Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.08.2000 INC.2000.23102

August 3, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,577 words·~18 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 231.2000.2 R                                                         Lugano, 3 agosto 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 28 luglio 2000 da

__________      detenuto presso il PCT

(patrocinato d'ufficio dall'avv. __________)

trasmessa a questo giudice con preavviso negativo del PP avv. __________, che propone la reiezione dell'istanza stanti necessità istruttorie e rischio di fuga;

offerto alla difesa ed all'accusato tramite il patrocinatore la possibilità di formulare contro osservazioni e letto lo scritto 2 agosto 2000 dell'avv. __________;

etti ed esaminati gli atti formanti l'inc. 2552/2000 del MP;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ è stato arrestato nell'ambito di complessa ed articolata inchiesta condotta dagli inquirenti della Polizia Cantonale sotto la direzione del PP avv. __________, inchiesta denominata __________. L'arresto di __________ risale al 17 aprile 2000 mentre questi si trovava in compagnia di __________, cittadino italiano collega di lavoro pure invischiato nei traffici di stupefacenti oggetto d'indagine.

__________ risulta già essere stato condannato con due diversi decreti d'accusa per infrazione alla Legge Federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, il primo del 20 luglio 1994 con condanna ad una pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed il secondo del 1 dicembre 1997 con inflizione di una pena di 15 giorni di detenzione oltre all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, pene sospese condizionalmente.

Come risulta dagli atti istruttori l'accusato risulta essere nato in Kosovo nel 1969 in famiglia numerosa che egli definisce di ceto medio. Due suoi fratelli vivono attualmente in Germania mentre altro fratello e 3 sorelle si trovano in patria dove il padre è pensionato. Secondo il dire dell'accusato egli frequentava, nel 1991, l'Università in patria quando, a ragione dei contrasti etnici interni alla Repubblica federativa di Yugoslavia e ritenuto come avesse già svolto la scuola militare, egli ha preferito venire in Svizzera per domandare l'asilo politico. Egli lo ha fatto comunque senza declinare le sue vere generalità, senza comunicare di essere in possesso di un valido documento di legittimazione e mentendo quindi alle autorità preposte. __________ risulta avere vissuto in Svizzera, ed in particolare nei Grigioni, per ben oltre 2 anni, sotto le mentite spoglie di __________. Nel corso della sua permanenza nel nostro paese l'accusato ha conosciuto la moglie __________, cittadina italiana al beneficio di un permesso di domicilio, con la quale ha iniziato una convivenza. __________ ha quindi deciso di ritirare la sua domanda di asilo politico, di rientrare in patria, di coniugarsi con __________, e quindi di rientrare in Svizzera con dimostrazione palese della pretestuosità della sua domanda di asilo politico.

A partire quindi dal 1994 __________ si trova in Svizzera dove dalla moglie ha avuto due figli, uno di 5 anni e 6 mesi e la seconda di 8 mesi. Come detto __________ ha anche inanellato le due condanne di cui è cenno ed il procedimento penale di cui si discute. Da osservare come all'epoca dell'arresto l'accusato era attivo come dipendente della __________, società per la quale egli collaborava dal 25 settembre 1995 dapprima con mansioni di operaio e quindi di capo squadra con introiti netti mensili di CHF 4'500.- (e quindi di tutto rispetto).

__________, che in sede di prima verbalizzazione di polizia, pur essendo stato arrestato in possesso di sostanza atta al taglio degli stupefacenti, non ha ammesso nulla ha poi chiarito invece la sua posizione (d'altra parte ben nota agli inquirenti visti i controlli posti in atto). Nel corso d'istruttoria l'accusato ha sostanzialmente ammesso quanto descritto nei suoi verbali al PP. In particolari degni di rilievo sono i seguenti passaggi dei verbali resi al magistrato d'accusa:

"……

…..fu __________, approfittando del mio vizio per l’alcool e delle mie difficoltà finanziarie, ad ingolosirmi perché facessi per lui un qualche “lavoro” guadagnando così un qualche soldo. Preciso che io sapevo che l’attività del __________ era collegata al “commercio di stupefacenti”. Ciò malgrado ho accettato di aiutarlo e ciò per i motivi sopra esposti. Se è pur vero che fu __________ ad iniziarmi è altresì vero che nelle successive mie discussioni con lui relative, per esempio, ai viaggi da me fatti, vi era sempre presente anche __________ che partecipava alla discussione.

…….

Confermo che ero perfettamente a conoscenza del fatto che mettendomi al servizio di __________ /__________, nelle modalità e termini specificati nei miei verbali di Polizia, stavo compiendo qualche cosa di illegale. Mi dispiace inoltre di aver tirato in ballo anche il __________ a cui comunque avevo detto a cosa sarebbe servita la sostanza da taglio (allungare l’eroina) e a cui avevo proposto di accompagnarmi a Basilea, ……..

Confermo che ero a conoscenza del fatto che 500 grammi di eroina era un importante quantitativo di stupefacente. Confermo pure che sapevo, anche se non in modo dettagliato, che la sostanza trasportata da Lucerna sarebbe stata utilizzata da __________ o da chi per esso per allungare (aumentare il quantitativo) dell’eroina. Benché nessuno me lo abbia mai spiegato ho personalmente ritenuto che con 500 grammi di sostanza da taglio si poteva creare almeno un ulteriore chilo di eroina.

Il primo servizio che mi ha chiesto __________ è stato quello di cambiargli il taglio di alcune banconote. Concretamente era __________ che sul luogo del lavoro mi portava delle banconote da 50 o 100 franchi che io poi nelle tre circostanze già indicate a pagina 2 del mio verbale del 21.04.2000 tramutavo in una banconota da 1'000.-- franchi ridandola poi al __________ affinché poi la consegnasse al __________. Questi quattro cambi per un totale di circa 10'000.-- franchi sono avvenuti durante le prime tre settimane di mia conoscenza del __________. Quale compenso e salvo errore ho ricevuto circa 1'000.-- franchi.

….."

(verbale 28 aprile 2000, pag. 2 / 3).

In sostanza l'accusato ha ammesso di avere compiuto un primo viaggio a Lucerna in compagnia di __________, e ciò un paio di settimane prima del suo arresto, per acquistare un chilogrammo di sostanza da taglio (per la quale ha versato CHF 1'500.- con un guadagno per lui di ca. fr. 700.--), viaggio che ha ripetuto lo stesso giorno del suo arresto, sempre in compagnia di __________, quando è stato acquistato un secondo chilogrammo di sostanza da taglio poi sequestrata dalla polizia (con parte del danaro residuo della vendita equivalente al beneficio netto dell'operazione per l'accusato). Oltre al primo episodio del

cambio delle banconote per __________ vanno ancora rammentati gli episodi più gravi relativi ad una trasferta dell'accusato a Basilea con un'importante somma di danaro (CHF 16'500.-) destinata all'acquisto di 500 grammi di eroina e 500 grammi di sostanza da taglio (cfr. verbale 28 aprile 2000 pag. 4). In merito, nel verbale 28 luglio scorso, l'accusato rammenta come fosse prevedibile per lui un guadagno di CHF 500.- per la sua collaborazione nell'acquisto di 500 gr. di eroina e del medesimo quantitativo di sostanza da taglio (quantitativi che l'accusato - secondo suo dire - non avrebbe dovuto trasportare personalmente). Nelle sue deposizioni l'accusato ricorda ancora la vendita di ca. 70 grammi di cocaina.

Secondo il dire di __________ egli avrebbe delinquito nella speranza di guadagnare qualche cosa (v. int. 28 luglio 2000 pag. 5) siccome a seguito di una malattia le entrate derivate dal lavoro sarebbero state inferiori all'usuale salario.

Si può qui ritenere come l'inchiesta, per quanto concerne __________, si trovi in uno stadio decisamente avanzato. Il PP dovrà procedere alla chiusura dell'istruttoria che vede comunque coinvolte terze persone, dovrà decidere il rinvio a giudizio e quindi il processo dovrà essere aggiornato.

2.

Con istanza di libertà provvisoria del 28 luglio 2000, consegnata al magistrato d'accusa in coda alla verbalizzazione di cui è cenno, la difesa postula la concessione della libertà in favore dell'accusato osservando come l'istruttoria si trovi ad uno stadio avanzato, come non sussistano più concreti bisogni istruttori e rischio di collusione rispettivamente inquinamento probatorio, e come non possano essere ritenuti un concreto rischio di fuga e di recidiva. In particolare, con un lavoro del tutto apprezzabile, la difesa ha prodotto una attestazione di fiducia e stima redatta dai colleghi di lavoro dell'accusato (che da 5 anni è attivo con progressione di carriera in seno alla __________), ha prodotto attestazione dei vicini di casa dell'accusato e della moglie, che indicano comportamento ineccepibile e corretto, ma soprattutto, ha prodotto attestazione del datore di lavoro che si dichiara disposto a "riprendere il Signor __________ … alle nostre dipendenze rispettando le stesse condizioni contrattuali, finché non trova un'altra sistemazione professionale". La difesa evidenzia in particolare il forte legame famigliare dell'accusato con moglie e figli, la citata prospettiva di lavoro, la prospettiva di una condanna comunque contenuta (alla luce dei fatti) siccome l'agire dell'accusato sarebbe semmai quello di un complice, e quindi  l'assenza di un concreto rischio di fuga.

Dal canto suo il magistrato d'accusa rileva il sussistere di esigenze istruttorie che consisterebbero nelle possibili deposizioni a carico di __________ da parte di

persone recentemente arrestate nell'ambito dell'inchiesta. Per il magistrato d'accusa l'agire dell'accusato sarebbe costitutivo di infrazione aggravata alla LF Stup. commessa in veste di correo e non certo di complice con la prospettiva di inflizione di una pena detentiva di certa durata. Questa circostanza permetterebbe di ritenere un concreto rischio di fuga stante l'esistenza dei fratelli dell'accusato in Germania ed in patria.

In sede di contro osservazioni, dettagliate e puntuali, la difesa ribadisce le sue tesi. Essa offre il deposito di una cauzione di CHF 10'000.- messi a disposizione da un parente dell'accusato e propone essa stessa che all'accusato sia fatto ordine di presentarsi costantemente presso un ufficio di polizia oltre al deposito di tutti i documenti di legittimazione.

3.

Come noto alle parti in diritto la materia è retta dall'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - norme la quale, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

A carico di __________ vi sono manifestamente gravi e concreti indizi di colpevolezza per una sua consapevole e rilevante  partecipazione ad importante traffico di eroina e cocaina, traffico finalizzato al conseguimento di un guadagno e quindi commesso al fine di lucro. Riservata la competenza del giudice del merito va ritenuta una partecipazione ai commerci di droga commessi dalle altre persone coinvolte nel caso tali da ritenere __________ non certo un semplice personaggio di secondo piano e complice in toni minori come vorrebbe la difesa.

I fatti sono oggettivamente gravi, si tratta di vendite di 70 grammi di cocaina, di un prospettato acquisto (con tanto di viaggio sino a Basilea in possesso del denaro necessario) di 500 grammi di eroina ed altrettanta sostanza da taglio, si tratta dell'acquisto di 2 chili di sostanza da taglio e del cambio di CHF 6'000.- provento dalla vendita di droga. Alla difesa non deve sfuggire che tali episodi, commessi da una persona già due volte giudicata (e con l'ultima condanna è stata pronunciata l'espulsione per 3 anni sospesa condizionalmente), sono ripetuti nel tempo tra il febbraio 2000 e l'arresto dell'accusato. Si tratta quindi di una attività delittuosa intensa che permette di ritenere, visti anche i precedenti, - se la Corte del merito dovesse pronunciare un giudizio di condanna l'inflizione di una pena da espiare di certa durata.

5.

Nel caso di specie non sussistono invece sufficienti elementi istruttori per opporsi alla liberazione dell'accusato. Il PP rammenta come i rapporti tra l'accusato, __________ e __________, nonché quelli con __________ (nel frattempo posto in libertà provvisoria) , sono stati chiariti a sufficienza. Egli invoca comunque un rischio collusivo per la possibilità che __________ possa, nel corso di prossimi interrogatori, raccontare ulteriori episodi contro __________. Alla pubblica accusa non sfugge certo l'esigenza di concretezza dei motivi istruttori tali da impedire la liberazione di un accusato. In casu non può essere sufficiente, soprattutto ad oltre 100 giorni dall'inizio dell'istruttoria e dopo la messa in atto di controlli da parte degli inquirenti, l'indicazione di possibile emergenza di fatti nuovi riferiti a __________.

6.

La Pubblica Accusa indica l'esistenza di un rischio di recidiva per le precedenti condanne inflitte a __________ (si rammentano i due decreti di accusa citati). Il magistrato d'accusa non lo indica espressamente ma le due condanne (ad onor del vero la prima condanna del 1994 è riferita specificatamente a fatti iniziatisi

nel 1991) sono state seguite da procedimento in discussione con l'osservazione qui che la collaborazione dell'accusato con __________ e con __________ in particolare, è durata nel tempo ed è stata ripetuta.

A ben vedere si tratta di elementi tali da far ritenere apparentemente, come sostenuto dal magistrato d'accusa, un rischio di recidiva. Il rischio di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti, il comportamento in istruttoria, la personalità, la costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (Luvini, REP 1989 p. 287 ss; Piquerez n.1186/7) tenendo anche conto del tempo trascorso dalla cessazione della attività criminosa. Il rischio di recidiva sarà più facilmente ammesso quando l'accusato sia un delinquente abituale o uno squilibrato, più difficilmente quando si sia reso colpevole di un solo reato o di più reati concentrati in un breve lasso di tempo (Luvini con rif. a STF 12.8.81 cons.5 in re C.). Occorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così anche in tal modo il criterio di proporzionalità senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento.

Nel caso in esame va ritenuto come le prime due condanne, con decreto d'accusa, si riferiscano ad infrazioni alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, come l'accusato abbia - con riferimento al procedimento qui in discussione - sopportato quasi 110 giorni di detenzione preventiva e sia stato - dopo un'iniziale reticenza dinanzi al Giar collaborativo ed apparentemente abbia acquisito consapevolezza delle sue azioni. Si può quindi ritenere che la procedura in corso sia stata un deterrente sufficiente per indurre l'accusato a miglior comportamento futuro. Egli non può dimenticare che la procedura in discussione è ancora aperta ed eventuale agire illecito nuovo (successivo ad eventuale liberazione) comporterebbe grave conseguenza (anche se riferito a reato bagatella).

Non può quindi essere ritenuto un concreto e sufficiente rischio di recidiva, e ciò anche alla luce delle considerazioni che verranno esposte ai considerandi che seguono.

7.

Il magistrato d'accusa e la difesa nei rispettivi allegati si sono confrontati soprattutto sull'esistenza di un concreto rischio di fuga, sulla sua sufficiente intensità e, la difesa in particolare, sulla possibilità di porvi rimedio mediante presentazione di sufficienti misure sostitutive. I criteri determinanti per stabilire se sia dato o meno un pericolo di fuga sono il carattere dell'accusato, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; DTF 31.03.1992 in re S.C.). Non

bisogna dimenticare che i reati imputati all'accusato comportano pene edittali importanti con conseguente elevato pericolo di fuga (Mario Luvini, I presupposti della carcerazione preventiva nel processo penale ticinese, in Rep. 1989, p. 289). Il pericolo di fuga appare accentuato dal fatto che si avvicina il giudizio di merito (DTF 102 Ia 382; 106 Ia 407) e non può essere negato invocando la possibilità di ottenere l'estradizione o l'assunzione del procedimento penale da parte dell'eventuale paese di latitanza.

Nel caso concreto appare evidente che __________ è cittadino del Kosovo residente in Svizzera con il permesso B ed accusato di gravi reati che rischiano di comportare l'inflizione di una pena detentiva ferma, contrariamente all'assunto della difesa.

A favore di un rischio di fuga stanno quindi la nazionalità straniera dell'accusato, ed anche della moglie, e la possibilità, sufficientemente concreta, di inflizione di una pena ferma e la presenza di parenti in Germania ed in patria. D'altro canto, a favore delle tesi difensive, va ritenuto come __________ sia sostanzialmente residente in Svizzera dagli inizi degli anni 90, come egli sia dal 1994 coniugato con una cittadina italiana domiciliata in Ticino ora ed in precedenza nel Cantone dei Grigioni, come egli sia padre di due bambini, il primo di 5 anni e mezzo e la bambina di 8 mesi. Si può quindi ritenere l'esistenza di legami intensi qui in Ticino anche se, proprio per la tenera età dei bambini e per l'assenza di un lavoro della moglie e vista la nazionalità della stessa, facile sarebbe per la famiglia intera partire dalla Svizzera e stabilirsi sia in Kosovo sia in Italia o Germania. In quest'ultima nazione infatti l'accusato ha legami famigliari forti.

D'altra parte la difesa ha prodotto non solo atti di solidarietà e stima dei vicini di casa e dei colleghi di lavoro ma ha anche prodotto uno scritto del datore di lavoro, il quale ha assunto quasi 5 anni fa __________ e gli ha fatto fare carriera in seno alla fabbrica (capo squadra), che attesta la disponibilità di nuova assunzione, alle medesime condizioni di prima, sino a quando __________ avrà trovato un nuovo lavoro. L'esistenza di un lavoro, e ben retribuito, come quello in discussione rafforza maggiormente il legame dell'accusato con il territorio elvetico.

Alla luce di quanto precede nei confronti di __________ può essere ritenuto un concreto rischio di fuga comunque ovviabile mediante prestazione di misure sostitutive piuttosto severe e restrittive. Questa soluzione si giustifica anche per la possibile non immediata chiusura dell'istruttoria e per il successivo deferimento degli accusati dinanzi ad una Corte (non è escluso un processo dinanzi alla Corte delle Assise Criminali) con possibilità di celebrazione del processo in tempi che non appaiono del tutto contenuti.

8.

Avantutto al fine di ricondurre il rischio che __________ si sottragga al procedimento penale, alla celebrazione del processo ed alla possibile espiazione della pena, occorre imporre al medesimo di ossequiare tutte le citazioni che verranno staccate nei suoi confronti dalle autorità giudiziarie. __________ deve altresì depositare tutti i documenti di legittimazione in modo da rendere se non impossibile comunque più difficile un suo allontanamento dalla Svizzera e difficile un'eventuale latitanza all'estero.

__________ dovrà assolutamente esercitare una attività lavorativa, si tratta qui di condizione irrinunciabile. L'accusato, come alla non comune disponibilità del datore di lavoro, dovrà avere costante attività lavorativa. Inizialmente presso la __________ sino al reperimento di eventuale nuovo posto di lavoro. Tramite la difesa il datore di lavoro segnalerà eventuali ingiustificate assenze dell'accusato.

__________ dovrà inoltre presentarsi giornalmente presso il posto di polizia cantonale più prossimo al suo domicilio in modo da verificare la sua presenza costante sul territorio elvetico. Da ultimo, ritenuta l'offerta di cauzione di CHF 10'000.- della difesa, pur ritenendo l'importo della cauzione ai limiti inferiori, l'offerta va accettata. __________ va quindi obbligato al versamento di una cauzione di CHF 10'000.- prima di riottenere la libertà.

Soltanto con l'adempimento cumulativo delle misure sostitutive indicate il rischio di fuga, da ritenersi comunque importante, potrà essere ovviato in maniera adeguata. Si tralascia di imporre, come all'offerta contenuta nelle contro osservazioni della difesa, alla moglie dell'accusato di segnalare mancati rientri di __________ al domicilio o sospetti di attività illegali dovendo essere comunque salvaguardato il nucleo famigliare ed i legami tra i coniugi che persino il legislatore ha voluto proteggere in ambito, ad esempio, di acquisizione probatoria (cfr. art. 125 CPP).

9.

Alla luce di quanto precede l'istanza va accolta alle condizioni esposte al precedente considerando. L'accusato è avvertito del diritto di ricorrere, nel termine di dieci giorni dall'intimazione della presente, contro la stessa alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli artt. 107, 108 e 284 e segg. CPP,

decide:

1.   L’istanza di libertà provvisoria 28 luglio 2000 formulata da __________ è accolta alle seguenti condizioni:

1.1.                      __________ darà immediato seguito a tutte le citazioni che l'autorità giudiziaria emanerà nei suoi confronti.

1.2.                      __________ eserciterà, durante la libertà provvisoria, una attività lavorativa (come alla possibilità di cui al doc. _ prodotto con l'istanza di libertà provvisoria) come precisato al considerando 8.

1.3.                      __________ si presenterà giornalmente presso l'ufficio della Polizia Cantonale più prossimo al suo domicilio che sarà indicato dal Procuratore pubblico.

1.4.                      __________ depositerà presso il Ministero Pubblico, od altro ufficio designato dal Procuratore Pubblico competente, tutti i suoi documenti di legittimazione;

1.5.                      __________ depositerà, prima della sua liberazione, una cauzione di CHF 10'000.-.

2.  Avverso la presente è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

3.  Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

4.  Intimazione:

-    avv. __________, per se e per l'accusato;

- Procuratore Pubblico avv. __________ (con gli atti di ritorno) per esecuzione.

                                                                              giudice __________

INC.2000.23102 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.08.2000 INC.2000.23102 — Swissrulings