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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.06.2000 INC.2000.32302

June 8, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,764 words·~9 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 323.2000.2 M                                                        Lugano, 8 giugno 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 2 giugno 2000 da

__________,           

(difeso di fiducia dal dr. avv. __________)

e trasmessa in data 5/6 giugno 2000 con preavviso negativo dal Procuratore Generale avv. __________,

concesso all’accusato istante, con ordinanza 6 giugno 2000, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 8 giugno 2000;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 3255/2000/MR;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ e __________ sono stati tratti in arresto in data 21 maggio 2000 mentre stavano rubando, previo scasso dei relativi contenitori, la moneta utilizzata per il funzionamento delle apparecchiature di un Solarium a __________ (v. rapporto d’arresto 21 maggio 2000, doc. _ nei rispettivi incarti GIAR 322.2000.1 __________ e 323.2000.1 __________). Il giorno successivo, questo giudice confermava l’arresto di entrambi gli accusati, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di ripetuto furto e danneggiamento (v. inc. GIAR 322.2000.1, doc. _, per __________; inc. GIAR 323.2000.1, doc. _, per __________).

B.

Se al momento dell’arresto su di loro pesava il sospetto che potessero essere gli autori di simili episodi di furto avvenuti negli ultimi tempi, già avanti a questo giudice entrambi ammettevano almeno due altri tentativi presso il medesimo Solarium (v. verbale GIAR di __________, doc. _ nell’inc. GIAR 322.2000.1), rispettivamente tre ulteriori tentativi, uno a __________ e due a __________ (v. verbale GIAR __________, doc. _ nell’inc. GIAR 323.2000.1).

C.

Con due istanze di contenuto praticamente identico – __________ (d’ufficio) e __________ (di fiducia) sono assistiti da due difensori del medesimo studio legale, ciò che, detto di transenna, non può non sollevare qualche perplessità – , gli accusati chiedono di essere posti in libertà provvisoria: ammessa l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza (per __________ v. istanza 2 giugno 2000, inc. GIAR 322.2000.2 doc. _ p. 6; per __________ v. istanza 2 giugno 2000, inc. GIAR 323.2000.2 doc. _ p. 5), entrambi fanno riferimento alle proprie asserite ampie confessioni (per __________ v. loc. cit., p. 4; per __________, loc. cit. p. 3) per escludere l’esistenza di esigenze istruttorie, segnatamente la necessità di assumere nuove prove ed il pericolo di collusione. Considerano un ulteriore mantenimento della carcerazione preventiva irrispettoso del principio di proporzionalità, ritenuta l’alta probabilità di una pena sospesa condizionalmente (per __________ loc. cit. p. 5; per __________, loc. cit. p. 5), e negano sia l’esistenza di un pericolo di fuga sia quella di un pericolo di recidiva (per __________, loc. cit. p. 6-7; per __________, loc. cit. p. 6-7).

D.

Il magistrato inquirente fonda il proprio preavviso negativo 5 giugno 2000 (in entrambi gli inc. GIAR, doc. _) sulla parzialità delle indicazioni fornite dagli accusati circa i luoghi di commissione dei reati loro ascritti, con la conseguente necessità di completare i relativi accertamenti, sul coinvolgimento di una terza persona in via di identificazione, infine sul pericolo di collusione fra i due accusati in punto “all’esatta determinazione dei furti e della refurtiva” (ibid.). Il Procuratore Generale conclude richiamando la proporzionalità dell’arresto subito e prospettabile “in relazione al numero ed alla gravità dei reati commessi” (ibid.).

E.

In sede di osservazioni al preavviso negativo (inc. GIAR 322.2000.2 doc. _), gli accusati riconfermano le proprie istanze, sottolineando soprattutto l’estensione delle loro ammissioni, “ben oltre i riscontri oggettivi” (loc. cit., p. 2). Dal canto suo, __________ avrebbe anche esaurientemente riferito sui furti da lui commessi nella Svizzera interna, e fornito indicazioni in merito alla terza persona coinvolta nei fatti (ibid.). Per __________, invece, viene espressa preoccupazione per lo stato di salute (ibid.). Da ultimo, la difesa evidenzia la non rilevante entità della refurtiva e la verosimile condanna di entrambi gli accusati ad una pena sospesa condizionalmente (loc. cit., p. 3).

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

2.

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e __________, e relativi ad un loro coinvolgimento nei fatti inquisiti, da entrambi ammesso sia avanti agli inquirenti – quand’anche in termini non identici – che in sede delle istanze qui discusse (v. supra, consid. C; osservazioni, cit., p. 2).

3.

a)        A torto gli accusati istanti ritengono che in ragione della loro cooperazione con gli inquirenti non sussistano più necessità istruttorie: il mero fatto di avere ammesso la partecipazione ai fatti loro singolarmente prospettati non equivale a dire abbiano fornito un’esauriente confessione. Notoriamente, si possono ammettere alcuni reati e sottacerne altri. Tant’è che nel caso di specie __________, dopo una serie di verbali nei quali le ammissioni si sono assommate poco alla volta (v. verbale di polizia 21 maggio 2000, allegato al rapporto d’arresto, inc. MP doc. _; verbale di polizia 23 maggio 2000, inc. MP doc. _), ha finalmente ammesso un numero maggiore di furti, e commessi in diversi Cantoni (v. verbale di polizia 25 maggio 2000, inc. MP doc. _), sottacendo tuttavia sempre ancora il furto commesso a __________ in data 28 marzo 2000 (ammesso unicamente su esplicita contestazione dell’inquirente, loc. cit. p. 6). __________, dal canto suo, ha pervicacemente negato altri furti (oltre a quelli commessi in Ticino e da subito ammessi), salvo arrendersi davanti all’evidenza scaturente dalle confessioni del correo (v. verbale __________ 30 maggio 2000, inc. MP doc. _).

b)        Quanto precede significa tre cose: in primo luogo, che è fuori luogo sostenere che gli accusati abbiano reso ampia e spontanea confessione. Secondariamente, è pacifico che l’atteggiamento a dir poco titubante dei due giustifica il timore che essi abbiano commesso un numero ben maggiore di reati di quelli finora ammessi: e questo timore esige che gli inquirenti ticinesi allarghino le indagini e coinvolgano nelle stesse le autorità di altri Cantoni. Infine, sempre l’atteggiamento degli accusati rende assolutamente manifesto sia il pericolo di collusione che il più generico pericolo di inquinamento delle prove – inteso il primo come il pericolo che essi, se posti anzitempo in libertà provvisoria, possano accordarsi circa la versione da fornire agli inquirenti di fronte ad eventuali nuove contestazioni, ed il secondo come il pericolo che essi sopprimano eventuali prove che potrebbero indicarli come autori di altri furti. Pericolo di collusione va infine ammesso anche con riferimento al personaggio dell’Ex-Jugoslavia che avrebbe fornito ad __________ la famosa chiave con la quale aprire i contenitori di monete. Avvertendolo, __________ (ma forse anche __________, la cui affermazione di non conoscere la persona in questione non convince del tutto) otterrebbe i proverbiali due piccioni con una fava: renderebbe credibile la propria asserita volontà di collaborazione con gli inquirenti, e permetterebbe al personaggio di dileguarsi prima di essere identificato e fermato, guadagnandosi in tal modo la sua gratitudine.

4.

a)        Potendosi in questa sede escludere il pericolo di fuga degli accusati – pericolo neppure affermato dal Procuratore Generale nel proprio preavviso negativo (cit.) – , resta da valutare abbondanzialmente il pericolo di recidiva da parte degli accusati.

b)        Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

c)         Per __________ e __________, in senso negativo pesa indubbiamente l’estensione (in senso numerico e geografico) dei reati commessi; a loro favore gioca invece l’incensuratezza (per __________, v. estratto del casellario giudiziale, inc. MP doc. _), rispettivamente il lungo tempo trascorso dai gravi precedenti penali (per __________, v. estratto del casellario giudiziale, inc. MP doc. _). Se ne deve concludere che il pericolo di recidiva parrebbe troppo tenue per giustificare, a sé stante, il perdurare della carcerazione preventiva.

5.

Visto il breve lasso di tempo intercorso fra l’arresto e l’istanza qui discussa, va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia ai tempi necessari per la completazione formale dell’istruttoria. L’inchiesta, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

6.

In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.   L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 2 giugno 2000 da __________ è respinta.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      dr. avv. __________, per sé e per l’accusato __________, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;

-      Procuratore Generale avv. __________, con l’inc. MP 3255/2000/MR di ritorno.

giudice __________

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