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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.06.2000 INC.2000.25002

June 7, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,710 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

11N. 250.2000.2 R                                                    Lugano, 7 giugno 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Ivano Ranzanici

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 26 maggio 2000 da:

__________, detenuta presso il PCT, Cadro

(patrocinata dall'avv. __________)

trasmessa a questo giudice con preavviso negativo del 2 giugno 2000 dalla Procuratrice Pubblica avv. Claudia Solcà;

offerto all'accusata di formulare contro osservazioni e letto lo scritto 7 giugno 2000 della difesa;

letti ed esaminati gli atti formanti l'inc. __________;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________, incensurata ticinese cinquantatreenne domiciliata a __________, si è costituita spontaneamente alle autorità giudiziarie penali ticinesi il 27 aprile 2000 ammettendo di avere, nella sua veste di amministratrice della __________, società facente capo alla __________, impiegato a profitto proprio complessivamente ca. CHF 900'000.- prelevati da conti di clienti (intestati a società) e ciò previo ottenimento della firma necessaria da parte dell'avv. __________ di __________ che riponeva in lei la più ampia fiducia. La PP avv. Claudia Solcà ha promosso l'accusa per titolo di appropriazione indebita, truffa, sub. amministrazione infedele. L'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice per motivi istruttori.

L'istruttoria subito avviata ha permesso di stabilire come l'accusata pur essendo al beneficio di stipendio di tutto rispetto (CHF 12'000.- mensili lordi oltre al versamento di un bonus annuo) si sia trovata in difficoltà finanziaria per un'asserita incapacità di gestirsi. Per ovviare a tale situazione, ed in particolar modo per fronteggiare il versamento di pubblici tributi, __________ ha ammesso di aver fatto capo a beni di spettanza di armatori italiani, clienti della __________, società che l'accusata - su incarico del direttore __________ della __________ - aveva ripreso agli inizi del 1990 ed aveva sviluppato commercialmente. __________ ha limitato il suo agire a partire dal luglio 1997 e cifrato il suo indebito profitto in CHF 900'000.-.

Gli accertamenti svolti dalla PP presso i clienti italiani hanno permesso invece di indiziare un danno per un importo decisamente superiore (almeno 1,6 mia Lit). Nel corso delle sue indagini la PP ha proceduto a numerose audizioni dell'accusata (sentita il giorno dell'arresto, il 9, 12 e 24 maggio 2000) e di alcuni testi (l'avv. __________ il 28 aprile 2000, il contabile dipendente di __________ __________ e __________, direttore della __________, il 2 maggio 2000, nonché - il 4 maggio 2000 - tre clienti italiani danneggiati dall'agire di __________, i testi sono stati interrogati senza indicazione delle loro generalità sul verbale). La PP ha quindi posto a confronto il cd. Teste 3 con l'accusata il 12 maggio 2000.

A seguito degli ordini della magistrata sono stati acquisiti documenti presso l'abitazione di __________, presso la __________ ed è stata ordinata una perquisizione bancaria in tutti gli istituti di credito del Cantone Ticino. L'inquirente ha altresì bloccato, presso lo studio del notaio avv. __________, il prezzo della vendita della casa a __________ di cui l'accusata è comproprietaria (AI 1, D, 18 e 19).

2.

Con istanza 28 maggio 2000 la difesa di __________ chiede la concessione della libertà provvisoria rammentando come questa si sia costituita, come la documentazione rilevante per la valutazione della fattispecie sia stata acquisita e come il domicilio e l'ufficio dell'accusata siano stati perquisiti. Secondo l'accusata tutte le persone che si potevano sentire sono state interrogate e non vi sarebbe quindi un rischio di inquinamento probatorio e di collusione. La difesa esclude l'esistenza di un rischio di fuga o di recidiva.

La PP avv. Claudia Solcà postula invece la reiezione dell'istanza per motivi istruttori. Dopo evidenza della confusione circa la ripartizione interna alla società __________ (prima) e __________ (poi), società cui facevano capo le relazioni bancarie dei clienti italiani danneggiati, la magistrata osserva come il danno patito dalle parti civili appaia maggiore rispetto a quanto ammesso dall'accusata. __________ deve ancora essere posta a confronto con altre parti lese. Per la PP appare inoltre necessario procedere alla ricostruzione contabile.

In sede di contro osservazioni la difesa ha ribadito il contenuto della sua istanza contestando che le argomentazioni della pubblica accusa suffiggano per la prosecuzione della detenzione preventiva.

3.

Come noto alle parti in diritto la materia è retta dall'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - norme la quale, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

A carico di __________ sono manifestamente dati gravi indizi di colpevolezza alla luce delle sue stesse ammissioni. Non va infatti dimenticato come l'accusata si sia spontaneamente costituita agli inquirenti facendo importanti confessioni. La stessa __________ ammette di avere ottenuto, sfruttando la fiducia che in lei riponeva l'avv.__________, l'autorizzazione a prelevare importi consistenti di danaro che ha impiegato a proprio profitto. Gli elementi che scaturiscono dall'incarto permettono di indiziare l'accusata di attività comunque più estesa rispetto a quanto ammesso inizialmente. Come ricorda la PP "… i conti non tornano" e, secondo le deposizioni delle parti civili, il danno sarebbe comunque maggiore rispetto a quello ammesso.

La condizione legale dei gravi indizi di colpevolezza appare quindi manifestamente data.

5.

La pubblica accusa ritiene di vantare ancora sufficienti motivi istruttori tali da impedire la liberazione dell'accusata, in particolare per la necessità di ricostruire contabilmente quanto avvenuto sui conti dei clienti, da un lato, e per la necessità di procedere ad ulteriori audizioni dei clienti stessi a confronto con l'accusata.

Questo giudice deve qui osservare come __________ abbia segnalato già mesi prima del suo arresto le malversazioni commesse in danno dei clienti __________, ed abbia comunque allestito - con il signor __________ della __________ - una ricostruzione contabile degli avvenimenti (v. verb. __________). __________ si è quindi spontaneamente costituita alle autorità giudiziarie ammettendo quanto contenuto nei suoi verbali di interrogatorio e noto alle parti. I testi sono stati sentiti, e lo potranno ancora essere senza eccessivo rischio di influenza da parte dell'accusata nei loro confronti (pur essendo le vittime dei reati cittadini italiani nei cui confronti pressioni possono essere poste in atto come rammenta la PP nel suo preavviso). L'accusata è stata posta a confronto con una delle vittime (Teste 3) sono prevedibili ulteriori confronti con altre vittime su aspetti rilevanti. Queste esigenze istruttorie non bastano comunque per il mantenimento della detenzione preventiva. L'accusata potrà essere ulteriormente sentita a piede libero, la documentazione acquisibile appare essere stata raccolta, eventuali utili elementi cartacei potranno semmai essere ulteriormente acquisiti senza possibilità concreta di interferenza dell'accusata.

Non sembra inoltre che __________ possa, in qualche modo, intervenire nei confronti dei funzionari del Ministero Pubblico preposti alla ricostruzione contabile degli avvenimenti. Detta ricostruzione contabile appare comunque formalmente non ancora ordinata e dovrebbe prendere un certo lasso di tempo.

L'inquirente ha avuto sin qui, dal 27 aprile scorso, un lasso di tempo sufficientemente lungo per operare i suoi accertamenti relativi al tenore di vita della signora__________.

Non sono quindi dati sufficienti motivi istruttori tali da giustificare il mantenimento della detenzione preventive dell'accusata.

6.

Le parti non hanno sollevato l'esistenza di un concreto rischio di fuga i cui presupposti sono ampiamente noti in diritto. L'accusata è cittadina elvetica e domiciliata a __________.

In Ticino vive una sorella. L'accusa non ha evidenziato l'esistenza di una possibilità di fuga all'estero, nonostante i legami professionali allacciati con clienti in altre nazioni, e non ha accertato la possibilità economica di una fuga. Non può quindi essere qui considerato un concreto rischio di fuga come d'altra parte sembra da escludere un concreto rischio di recidiva stante l'assenza di pregresse condanne a carico di una persona ultracinquantenne già attiva professionalmente. Pur considerando che l'accusata ha dichiarato, in uno dei suoi verbali, di non sapere se la __________ l'ha licenziata appare comunque sufficientemente scontato che __________ non possa tornare all'attività esercitata in precedenza con il rischio per i clienti di una reiterazione del suo agire.

Pur non essendo sufficienti i citati rischi di fuga e di recidiva occorre imporre all'accusata delle misure sostitutive e norme di comportamento per ovviare ai residui rischi esistenti. In particolare appare doveroso imporre all'accusata di depositare il passaporto e la carta d'identità, da un lato, ed imporre alla stessa il divieto di contattare le vittime, da un lato, e di esercitare nuovamente in seno alla __________ dall'altro.

7.

Alla luce di quanto precede l'istanza va accolta e l'accusata va posta in libertà provvisoria previo deposito dei documenti di legittimazione (passaporto e carta d'identità, il magistrato d'accusa veglierà a che i competenti uffici cantonali non emettano nuovi documenti di analoga natura e sostitutivi di quelli depositati) e con le norme di comportamento citate.

Per i quali motivi,

richiamati gli artt. 107, 108 e 284 e segg. CPP,

decide:

1.  L’istanza di libertà provvisoria 26 maggio 2000 formulata da__________ è accolta.

Di conseguenza è ordinata la scarcerazione di __________ previo deposito dei documenti di legittimazione. L'accusata è altresì astretta a non prendere contatto con le parti civili e non eserciterà la sua attività professionale in seno alla __________.

2.  Avverso la presente è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

3.  Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

4.  Intimazione:

                                                                              giudice Ivano Ranzanici

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