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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.09.2000 INC.2000.17605

September 20, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,919 words·~10 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 176.2000.5 L                                                         Lugano, 20 settembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 15 settembre 2000 da

__________

(patrocinata dalla lic. iur. __________)

e qui prodotta con preavviso negativo il 18 settembre 2000 dalla Procuratrice pubblica dott. __________;

viste le osservazioni 20 settembre 2000 dell'accusata, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

Questo giudice ha già affrontato una prima istanza di libertà provvisoria di __________, respingendola con decisione 24 maggio 2000 (inc. GIAR 176.2000.4), non impugnata in seconda sede ed alla quale sostanzialmente si può ancora oggi fare riferimento, il primo luogo sulla fattispecie inquisita:

"__________ è stata arrestata il 17 marzo 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di violazione della legge federale sugli stupefacenti, con precisazione ed estensione - a verbale 18 aprile 2000 dinnanzi alla Procuratrice pubblica (pag. 4) - ai reati di ripetuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla stessa legge.

L'arresto dell'accusata istante è avvenuto nel contesto di un'inchiesta, che aveva evidenziato compromissione di __________ in traffici di cocaina. Nei primi interrogatori l'interessata ha fatto riduttive ammissioni "solo quando è stata confrontata con evidenti elementi a suo carico" (v. rapporto di arresto, pag. 2). E ciò si è poi confermato, via via passando dalla riconosciuta minimalista vendita di "6 o 7 g. a __________ e qualche altro grammetto ad altre persone" (verbale 18 marzo 2000 di conferma dell'arresto da parte del sottoscritto giudice), al riassunto nel verbale 18 aprile 2000 dinnanzi alla Procuratrice pubblica segnatamente con vendite di complessivi 120 g. di cocaina, offerta di altri 40 g., trasporti per terzi di complessivi 20 g e pari intermediazione, e successivamente all'ammissione di maggiori quantitativi (in particolare vendite di circa 265 g. di cocaina e trasporti per un totale di 400 g., come riferito nel verbale di polizia del 21 aprile 2000, ed altri episodi di traffico illustrati nel verbale di polizia dell'8 maggio 2000). Del pari si sono modificati i periodi del traffico: fermamente solo a partire dal dicembre 1999 (verbale citato del 18 aprile 2000), poi anche in precedenza (verbale citato dell'8 maggio 2000).

Si ricorda, in quanto conferente al presente discorso, che __________ venne condannata con decreto 8 novembre 1999 alla pena di tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per violazioni alla legge federale sugli stupefacenti, segnatamente la vendita al dettaglio di una ventina di grammi di cocaina tra agosto e ottobre 1999 e consumo di questo stupefacente e di ecstasy nel corso di quell'anno: già in quel procedimento l'accusata si manifestò reticente, non certo smemorata, avendo sottaciuto traffici solo ora da ultimo venuti alla luce (e vale la pena di ricordare che, interrogata dal sottoscritto il 18 marzo 2000, l'accusata ebbe unicamente a dire sui suoi precedenti: "Già nel gennaio scorso venni interrogata per consumo e spaccio di droga", rispettivamente: "Ho iniziato a consumare cocaina per aspirazione nel gennaio di quest'anno …", senza necessità qui di commenti)."

Con decreto 12 luglio 2000 (doc. _ inc. MP 1819/2000), l'accusa è stata estesa al reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti: infatti i traffici di __________ si sono rivelati di maggior ampiezza, con vendite di quasi 800 g. di cocaina, oltre a cessioni gratuite, trasporti e quant'altro, tra luglio 1999 e marzo 2000, come via via emerso da puntuali contestazioni in sede di inchiesta di polizia (v. verbale 15 giugno 2000 di conferma dinnanzi alla Procuratrice pubblica).

2.

La nuova istanza di libertà provvisoria fa sostanzialmente appello al principio di proporzionalità nel contesto di un'istruttoria ormai conclusa, in grazia anche alla partecipazione attiva e collaborante dell'accusata, per cui d'altro canto non vi è più pericolo di collusione, mentre sono da escludere pericolo di fuga (avendo __________ qui il "centro assoluto dei suoi affetti") e di recidiva (in carcere la stessa avendo "avuto modo di riflettere sulle conseguenze sia penali che personali di un tale agire, prendendo coscienza della gravità dei reati commessi". Né va dimenticata la possibilità di un reinserimento "sia nell'ambito lavorativo che in quello sociale-famigliare".

La Procuratrice pubblica evidenzia l'importanza del complessivo coinvolgimento dell'accusata, accertato in corso di istruzione formale, quindi con "chiaro ed indiscutibile" pericolo di recidiva per l' "estrema disponibilità a delinquere" di __________, anche al cospetto della sopra riferita condanna dell'8 novembre 1999. Il complesso degli addebiti ed il fatto della prossima emanazione dell'atto di accusa dimostrano peraltro rispetto del principio di proporzionalità.

Le osservazioni di __________ al preavviso negativo in pratica corrispondono agli assunti dell'istanza, senza particolari concreti riscontri con la realtà processuale e personale dell'accusata, come ai rilievi che seguono.

3.

Anche per il diritto si richiama il primo ricordato giudizio:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, particolarmente intesi quale tema di collusione, e il pericolo di recidiva.

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

4.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono tuttora presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

4.1

Non consente dubbio l'esistenza di importanti indizi di colpevolezza per le anche sofferte ammissioni dell'accusata, con il riscontro di chiamate in correità con fornitori e acquirenti. Né si tratta di fattispecie banale, per la continuità ed i contenuti di traffici consapevolmente illeciti.

4.2

In punto al pericolo di collusione nella precedente analoga decisione è stato rilevato e viene qui sia pure abbondanzialmente ripreso quanto segue:

"E' sufficiente in proposito scorrere il dipanarsi dei numerosi verbali, per aver contezza di reticenza dell'accusata istante, dai primi riduttivi cenni a modeste vendite di cocaina alle pur sempre frammentarie ammissioni, conseguenti ad indagini nei confronti di terzi e puntuali contestazioni (come nel corso dell'interrogatorio del 18 aprile 2000, condotto dalla Procuratrice pubblica: "I quantitativi di cocaina da me modificati [n.d.r.: in tale sede e previo riferimento ad altre emergenze istruttorie] … sono complessivamente … 16 g. di cocaina. Questi ulteriori 16 g. [n.d.r.: venduti] non sono ulteriori miei acquisti, bensì devono essere detratti dai miei consumi che non sono più di 50 grammi ma di 34 grammi."). In proposito peraltro già si sono date indicazioni in precedenza, il tutto a conferma di persistente reticenza, alla quale non serve appello né a preteso panico per l'arresto né a scarsa memoria sin dall'inizio avanzato ed anche evidenziato quale premessa nella lettera 20 aprile 2000 dell'accusata alla magistrata inquirente ("… non vorrei che lei pensasse male per la mia mancanza di memoria …"), quando ad esempio le vendite di cocaina sono lievitate da pochi miserelli grammetti a ben circa 265 g. pieni."

Questi assunti hanno - se ancora necessario - trovato conferma nel seguito dell'inchiesta, con l'emergere del cennato maggior coinvolgimento. Ora l'istruzione formale è conclusa, ma non per questo viene meno la tema di un inquinamento delle prove, in quanto non si deve dimenticare che essa può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a), in una situazione di possibili ritrattazioni e contestazioni nei confronti di eventuali testimoni da sentire o risentire in aula.

4.3

Ricordato che del pericolo di fuga mai è stato verbo, per cui inutilmente l'istanza ne trae motivo per le sue conclusioni, permane quello di recidiva di cui nel precedente giudizio si disse:

"Per quanto concerne l'evocato pericolo di recidiva, si ricorda - in concordanza con quanto esposto nell'istanza in oggetto - come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Mario LUVINI, in REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

La sola ipotetica (auspicata ed auspicabile) eventualità di un posto di lavoro non è assolutamente sufficiente ad eliminare verosimiglianza di ricaduta, al cospetto di altri dati certi che concorrono a dare concretezza a quest'ultimo pericolo. Oltre alla situazione di disoccupazione e di contatti con ambienti legati al consumo di stupefacenti, la propensione di __________ ad esperienze con cocaina anche per trafficarne trova probante riscontro negli specifici precedenti confluiti nel decreto del accusa dell'8 novembre 1999, di talmente nullo effetto positivo da neppure essere stato ricordato al momento del presente arresto (v. il citato verbale 18 marzo 2000 dinnanzi a questo giudice), a meno di ancora voler trovare giustificazione in pretesa vacillante capacità di memoria e di confusione dovuta all'arresto, solo con le osservazioni al preavviso negativo evocata. In questa prospettiva un'indebita concessione della libertà provvisoria potrebbe favorire un'illusione banalizzante i reati ripetutamente commessi, anche così concorrendo a concretizzare ricaduta."

L'istanza in discussione (come poi le osservazioni al preavviso negativo) parla ancora di ravvedimento per l'esperienza della carcerazione e di volontà di reinserimento lavorativo e famigliare. Mentre quest'ultimo (di per sé lodevole) intento non è assistito da veruna concreta circostanza, la prima affermazione sembrerebbe corrispondere a quanto scritto nella missiva dell'accusata, giunta il 29 maggio 2000 alla Procuratrice pubblica ("… sono contenta perché la prigione mi [h]a insegnato tantissimo …": doc. _ dell'inc. MP), ma non rispecchia assolutamente il comportamento incivile di __________ descritto nella decisione disciplinare 9 agosto 2000 presa dal Direttore del PCT (doc. _ dell'inc. MP). Si trova conseguentemente rafforzato il pregio delle precedenti considerazioni.

5.

Il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile sino al dibattimento (ormai prossimo per l'imminente emanazione dell'atto di accusa), in un procedimento che risulta essere stato condotto con coerente sollecitudine nonostante il comportamento processuale dell’accusata, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti che hanno dovuto essere accertati e delle persone coinvolte.

6.

L’istanza - peraltro come la precedente poco corrispondente alla realtà processuale - è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

-    lic. iur. __________, per sé e per l’istante;

       -    Procuratrice pubblica dott. __________, sede (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 1819/2000 di ritorno).

                                                                              giudice __________

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