N. 393.2000.5 L Lugano, 26 febbraio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 settembre 2001 da
__________(patrocinato dall'avv.__________)
contro il decreto 27 agosto 2001 con il quale il Procuratore pubblico avv. Mario Branda ha esteso l'accusa contro il reclamante per titolo di franamento eventualmente violazione delle regole dell'arte edilizia e ha disposto la congiunzione di questo procedimento con quello già pendente contro lo stesso reclamante per titolo di truffa ed altri reati;
preso atto della comunicazione 24 settembre 2001 del Procuratore pubblico avv. Mario Branda che riferisce il contestato decreto a circostanza di connessione soggettiva, e viste le osservazioni del Procuratore pubblico avv. Emanuele Stauffer, che postula la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
come a promozione dell'accusa del 16 giugno 2000, nei confronti di __________ è stato avviato un procedimento penale per reati patrimoniali consumati attraverso la ditta di promozione immobiliare __________, della quale l'accusato è azionista unico (v. verbale di conferma dell'arresto inc. GIAR 393.2000.1) rispettivamente amministratore di fatto (v. reclamo punto 1, nonché il verbale 23 giugno 2000, allegato 16 del doc. 33 dell'inc. MP __________);
il 27 settembre 1998, in località __________, si è verificato un franamento nel corso della costruzione di due case monofamiliari, l'__________ fungendo da impresa generale esecutrice dei lavori: le informazioni preliminari hanno condotto alla formulazione nei confronti di __________, per la sua veste richiamata sopra, di promozione dell'accusa per titolo di franamento eventualmente violazione delle regole dell'arte edilizia, con il decreto 27 agosto 2001, qui impugnato;
nel reclamo, __________ esprime "somma sorpresa e disappunto" per non essere stato precedentemente confrontato con eventuali indizi a suo carico, dopo essere stato interrogato unicamente in qualità di testimonio, per cui chiede anche di invitare il Procuratore pubblico "a contestare in un interrogatorio alla presenza del difensore i fatti ed i motivi che hanno portato all'estensione dell'accusa": proclamando la sua estraneità ad ogni responsabilità penale per l'evento inquisito, egli considera l'avversata congiunzione siccome immotivata e non corrispondente ai criteri fissati dall'art. 35 CPP (i due procedimenti riferendosi a reati dissimili e senza nessuna connessione fra di loro) e contraria ad opportunità per i tempi diversi di conclusione delle rispettive inchieste, senza dimenticare l'appesantimento del dibattimento per i risvolti patrimoniali, già di per sé complessi;
il Ministero pubblico, con le prese di posizione ricordate in ingresso, ritiene pacificamente che si tratti di un caso di congiunzione soggettiva, derivata dal principio dell'unità di giudizio, per cui il reclamo non merita tutela, essendo peraltro pacifico un interrogatorio dell'accusato, come da lui chiesto;
- __________, in quanto accusato, fruisce ovviamente del diritto di presentare reclamo in questa sede contro tutti i provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico entro dieci giorni dalla loro conoscenza (art. 280 ss. CPP), per cui, in quanto tempestivamente diretto contro il decreto di congiunzione in discorso, il gravame è formalmente ricevibile: per contro, non essendovi obbligo per il magistrato inquirente di sentire un sospettato prima della promozione dell'accusa (tale essendo un'estensione), ma bastando "motivi sufficienti" a giustificare questo atto istruttorio (art. 184 cpv. 1 CPP), è inammissibile la richiesta di invitare il Procuratore pubblico ad interrogare l'accusato, questione comunque risolta dall'adesione del magistrato inquirente a questo auspicio;
il processo penale svizzero è retto dal principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si può frazionare un’azione penale per esercitarla separatamente contro singoli accusati oppure - in caso di pluralità di infrazioni commesse dallo stesso accusato - per istruire distinti procedimenti per ognuna di tali infrazioni: di principio quindi - con particolare attenzione al caso in esame - un procedimento è da avere per indivisibile allorché più incriminazioni sono contemporaneamente mosse alla stessa persona, con doverosa loro riunione istruttoria e dibattimentale in tale situazione di connessione soggettiva (Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987 p. 110/111 n. 469,470,475; decisioni 22 novembre 1993 in re G.V., GIAR 203.93.2, e 6 agosto 1997 in re A.A., GIAR 209.93.17; REP 1997 n. 130);
solo preminenti divergenti motivi consentono in tali casi l’eccezione della disgiunzione, quando la ponderazione degli interessi in gioco la fanno più favorevole oppure quando la connessione può risultare iniqua per un accusato: è quindi necessario che il mantenimento della congiunzione abbia la conseguenza di gravi inconvenienti, sia per l’istruzione formale, sia per il pubblico dibattimento, ad esempio quando l’autore si trovi in carcere preventivo ed il correo latitante oppure quando un accusato è solo coautore in un reato minore o marginale rispetto agli altri maggiormente aggravati (REP 1980 371 ss.; decisione 22 novembre 1993 citata) oppure quando rispetto all’accusato una parte delle imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere (decisione 15 dicembre 1993 in re E.O., GIAR 982.93.1; REP 1997 n. 130);
questi principi giurisprudenziali reggono l’applicazione delle norme del codice di rito in materia e cioè gli art. 35 e 36 CPP, corrispondenti agli art. 10 e 11 CPP/1941, e riguardano appunto anche congiunzione (regola) e disgiunzione (eccezione) per procedimenti nei confronti di un unico accusato
(decisione 3 luglio 1997 citata, con riferimento al Messaggio 11 marzo 1987 concernente la revisione totale del CPP, ad art. 10 nota 2 d, dove è cenno tra altro a “motivi di opportunità [ad esempio quando l’istruzione di un procedimento sia conclusa, mentre quella di altro procedimento, al primo connessa, esiga lunghi e complessi atti istruttori]”): il vigente art. 35 cpv. 2 CPP consente disgiunzione, sempre per motivi di opportunità, “purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati”, trattandosi espressamente di “limite...al potere di apprezzamento del Magistrato penale in tale ambito” (v. Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale per l’esame del CPP, pag. 24 ad art. 35 cpv. 2);
se anche di fattispecie e di qualifica diversa, i reati in discussione sono imputati ad una stessa persona (__________) nelle sue attività e responsabilità in un'unica ditta (__________), quasi a dire allora con evidenza accresciuta della regola della connessione soggettiva e del diritto ed obbligo di un solo procedimento, la legge (art. 36 cpv. 1 CPP, art. 350 CP) non facendo distinzioni tra genere o specie di reato: d'altro canto l'inopportunità avanzata dal reclamante, per i pretesi tempi diversi nella conduzione dell'istruttoria, è solo apparente (sembrando mascherare personale interesse processuale) e non trova riscontro alcuno nelle prese di posizione del Ministero pubblico, meglio in grado di prevedere e programmare i tempi di conclusione delle inchieste, mentre il criterio di presunto appesantimento dell'eventuale dibattimento non ha determinante valenza di grave inconveniente;
il reclamo conseguentemente è respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), le spese giudiziarie seguendo la soccombenza (art. 39 lett. F TG);
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di __________.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
giudice Claudio Lepori