N. 521.2000.2 M Lugano, 23 febbraio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sull’istanza 12 febbraio 2001 inoltrata dal
Procuratore Pubblico avv. __________
e volta ad ottenere la proroga di due mesi, ovvero sino al 28 aprile 2001 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto
__________,
(difeso d’ufficio dall’avv. __________)
nel procedimento penale a suo carico per titolo di appropriazione indebita ed amministrazione infedele (inc. MP __________);
preso atto che l’accusato è stato posto in libertà provvisoria dal magistrato inquirente in data 20 febbraio 2001, come da quest’ultimo confermato verbalmente in data 23 febbraio 2001;
discendendo da quanto precede che l’istanza menzionata in epigrafe è divenuta priva d’oggetto, ciò che va constatato con la presente decisione, esente da tassa e spese;
richiamati gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
decide:
1. L’istanza 12 febbraio 2001 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP __________ di ritorno.
giudice __________