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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 30.06.2000 INC.2000.36103

June 30, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·817 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 361.2000.3 L                                                         Lugano, 30 giugno 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 23 giugno 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

e qui prodotta con preavviso negativo il 28 giugno 2000 dalla Procuratrice pubblica dott. __________;

viste le osservazioni 28 giugno 2000 dell'accusato, che si conferma nell'istanza, con l'appoggio di parere psichiatrico;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-    __________ è stato arrestato il 5 giugno 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di incendio intenzionale, danneggiamento e molestie sessuali;

-    egli ha segnatamente ammesso di aver appiccato il fuoco al __________, solo con l'intento di manomettere così il terreno circostante e conseguentemente impedire a studenti del liceo di transitarvi, per evitare sue tentazioni omofile, mentre del pari ebbe a lordare e danneggiare gabinetti pubblici, vuoi per evitare analoghe tentazioni (verbale di conferma dell'arresto del 6 giugno 2000, inc. MP 3596/2000), vuoi per risentimento nei confronti dell'amministrazione comunale che non l'aveva assunto quale netturbino (verbale di polizia di uguale data, dello stesso incarto);

-    giova ricordare che nei confronti di __________ già venne aperto un primo procedimento per atti vandalici, anche con incendio, presso la Stazione di __________, da lui ascritti a stato confusionale, da tempo trovandosi in cura psichiatrica specialistica (verbale di polizia 15 giugno 1999, inc. MP 4351/1999), ed un secondo per aver incendiato il ciclomotore di un amico, senza saperne dare le regioni, "probabilmente" per aver speso troppi soldi in quella serata con la vittima (verbale di polizia 22 dicembre 1999, inc. MP 8010/1999);

-    l'istanza di libertà provvisoria si fonda essenzialmente sull'assenza di bisogni dell'istruttoria, l'accusato avendo riconosciuto ogni addebito a lui riferibile, ritenuta l'inesistenza di pericolo di fuga ed auspicata una conveniente assistenza psichiatrica e materiale;

-    in presenza di sicuri indizi di colpevolezza, la Procuratrice pubblica si oppone alla concessione della libertà provvisoria, paventando concreto pericolo di recidiva, "senza la necessaria predisposizione … di un programma terapeutico di sostegno psichiatrico e quindi con una presa a carico più incisiva volta scongiurare il pericolo della ripetizione di reati analoghi";

-    con le osservazioni al preavviso negativo, è stato prodotto il rapporto 23 giugno 2000 del dott. __________, medico psichiatra che da tempo si occupa di __________ e che si dichiara disponibile per una più accentuata presa a carico, con modalità già discusse con l'interessato e da lui accettate;

-    l'art. 95 CPP (corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993) dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali per quanto qui concerne segnatamente il pericolo di recidiva;

-    nella presente fattispecie appunto, rimanendo indiscussa l'evidenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, senza più pericolo di collusione, e non essendo discorso di pericolo di fuga, è di rilievo giustamente preoccupante, come all'apprezzamento della magistrata inquirente, il pericolo di recidiva per la ricordata reiterazione in comportamenti delittuosi da ascrivere a notevole scompenso psichico;

-    a fronteggiare ora questa negativa prospettiva, vi è la programmata disponibilità del dott. __________ e dei servizi dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, per cui più non si giustifica nell'ottica vuoi dell'interesse specifico dell'accusato vuoi della proporzionalità il mantenimento della cautelare privazione della libertà, da sostituire con la misura del puntuale ossequio alle terapie indicate dallo specialista psichiatrico, comprensive di controllo da parte dei genitori e di impegno lavorativo, per quanto possibile (art. 107 cpv. 2 CPP);

-    l'istanza è così conseguentemente accolta, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. L'istanza di libertà provvisoria è accolta.

2. Ad __________ sono imposte le seguenti misure:

-      puntuale seguito alle convocazioni, alle terapie ed alle indicazioni del dott. __________ e degli operatori dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale;

-      sottomissione al controllo dei genitori per quanto concerne le uscite dal domicilio famigliare;

-      impegno e continuità, per quanto possibile, in attività lavorativa.

3.  __________ è reso attento che il mancato ossequio alle indicate misure comporterà il ripristino dell'arresto.

4. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

5.  Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

6.  Intimazione (per fax e per posta ordinaria), con invito a concordare la scarcerazione, previo ammonimento e con immediate indicazioni di presa a carico:

-    avv. __________, per sé e per l'accusato;

-    Procuratrice pubblica dott. __________, sede (con copia delle osservazioni dell'accusato e del rapporto 23 giugno 2000 del dott. __________ e con i citati incarti di ritorno);

-    dott. __________, Servizio medico psicologico, Bellinzona;

-    Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, Torricella.

giudice __________

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