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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 11.12.2000 INC.2000.19004

December 11, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,027 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 190.2000.4 L                                                         Lugano, 11 dicembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di "scarcerazione" recte di libertà provvisoria presentata il 5 dicembre 2000 da

__________, attualmente presso il Penitenziario cantonale

(patrocinato dall’avv. __________)

e qui trasmessa il 6 dicembre 2000 con preavviso negativo dalla Procuratrice pubblica dott. __________;

preso atto che l'accusato istante non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

-          __________ è stato arrestato il 23 marzo 2000, con contestuale promozione nei suoi confronti dell'accusa per titolo di atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere d'assistenza o educazione (v. doc. _ dell'inc. MP 2001.2000): con decreto del 24 novembre 2000, l'accusa è stata estesa ai reati di coazione sessuale e atti sessuali con persone dipendenti (v. doc. _);

egli è in particolare ritenuto colpevole di abusi di ordine sessuale in danno delle figlie __________, nata il __________ 1975, e __________, nata il __________ 1980 e deceduta il __________ 2000, come alle dichiarazioni dirette della prima e a quanto riferito dalla seconda a famigliari, docenti, operatori sociali e altri conoscenti, anche circa ammissioni loro fatte dall'accusato stesso: in istruttoria tuttavia __________ ha negato di aver mai avuto attenzioni o atteggiamenti riprovevoli nei confronti di __________ ed ha respinto i rimproveri più pesanti di atti sessuali completi con +__________, per ammettere in ogni modo - nei confronti di quest'ultima - toccamenti e carezze di dubbia innocenza ed un turpe episodio di contemporanea presenza nel letto coniugale completamente nudi dei coniugi e della figlia, alla quale era stato preventivamente ed a quegli scopi somministrato del sonnifero;

il 4 dicembre 2000 (v. doc. _), la Procuratrice pubblica ha disposto il deposito degli atti, con il termine scadente il 21 dicembre 2000 per le produzione di eventuali nuove prove delle parti;

l'istanza di libertà provvisoria sottolinea la lunga durata del carcere preventivo ed assume l'esclusione di pericolo di collusione (per la chiusura dell'istruzione formale), l'inesistenza di pericolo di fuga e la mancata dimostrazione del pericolo di recidiva (in quanto le accuse non sono fondate su fatti certi);

contemporaneamente all'espressione del preavviso negativo all'istanza di libertà provvisoria, la Procuratrice pubblica chiede la proroga del carcere preventivo per la durata di due mesi: la situazione non è mutata dal momento della concessione della prima proroga, per quanto concerne l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, mentre sussiste pericolo di collusione (ora in relazione agli eventuali complementi di prova ed in ogni modo sino al dibattimento per gli attuati tentativi di ritrattazione e per atteggiamenti collusivi della moglie, coaccusata) ed anche pericolo di recidiva, non escluso peritalmente, con l'aggiunta del rispetto del principio di proporzionalità in considerazione della gravità degli addebiti, della reticenza dell'accusato, delle difficoltà delle indagini e della verosimile pena privativa della libertà;

considerato che l'accusato non ha preso posizione sul preavviso negativo (nonostante che nell'istanza in discussione si fosse "riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura"), che questo giudice ha già affrontato il tema della privazione della libertà con la concessione della prima proroga del carcere preventivo (v. decisione 15

settembre 2000, inc. GIAR 190.2000.3, non impugnata) e che rimane pendente la decisione della nuova proroga, il presente giudizio (voluto stringato con nota a verbale dalla procedura: art. 108 cpv. 2 CPP) può essere contenuto all’essenziale;

come noto, l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, particolarmente intesi ad evitare pericolo di collusione, ed il pericolo di recidiva;

nella situazione personale e processuale di __________ vi è convergenza dei presupposti di legge, come esplicitati ed approfonditi dalla prassi e dalla giurisprudenza, a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della libertà personale;

per quanto concerne gli indizi di colpevolezza, basta riferirsi a quanto riassunto sopra, senza entrare in particolari di possibile inutile pregiudizio: l'istanza è peraltro carente nella motivazione di assenza di accuse fondate, limitandosi a settoriali non suffragate critiche di credibilità di testimoni, mentre è in ogni modo certo che, nei limiti della verisimiglianza, le dichiarazioni in atti danno valore alle considerazioni della Procuratrice pubblica, con ogni ovvia riserva del giudizio di merito al confronto con quanto sostenuto dall'accusato;

come già rilevato nelle prima decisione di proroga, il pericolo di collusione è alquanto pacifico nel contesto di un'istruttoria ancora in essere (per la procedura probatoria in applicazione dell'art. 196 CPP), ma non si deve dimenticare che esso può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a), in una situazione - quale la presente - di sostanziale divergenza tra i protagonisti, di ritrattazioni e cambiamenti di versioni, di particolari legami famigliari e di influenza;

sul pericolo di recidiva vale poi quanto prospettato dal perito psichiatrico dott. __________ (referto peritale 31 luglio 2000, pag. 60) a proposito della possibilità di ricaduta in comportamenti perlomeno sconvenienti;

anche ora, ed in ogni modo riservato il giudizio sulla richiesta di proroga, il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile sino alla conclusione del procedimento è rispettoso del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla consistenza ed all’ampiezza dei fatti rimproverati ed inquisiti, in un’inchiesta sicuramente complessa per la gravità degli addebiti e per il numero di persone interessate in varie vesti;

l’istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.   L’istanza di libertà provvisoria é respinta.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

avv. Avv. __________, per sé e per l’istante;

-         Procuratrice pubblica dott. __________, sede.

                                                                              giudice __________

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