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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.03.2000 INC.2000.10302

March 14, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,117 words·~6 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 103.2000.2 M                                                        Lugano, 14 marzo 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Luca Marazzi

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 10/13 marzo 2000 da

__________

(patrocinato di fiducia dall’avv__________)

avverso la decisione di promozione dell’accusa 2 marzo 2000, emanata nei confronti del reclamante dal Procuratore Pubblico avv. Claudia Solcà per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e riciclaggio;

preso atto della domanda di concessione dell’effetto sospensivo, formulata contestualmente al reclamo;

avuti a disposizione gli atti formanti l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

Dall’autunno 1997 è condotto un procedimento penale nei confronti dell’accusato qui reclamante, sospetto autore di malversazioni ai danni di __________. L’inchiesta, condotta dall’inizio del 1998 dall’attuale Procuratore Pubblico incaricato, dopo aver inizialmente permesso l’acquisizione di una prima serie di documentazione bancaria e l’audizione di personaggi coinvolti in diversi ruoli, sta vivendo un momento di stasi a seguito di reclami inoltrati nel corso delle ultime settimane dal reclamante e da funzionario di banca, sospettato di avere aiutato il primo (v. incc. GIAR 849.99.1, 849.99.2 e 103.2000.1). La decisione qui impugnata dimostra che il magistrato inquirente ha nondimeno ritenuto di disporre di elementi sufficienti per promuovere formalmente l’accusa nei confronti di __________.

B.

__________ insorge contro detta decisione sia avanti a questo giudice sia avanti alla lodevole Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (qui di seguito: CRP), pur consapevole che la legge prevede unicamente quest’ultimo rimedio di diritto (v. reclamo, inc. GIAR 103.2000.2 doc. 1, pto. I.1 p. 2-3). Nel merito, il reclamante eccepisce carenza di motivazione della decisione impugnata (v. reclamo, cit., pto. II.A. p. 3), segnatamente violazione dell’art. 188 CPP (v. reclamo, cit., pto. II.B. p. 4-6), chiedendo contemporaneamente la concessione dell’effetto sospensivo al proprio reclamo in questa sede, in quanto qualsiasi ulteriore atto di istruzione formale costituirebbe “un pregiudizio irreparabile per l’accusato ed una violazione essenziale dei suoi diritti di difesa” (reclamo, cit., pto. II.C.6 p. 7), con preteso ulteriore “pregiudizio irreparabile” qualora la promozione dell’accusa venisse comunicata a terze persone (v. reclamo, cit., pto. II.C.7 p. 7).

Non sono state chieste osservazioni al magistrato inquirente.

Considerato

in diritto:

1.

Per mezzo della promozione dell’accusa, il Procuratore Pubblico procede alla “comunicazione formale all’accusato e avviso alle parti” di aver “trovato motivi sufficienti [per] procedere all’istruzione del processo” (art. 184 cpv. 1 CPP). Questa formalità è andata a sostituire la trasmissione degli atti al Giudice istruttore, con la quale secondo il vecchio codice di rito veniva aperta l’istruzione formale (v. Rapporto 22 luglio 1992 della speciale Commissione granconsiliare per l’esame del CPP, ad art. 150 p. 65; Salvioni, CPP annotato, Locarno 1999, ad art. 191 CPP p. 320).

2.

Secondo il diritto anteriore, contro l’apertura dell’istruzione formale tramite trasmissione dell’incarto al Giudice istruttore non era dato alcun rimedio di diritto (v. Rapporto 22 luglio 1992, loc. cit.; Salvioni, cit., ibid.). La Commissione speciale del Gran Consiglio ha deciso invece di seguire quanto proposto in sede di Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 (ad art. 146 quinquies, p. 147), prendendo spunto dall’art. 164 cpv. 1 cfr. 3 vCPP (sul ricorso contro l’atto d’accusa), ed ha introdotto il rimedio del ricorso, precisando tuttavia che ciò può avvenire “soltanto in casi esattamente definiti, ossia per opporre le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato oppure che escludono il carattere di reato nell’azione od omissione incriminata” (Rapporto 22 luglio 1992, loc. cit.; Salvioni, cit., p. 320-321).

Ne discende, senza ombra di dubbio, che il legislatore ha inteso istituire, contro la promozione dell’accusa, unicamente il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali (CRP), che viene a sostituirsi – e non ad affiancarsi – al generico reclamo a questo giudice. Detto altrimenti, l’art. 191 CPP è lex specialis per rapporto all’art. 280 cpv. 1 CPP.

Tale conclusione deriva in primo luogo dalla natura delle eccezioni che possono essere sollevate contro la promozione dell’accusa – eccezioni formali che sospendono o escludono la persecuzione del reato, ma anche eccezioni di carattere sostanziale, che escludono il carattere di reato nell’azione o omissione incriminata, e che nella prospettiva adottata a suo tempo dal legislatore in punto a ruolo e funzione del giudice dell’istruzione e dell’arresto non possono essere devolute ad altri se non alla CRP quale autorità avente “la competenza di decisione sulle conclusioni predibattimentali di merito del procuratore pubblico” (Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991, cit., p. 27).

3.

La correttezza di tale conclusione è, poi, confermata espressamente nei lavori preparatori, segnatamente nel già citato Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 (nota 1 ad art. F [attuale art. 191 CPP], p. 224; Salvioni, loc. cit., ad art. 284 CPP, p. 446), dove di competenza della CRP sono designati “decisioni-provvedimenti del Procuratore pubblico che sfuggono alla competenza del GIAR, come alla riserva dell’art. B [l’attuale art. 280 cpv. 1 in fine CPP, n.d.r.]”.

E tale distinzione di competenze era manifestamente ben chiara al legislatore anche quando la speciale Commissione granconsiliare ebbe ad esaminare e respingere una proposta di emendamento, nella quale era discorso di trasferire dalla CRP a questo ufficio la “competenza a decidere sull’istanza di promozione dell’accusa presentata dalla parte civile, [...] rispettivamente sul reclamo contro la promozione dell’accusa da parte del Procuratore pubblico, oggetto dell’art. 191” (v. Rapporto 8 novembre 1994 sulla revisione totale del CPP, ad art. 186, cit. da Salvioni, loc. cit., p. 315).

Neppure guasta, infine, rilevare che la sussistenza di competenze parallele, seppur distinte, di questo giudice (per gli aspetti formali della decisione di promozione dell’accusa) e della CRP (per gli aspetti sostanziali della medesima), come vorrebbe il reclamante (v. reclamo, cit., pto. I.3 p. 2), originerebbe sovrapposizioni e conflitti di competenze dai contorni quasi insolubili: ad essi deve essere senz’altro preferita l’esclusiva competenza della CRP, naturalmente chiamata a pronunciarsi preliminarmente anche su quelle eccezioni di forma – quali la qui lamentata carenza di motivazione – aventi un impatto sul merito del ricorso.

4.

Constatato, in conclusione, che in nessun caso è dato il rimedio del reclamo a questo giudice contro la promozione dell’accusa, non resta che dichiarare irricevibile il gravame proposto da __________, lasciando alla Camera dei ricorsi penali di pronunciarsi sulle censure formali e sostanziali da lui proposte. Il presente reclamo va allora respinto in ordine, con la presente decisione definitiva e con conseguenza di tassa e spese a carico del reclamante soccombente.

L’immediata evasione del reclamo rende superflua una decisione provvisionale in punto alla postulata concessione dell’effetto sospensivo – richiesta che, visto l’esito del reclamo, diviene senz’altro priva d’oggetto.

Per i quali motivi

in applicazione degli artt. 191, 280 e 284 CPP

decide :

1.      Il reclamo 10/13 marzo 2000 di __________ contro la promozione dell’accusa nei suoi confronti è irricevibile.

§   La contestuale domanda di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo è evasa siccome divenuta priva d'oggetto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 450.— e le spese di fr. 50.—, in tutto fr. 500.—, sono poste a carico del reclamante __________.

3.      La presente decisione è definitiva.

Intimazione:

giudice Luca Marazzi

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