N. 382.2000.3 L Lugano, 13 novembre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul ricorso presentato il 30 ottobre 2000 da
__________, cittadino turco, attualmente in carcere preventivo presso il Penitenziario cantonale
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 12 ottobre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, che gli ha fatto divieto di accedere al territorio del Cantone Ticino;
viste le osservazioni 9 novembre 2000 dell'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
- __________ è stato arrestato il 13 giugno 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di furto e ricettazione: egli si trova tuttora in carcere preventivo, in attesa del deferimento per giudizio alla Corte competente;
all'udienza di conferma dell'arresto dinnanzi a questo giudice il 14 giugno 2000, __________ fornì le seguenti notizie:
"A suo tempo beneficiavo della dimora annuale. Essendo poi rimpatriato, sono ritornato qui l'11 febbraio 2000 come richiedente l'asilo, assegnato al Canton Uri.
Mi trovo però qui presso mio padre, in quanto mio figlio è all'ospedale in seguito ad investimento del 31 marzo scorso a __________ dalla Ferrovia __________. Ha subito più operazioni cerebrali e non cammina ancora. Sono divorziato dallo scorso anno: per via del bambino ho ancora contatti con la mia ex-moglie.";
agendo autonomamente, secondo le proprie competenze e responsabilità, l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni (di seguito: UG), ha avviato un procedimento amministrativo, inteso all'emanazione di un divieto di accesso al territorio del Cantone Ticino, con incarico alla Gendarmeria di __________ di interrogare __________ "rendendolo attento circa tale provvedimento" (v. lettera 18 agosto 2000);
a verbale 8 settembre 2000 in sede di polizia giudiziaria, il ricorrente ha pertanto preso atto di quanto segue, senza altre spiegazioni o richiami (ed in modo difforme dal surrichiamato mandato):
"Sono informato che verrà proposto alle competenti autorità di esaminare l'adozione di un provvedimento amministrativo quale divieto di entrata.
Di conseguenza vengo diffidato a non rientrare in Svizzera senza avere prima accertato la decisione presa.";
è così caduta la decisione qui impugnata, fondata sull'esito del citato verbale e "dell'attuale stato di detenzione", stringatamente ritenuto che:
"… risulta opportuno emettere una decisione di divieto di accesso al territorio del Cantone Ticino in ragione del comportamento avuto, della condanna subita, del fatto che è stato attribuito quale richiedente l'asilo al Canton Uri e che le misure coercitive sono applicabili non essendo lo stesso al beneficio di un permesso di dimora o di domicilio";
il tempestivo ricorso in discussione considera l'impugnata decisione irrispettosa della proporzionalità (a ragione dei legami con il figlio residente presso la madre a __________) ed in ogni modo intempestiva (per la pendenza del procedimento penale, con la necessità di attenderne l'esito): "un riesame della questione potrà, se del caso, essere fatto una volta terminata la procedura penale);
con riferimento ad ampio supporto giurisprudenziale e dottrinale, l'UG postula la reiezione del ricorso, osservando in concreto che __________ è richiedente l'asilo assegnato al Canton Uri, con suo dovere di tenersi a disposizione di quelle competenti autorità amministrative, senza rendersi irreperibile, con la scusa di (dubbi) contatti con suo figlio (ora senza permesso di soggiorno) neppure evocati nel verbale dell'8 settembre 2000: né vanno dimenticati che il ricorrente ha più volte interessato gli organi giudiziari e di polizia;
è alquanto evidente che la decisione impugnata non è stata preceduta da appropriati approfondimenti di fatto, limitandosi ad affrettato apprezzamento dello stralcio del verbale 8 settembre 2000, ripreso sopra, che non ha occupato più di quel tanto gli agenti interroganti nell'ottica della prospettata (in modo erroneo) procedura amministrativa, né __________ ha in quella sede dato maggior rilievo ai legami famigliari che lo vogliono e lo vedono spesso nel nostro Cantone, avendone già riferito in altri momenti dell'inchiesta penale (come sin dall'inizio a questo giudice, nella citata audizione del 14 giugno 2000: tenuto conto che l'attribuzione a questo o quel centro di asilanti in questo o quell'altro Cantone è d'apparenza casuale, non va esclusa l'opportunità di un collocamento favorevole a relazioni con famigliari già residenti in Svizzera, per cui di principio si apparenta a vessazione un divieto di accesso al territorio a tutela di questi legittimi contatti, pur fatta salva la possibilità di chiedere di volta in volta una specifica autorizzazione;
di certo __________ non ha avuto nel passato anche recente comportamenti corretti, per cui provvedimenti amministrativi nell'ambito della disciplina sugli stranieri potrebbero anche trovare fondatezza: ora tuttavia egli si trova in carcere preventivo e sarà prossimamente deferito al competente giudice del merito, al quale spetterà di definire la sua responsabilità penale e pronunciare i corrispondenti provvedimenti di legge, che in ogni caso meglio sapranno indirizzare eventuali altri interventi dell'autorità amministrativa, in questo senso ed in questo ambito una decisione essendo prematura (non foss'altro che __________ è qui privato della libertà personale, senza influsso alcuno di norme coercitive nell'ambito della LFDDS);
il ricorso è conseguentemente accolto con la presente decisione, impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo, senza conseguenza di spese giudiziarie, ma con il riconoscimento di ripetibili commisurate all'impegno professionale (art. 9 cpv. 6 CPP);
richiamata la legislazione federale e cantonale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri;
decide:
1. Il ricorso è accolto.
1.1 Di conseguenza è annullata la decisione 12 ottobre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, che ha vietato ad __________ l'accesso al territorio del cantone Ticino.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Lo Stato verserà ad __________ l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla notifica.
5. Intimazione:
avv. __________, per sé e per il ricorrente (con copia delle osservazioni dell'UG);
- Sezione del permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona (con l'incarto ACC. 8 di ritorno).
giudice __________