N. 461.2000.8 L Lugano, 14 dicembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull’istanza presentata il 6 dicembre 2001 dalla
Procuratrice pubblica dott. __________,
intesa ad ottenere un'ulteriore proroga della durata di un mese del carcere preventivo cui è astretto
__________, __________,
attualmente presso il Penitenziario cantonale)
(patrocinato dall’avv. __________)
nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di mancato assassinio ed altri reati;
preso atto della comunicazione 13 dicembre 2001 del patrocinatore dell'accusato, che non si oppone alla richiesta proroga;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
- __________ venne arrestato il 25 luglio 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio intenzionale o lesioni gravi, truffa e falsità in documenti: per necessità istruttorie, il carcere preventivo è stato successivamente prorogato di quattro mesi e cioè sino al 24 maggio 2001 con decisione 17 gennaio 2001 (inc. GIAR __________), di altri quattro mesi e più precisamente sino al 25 settembre 2001 con decisione 22 maggio 2001 (inc. GIAR __________) e di ulteriori tre mesi, quindi sino al prossimo 25 dicembre 2001, con decisione 20 settembre 2001 (inc. GIAR __________);
chiaramente presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza per i reati perseguiti, la nuova proroga è postulata per poter concludere la fase istruttoria senza pericolo di collusione, dovendo essere ancora assunte prove, anche richieste dalla difesa, con seguito di deposito degli atti ed evasione della procedura su eventuali complementi;
all'interrogatorio del 13 dicembre 2001 dinnanzi alla magistrata inquirente sono state evidenziate le seguenti conclusioni, in punto alla situazione carceraria dell'accusato:
"La PP, preso atto della conferma della mia domanda intesa ad essere posto in anticipata espiazione di pena, mi informa che preavvisa favorevolmente la mia richiesta con conseguente sottoposizione a regime ordinario.
__________: non intendo però per il momento essere spostato in un carcere della Svizzera interna. Preferisco spostarmi dopo il processo."
con atto 13 dicembre 2001 e quindi entro il termine assegnato per prendere posizione sull'istanza della Procuratrice pubblica, il patrocinatore di __________ ha specificato quanto segue:
"Per quanto riguarda … il merito della proroga richiesta, osservo come il mio cliente abbia ribadito ancora in data
odierna di voler essere posto in regime di espiazione anticipata di pena. Tale richiesta formulata a verbale davanti al magistrato inquirente è stata accolta da quest'ultimo.
In considerazione di tale circostanza, nonché del fatto che l'inchiesta vera e propria è praticamente conclusa, il signor __________ rinuncia ad inoltrare osservazioni alla succitata istanza e ribadisce di non opporsi alla richiesta di proroga del carcere preventivo."
i principi che reggono la materia sono noti come ai precedenti analoghi giudizi, e meglio:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
anche in presenza dell'accordo dell'accusato, questo giudice deve verificare il ricorrere dei menzionati presupposti a legittimare perdurare della privazione della libertà personale, sia pure succintamente;
allora, gli indizi ci colpevolezza corrispondono agli accertamenti oggettivi in uno con le sostanziali ammissioni dell'accusato, come non contestato e
verificato in occasione dei precedenti giudizi: a ciò si aggiungono concorrentemente i bisogni dell'istruttoria e prudente necessità di garanzia per terzi, come evocato in particolare nella richiamata decisione 22 maggio 2001, al considerando 4.3:
"Cenni della perizia psichiatrica 14 aprile 2001 del dott. __________, che ha fatto costatazione di una personalità lievemente disturbata, ed il complesso dei reati nei loro collegamenti di malversazioni e violenta insofferenza, consentono di avere ancora per dato il presupposto riferito alla tutela dell’ordine pubblico (ed alla tranquillità dell'anziana vittima), che è forse alquanto tenue, ma certamente può essere tale da suscitare allarme e preoccupazione per il comportamento sconsiderato e pericoloso di __________, neppure sufficientemente conscio dell'oggettiva gravità di quanto commesso."
il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile è ancora rispettoso del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla consistenza ed all’ampiezza dei fatti rimproverati e sottoposti ad inchiesta e considerata ora l'effettiva anticipazione dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 105 cpv. 1 CPP;
di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta come proposta dal magistrato inquirente, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 25 gennaio 2002, compreso.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l’istante;
- Procuratrice pubblica dott. __________ (con fotocopia della comunicazione 13 dicembre 2001 del patrocinatore dell’accusato);
- Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro.
giudice __________