sia effettivamente reo confesso per un quantitativo di circa un chilogrammo di eroina ma contesta un’ulteriore eccedenza di circa grammi 300, non si oppone ad una proroga del carcere preventivo. Chiede tuttavia di valutare se non sia sufficiente una proroga limitata ad un solo mese invece dei due richiesti, prestando attenzione a che eventuali complementi istruttori proposti da persone non in detenzione preventiva (ad es. __________) non abbiano come conseguenza di protrarre il carcere preventivo di chi è in stato di detenzione. Se così fosse, il Procuratore Pubblico dovrà valutare l’opportunità di disgiungere i procedimenti;

l’avv. __________ ha trasmesso in data 3/4 aprile 2001 allo scrivente giudice un allegato d’osservazioni, nel quale si dice d’accordo con la proroga richiesta, la medesima apparendo giustificata;

l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);

i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);

la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in presenza di un incondizionato accordo dell’accusato;

si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ e di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della loro libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;

in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto supra (p. 2) relativamente alle ampie dichiarazioni degli accusati medesimi, confermate dai loro difensori;

per quanto limitate, le esigenze istruttorie esposte dal magistrato inquirente in sede d’istanza (cit., p. 4) sono ovvie ed incontestate. Se poi uno o più degli accusati (anche non in detenzione preventiva) chiedano effettivamente complementi istruttori, è questione alla quale il magistrato inquirente non può rispondere ora. Giustificata di principio appare allora la sua richiesta;

altrettanto manifesto ed incontestato è il pericolo di fuga dei due accusati, __________ essendo richiedente l’asilo senza alcun particolare legame con la Svizzera (salvo parenti in Svizzera interna), mentre __________ è addirittura cittadino straniero qui residente illegalmente, e qui giunto unicamente allo scopo di delinquere;

per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro entrambi sfocerà certamente in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per la completazione e la chiusura dell’istruttoria formale. Nel caso di specie, la concessione di una proroga della durata di un mese invece che di due – come postulato dall’accusato __________ – non appare indispensabile dal punto di vista della proporzionalità, ma sarebbe piuttosto causa di inutili complicazioni qualora venissero formulati complementi istruttori, segnatamente da __________, apparendo inoltre una disgiunzione del procedimento contro di lei di fatto irrealizzabile, data la connessione con l’incarto del compagno di lei;

resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);

in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e di un concreto pericolo di fuga. Essa è pure adeguata nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide :

1.   L’istanza 22 marzo 2001 di proroga del carcere preventivo cui sono astretti __________ e __________ è accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui sono astretti gli accusati viene prorogata sino al prossimo 15 giugno 2001 compreso.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-           Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 3/4 aprile 2001 dell’accusato __________, copia del verbale d’udienza 30 marzo 2001 dell’avv. __________ (per __________), nonché gli incc. MP __________ e __________ di ritorno;

-           Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.

giudice __________

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