N. 849.99.5 LM Lugano, 12 novembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Luca Marazzi
sedente per statuire sul reclamo interposto in data 30 ottobre 2001 da
__________(difeso dallo studio legale __________)
in tema di omissioni da parte del Ministero Pubblico (mancata notifica di nuova decisione di promozione d’accusa e mancata assegnazione di un nuovo termine per proporre complemento di prove);
richiamata l’ordinanza d’intimazione 30 ottobre 2001, con la quale è stato negato al reclamo il postulato effetto sospensivo;
potendosi prescindere dall’acquisire osservazioni da parte delle persone destinatarie dell’ordinanza d’intimazione, la questione qui sollevata essendo di mero diritto;
considerato
in fatto:
A.
Dall’autunno 1997 è condotto un procedimento penale nei confronti dell’accusato qui reclamante __________, sospetto autore di malversazioni ai danni di __________. L’inchiesta, condotta dall’inizio del 1998 dall’attuale Procuratore Pubblico incaricato, dopo aver inizialmente permesso l’acquisizione di una prima serie di documentazione bancaria e l’audizione di personaggi coinvolti in diversi ruoli, ha vissuto un momento di stasi a seguito di reclami inoltrati dal reclamante e da funzionario di banca, sospettato di avere aiutato il primo (v. incc. GIAR 849.99.1, 849.99.2 e 103.2000.1). Con decisione 2 marzo 2000, il magistrato inquirente ha promosso formalmente l’accusa nei confronti di __________ e di __________, dimostrando in tal modo di ritenere di disporre di elementi sufficienti a suffragio dell’ipotesi accusatoria. Un reclamo contro la promozione dell’accusa è stato respinto in ordine da questo giudice (v. inc. GIAR 103.2000.2, doc. 3), e nel merito con sentenza 4 ottobre 2000 della lod. CRP (inc. 60.2000.00079).
Evasi i reclami menzionati, l’istruttoria è proseguita, sfociando, nell’autunno 2001, nell’estensione dell’accusa al reato di truffa e nel deposito atti (v. decisione MP 26 settembre 2001, allegata al reclamo, inc. Giar 849.99.5 doc. 2.2).
B.
L’accusato reclamante aveva indirizzato al magistrato inquirente, in data 26 ottobre 2001 – ovvero un mese dopo l’avvenuta estensione dell’accusa e deposito atti, e quattro giorni prima dell’inoltro del presente reclamo – , la richiesta di riformulazione di una nuova decisione di promozione d’accusa, richiamando una sentenza della lod. CRP, che avrebbe modificato la giurisprudenza sino a quel momento in vigore, ed ancora applicata all’originaria promozione dell’accusa (v. istanza 26 ottobre 2001, allegata al reclamo, inc. Giar 849.99.5 doc. 2.3).
C.
Constatata la mancata evasione della menzionata istanza, __________ ha inoltrato il presente reclamo, tramite il quale eccepisce essenzialmente la mancata presentazione, da parte del Procuratore Pubblico, di una promozione dell’accusa che contempli “la succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato” (reclamo 30 ottobre 2001, inc. Giar 849.99.5 doc. 1, pto. A.1 p. 2), nonché l’avvenuta audizione della denunciante in assenza dell’accusato e del suo patrocinatore (loc. cit., pti. B.12 – B.14, p. 7-8). In accoglimento del reclamo, chiede la nuova audizione della denunciante alla presenza di lui, l’intimazione di una nuova promozione dell’accusa, infine l’assegnazione di un nuovo termine per l’inoltro di eventuali complementi istruttori, che abbia a decorrere solo dopo la soddisfazione delle altre due richieste (petitum, p. 9).
D.
Con decisione 31 ottobre 2001 (inc. Giar 849.99.5 doc. 3), questo giudice ha negato al reclamo l’effetto sospensivo.
Considerato
in diritto:
1.
a) Proprio nella sentenza 4 ottobre 2000, inc. 60.2000.00079, sulla contestata promozione dell’accusa nei confronti del qui reclamante, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello così definiva i requisiti della promozione dell’accusa (loc. cit., consid. 2):
“L’art. 188 CPP prescrive che la promozione dell’accusa deve indicare le generalità dell’accusato (lett. a); la succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato e la corrispondente qualifica giuridica (lett. b); l’autorità che l’ha emanata (lett. c); eventualmente il querelante, la parte lesa o la parte civile (lett. d).
Per “succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato” (lett. b prima frase) é da intendere una breve descrizione di massima e indicativa dei fatti imputati, riassunti anche in una riga o anche facendo riferimento ai verbali di interrogatorio, allo scopo di garantire il diritto di ricorso dell’accusato contro la promozione dell’accusa, alla quale deve seguire la corrispondente qualifica giuridica (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP, p. 143; Verbale 23 ottobre 1991 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 10-13; Rapporto della commissione speciale per l’esame del CPP sul messaggio aggiuntivo del 22 luglio 1992, p. 64).
In sostanza, il requisito dell’indicazione dei fatti o omissioni costituenti reato é soddisfatto quando l’accusato é in grado di riconoscerli: non é dunque necessaria una loro descrizione, ma basta un semplice rinvio, in particolare se l’accusato ha avuto modo di consultare la querela, o se é stato interrogato in proposito oppure se ha già avuto precise rimostranze dal querelante. E ciò a maggior ragione quando la promozione d’accusa non verte su di un singolo atto ma su di una lunga serie di allegazioni, per le quali non é pretendibile riportare i termini esatti delle espressioni incriminate (CRP 7.3.1995 in re P.; 18.9.1996 in re. S. P.)”.
b) Nel caso di specie, constatato che l’accusato era stato in grado di difendersi in modo efficiente, soprattutto sulla scorta delle informazioni pervenutegli nel contesto di due sue audizioni e di successivi atti istruttori ai quali aveva partecipato almeno il suo difensore, nonché alla conoscenza degli atti cui aveva nel frattempo avuto accesso, la Camera dei ricorsi penali aveva ritenuto di non dover censurare l’originaria promozione dell’accusa.
2.
Dopo la presentazione del ricorso contro la promozione dell’accusa alla Camera dei ricorsi penali, l’inchiesta ha avuto ulteriori sviluppi, ai quali l’accusato qui reclamante ha partecipato in modo oltremodo attivo: basti pensare ai reclami 26 settembre e 9 ottobre 2000 (rispettivamente in tema di sequestro e di omissioni), l’udienza presso questo giudice del 4 dicembre 2000, l’innumerevole corrispondenza intrattenuta del difensore dell’accusato reclamante con il magistrato inquirente, infine la ricca istanza di complementi istruttori formulata da __________ in data 2 novembre 2001. Si tratta, senza eccezione alcuna, di manifestazioni procedurali espresse in termini oltremodo dettagliati, a testimonianza di una perfetta consapevolezza dell’oggetto del procedimento contro di lui – e ciò, benché l’accusato reclamante abbia sempre evidenziato come la presunta lacunosità della promozione dell’accusa gli abbia precluso un’efficiente difesa (v., ad es., il reclamo qui in discussione, passim).
Ne discende che, attenendosi ai criteri sviluppati (e confermati) dalla Camera dei ricorsi penali proprio nella sentenza che riguarda il qui reclamante, la promozione dell’accusa allora tutelata mantiene oggi tutta la sua validità.
3.
a) Ma è proprio qui che il reclamante insorge, ora, con un nuovo argomento: la Camera dei ricorsi penali avrebbe nel frattempo modificato la propria giurisprudenza, adeguandosi a quella, più progressiva, da tempo adottata dal Tribunale federale. E da ciò scaturirebbe il diritto, per l’accusato, di pretendere una nuova promozione dell’accusa, o almeno un “elenco preciso e dettagliato dei fatti e delle omissioni costituenti reato con specificazione della corrispondente qualifica giuridica” (reclamo, cit., pto. A.3 p. 2; v. anche pti. A.5 ss., p. 3-7).
b) L’argomentazione del reclamante non merita tutela, per differenti ragioni. In primo luogo, una decisione incidentale di natura procedurale, come quella di promuovere l’accusa, cresce in giudicato, seppure in modo limitato: non è più possibile tornarci sopra. Se ciò è permesso, in via eccezionale, per altre decisioni della medesima natura ed unicamente in presenza di fatti nuovi (si veda, per una costellazione parallela, il caso del non luogo a procedere rispettivamente dell’abbandono, in Rep. 131 [1998], nota 1 a n. 120), per la promozione dell’accusa, eventuali successive precisazioni troveranno concretizzazione nell’atto/decreto d’accusa, se del caso accompagnato da decisioni di parziale abbandono o non luogo a procedere, rispettivamente preceduto da eventuali estensioni. In ogni caso, è cosa nota che una modifica della giurisprudenza (salvo casi eccezionali, che qui non si verificano) non è di per sé motivo per chiedere la modifica di una decisione già cresciuta in giudicato: non lo è per la revisione di una sentenza di merito (v. ad es. Hauser / Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. Basel 1999, § 98 margin. 20, § 102 margin. 28), non lo è per la revoca di un abbandono (v. Rep. cit.), ed a fortiori non lo può essere per la riformulazione di una decisione incidentale, che – tra l’altro – ha esaurito nel frattempo la propria funzione, nella misura in cui chi ne faceva oggetto ha acquisito perfetta conoscenza dell’incarto che lo riguarda, e può conseguentemente esercitare senza limitazione alcuna i propri diritti difensivi.
c) In realtà, e ciò emerge proprio da quanto si è appena detto, ciò a cui mira l’accusato reclamante non è tanto sanare una pregressa, e secondo lui irrita promozione dell’accusa, quanto acquisire anticipata conoscenza delle intenzioni del magistrato inquirente in punto alle fattispecie che egli vorrà considerare di rilevanza penale, rispettivamente alle pretese delle parti lese che lo stesso magistrato inquirente vorrà tenere in considerazione. Ma è la richiesta, ad essere irrita: come detto, la funzione della promozione dell’accusa è quella di mezzo preliminare inteso a rendere attento colui che era inizialmente indiziato o mero denunciato alla formalizzazione delle accuse nei suoi confronti, rispettivamente ai diritti che tale formalizzazione trae seco – e tale funzione si esaurisce nelle fasi iniziali dell’istruttoria. Le conclusioni di competenza del magistrato d’accusa (messa in stato d’accusa risp. abbandono) fanno oggetto di altre decisioni.
d) Né vi è necessità di precisare che il Procuratore Pubblico non deve all’accusato altre precisazioni se non quelle previste dalla legge per le decisioni “di merito” di sua competenza. L’accusato, in altri termini, potrà eccepire, ad esempio, di non essere stato sentito su fatti che sono invece stati menzionati in un decreto d’accusa, ciò che porterà all’annullamento del decreto (v. decisione 23 settembre 1998 in re C., inc. Giar 629.98.1 consid. 4 p. 7-8); oppure evidenziare tale lacuna in aula, in sede di pubblico dibattimento; oppure, ancora, contestare le pretese di parte civile, poiché non chiarite fin nell'ultimo dettaglio. Ma non può in nessun caso esigere che il magistrato inquirente gli esponga preventivamente la sua situazione processuale (in tal senso, invece, reclamo cit., pti. A.6 – A.11, p. 4-7), per permettergli di postulare con cognizione di causa eventuali complementi istruttori: è, quest’ultima, un’incombenza tutta sua (analogamente, e come noto al difensore del reclamante, in altro incarto era stata respinta la richiesta volta ad esigere che il magistrato inquirente desse all’accusato preventivo accesso alle domande che intendeva formulargli in un successivo verbale, v. decisione 18 luglio 1997 in re G. e L., inc. Giar 151.93.10, consid. 8, con rinvii, in: Rep. 130 [1997] n. 99).
e) Il reclamo, in conclusione, va respinto nel merito, con riguardo tanto all’originaria promozione d’accusa del marzo 2000, quanto alla sua estensione 26 settembre 2001, rimasta inoppugnata.
4.
Abbondanzialmente, sia detto che sul punto discusso ai considerandi precedenti, il reclamo appare anche come sintomatico di un atteggiamento processuale dell’accusato reclamante perlomeno contraddittorio. L’accusato non può sollevare da un lato le obiezioni qui discusse, e nel contempo scrivere al Procuratore Pubblico di voler rinunciare ad impugnare l’estensione dell’accusa “per evitare ulteriori lungaggini” (v. istanza 26 ottobre 2001, inc. Giar 849.99.5 doc. 2.3, p. 3 in fine): se riteneva che l’estensione dell’accusa era irrita, doveva impugnarla. Tra l’altro, la giurisprudenza gli conferiva i mezzi, e ciò già nel marzo 2000, in occasione del ricorso contro la promozione d’accusa originaria: basti rinviare, fra le tante, alla DTF 17 luglio 1998 ed agli argomenti colà esposti (in re W., consid. 2c, in: Rep. 131 [1998] n. 14 e nota 1 ibid.).
Voler recuperare rimedi di diritto andati a vuoto, o addirittura ai quali si era precedentemente rinunciato, inoltrando quello che è, essenzialmente, un reclamo per denegata giustizia scaturente dal mancato accoglimento di una richiesta proposta quattro giorni prima, appare discutibile dal punto di vista della buona fede processuale. In ogni caso, è stata una mossa senza alcuna apparente utilità, visto che ha portato unicamente ad un’ulteriore protrazione dell’istruttoria.
5.
Resta da discutere la censura relativa alla ripetuta audizione della parte lesa __________ senza la presenza dell’accusato reclamante, rispettivamente senza il suo difensore (v. reclamo, cit., pti. B.12 ss., p. 7-8).
a) Va preliminarmente rilevato che il reclamante non formula una precisa richiesta in proposito: non postula, ad esempio, l’annullamento dei verbali svolti in sua assenza, oppure la loro ripetizione. Si limita a chiedere che l’omessa sua partecipazione sia “censurata” (v. reclamo, cit., pto. B.13 p. 7), in nessun caso bastando l’effettuazione di tale audizione “esclusivamente nell’ambito di un eventuale complemento istruttorio” (loc. cit., pto. B.14 p. 8).
b) Ma nemmeno spiega perché, secondo lui, non possa bastare la ripetizione di tale audizione in sede di complemento. In realtà, non è vero che un’effettuazione di una nuova audizione di __________ quale complemento limiti le possibilità per l’accusato di chiedere nuove prove: il cpv. 4 dell’art. 196 CPP permette di chiedere l’assunzione di qualsiasi ulteriore mezzo di prova, la cui opportunità o necessità scaturisse dalla prova precedentemente assunta in virtù di una prima istanza di complemento. Una nuova audizione della signora __________ prima del deposito atti, di per se stessa, non permetterebbe al reclamante un più ampio ventaglio di nuove prove da chiedere, posto che anche gli eventuali “primi” complementi, per essere ammessi, dovrebbero essere connessi con l’oggetto dell’inchiesta.
La discussione, comunque, è oziosa nella misura in cui non si deve, in questa sede, tenere conto di qualsiasi evoluzione astrattamente pensabile dell’inchiesta: come già constatato (supra, consid. 4), la stessa si trascina da anni su un complesso di fatti relativamente ben delimitati.
c) Tutto ciò premesso, su questo punto il reclamo si appalesa irricevibile, ed abbondanzialmente infondato. È, infine, ormai anche divenuto privo d’oggetto, atteso che la signora __________ è stata sentita dal magistrato inquirente in data 27 maggio 2002, alla presenza del patrocinatore dell’accusato (inc. MP doc. A.18).
6.
La reiezione del reclamo rende priva d’oggetto l’ultima richiesta di __________, relativa all’assegnazione di un nuovo termine per l’inoltro di eventuali complementi istruttori (v. supra, consid. C). Anche qui, in ogni caso, non va sottaciuto che il Procuratore Pubblico era venuto incontro all’accusato con un’ulteriore proroga del termine del deposito degli atti (inc. MP doc. 221; v. già doc. 215, relativo ad una prima proroga del medesimo termine).
7.
Il reclamo, in conclusione, deve essere respinto, nella misura in cui sia ricevibile. La presente decisione è definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP e contrario). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza.
* * *
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 280 ss., 284 cpv. 1 lit. a CPP
decide :
1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo interposto in data 30 ottobre 2001 da __________ è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 650.— e le spese di fr. 50.—, in tutto fr. 700.—, sono a carico dell’accusato reclamante.
3. La presente decisione è definitiva.
- Intimazione:
giudice Luca Marazzi