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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901

September 13, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,316 words·~22 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 849.99.1 M                                                             Lugano, 13 settembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Luca Marazzi

sedente per statuire sul reclamo congiuntamente inoltrato in data 22 dicembre 1999 da

______________________________(tutti patrocinati di fiducia dall’avv. __________)

avverso il decreto di perquisizione e sequestro 15 dicembre 1999, emanato dal Procuratore Pubblico avv. Claudia Solcà, Lugano, nell’ambito del procedimento penale pendente contro il reclamante __________ per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e riciclaggio;

viste le osservazioni 3 gennaio 2000 del magistrato inquirente e 31 dicembre 1999 / 4 gennaio 2000 delle parti civili __________ nonché __________ e __________ (avv. __________), concordemente postulanti la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

Dall’autunno 1997 è condotto un procedimento penale nei confronti dell’accusato qui reclamante __________, sospetto autore di malversazioni ai danni di __________. L’inchiesta, condotta dall’inizio del 1998 dall’attuale Procuratore Pubblico incaricato, dopo aver inizialmente permesso l’acquisizione di una prima serie di documentazione bancaria e l’audizione di personaggi coinvolti in diversi ruoli, sta vivendo un momento di stasi a seguito di reclami inoltrati dal reclamante e da funzionario di banca, sospettato di avere aiutato il primo (v. incc. GIAR 849.99.1, 849.99.2 e 103.2000.1). Con decisione 2 marzo 2000, il magistrato inquirente ha promosso formalmente l’accusa nei confronti di __________ e del funzionario di banca, dimostrando in tal modo di ritenere di disporre di elementi sufficienti a suffragio dell’ipotesi accusatoria (un reclamo contro la promozione dell’accusa è stato respinto in ordine da questo giudice, v. inc. GIAR 103.2000.2, doc. 3).

B.

In data 15 dicembre 1999, il Procuratore Pubblico ordinava la perquisizione ed il sequestro delle relazioni bancarie __________, __________, __________ e qualsiasi altro conto presso la Banca __________ riconducibile ai qui reclamanti, il sospetto essendo che su questi conti sarebbe confluito il provento delle distrazioni patrimoniali addebitate a __________. L’ordine è stato intimato alla Banca __________ di __________, atteso che anche i conti esistenti presso la Banca __________ (__________) sarebbero stati aperti ed in seguito gestiti da __________.

C.

I reclamanti sostengono in primo luogo che una perquisizione ed il sequestro di tutte le relazioni intestate ai qui reclamanti presso la Banca __________ di __________ erano già stati disposti con ordine 5 novembre 1997 dell’allora magistrato inquirente: nulla giustificherebbe una ripetizione di tale ordine (v. reclamo, inc. GIAR 849.99.1 doc. 1, pto. II.2 p. 3). In quanto riguardanti relazioni (tuttora aperte o nel frattempo estinte) presso la Banca __________ a __________, poi, l’ordine lederebbe il principio “locus regit actum” (loc. cit., pto.II.3 p. 4): di nessuna rilevanza sarebbe il fatto che luogo d’apertura e di gestione delle relazioni potrebbe essere __________ (loc. cit., pto. II.4 p. 4-5). Inoltre, l’ordine contravverrebbe al principio dell’economia di giudizio poiché “nessun avvenimento extra processuale o processuale lo [avrebbe] giustificato” (loc. cit., pto. II.5 p. 5), ed anzi l’accusato avrebbe “sempre ampiamente cooperato all’inchiesta penale nei suoi confronti” (loc. cit., pto. II.6 p. 6). I reclamanti, inoltre, contestano la legittimità del blocco ordinato a carico dei fondi pervenuti alla Banca __________ di __________: tale disposizione, non prevista dal CPP, sarebbe imprecisa, ed inoltre violerebbe il principio della sovranità territoriale (loc. cit., pto. II.7, p. 8-9); e poggerebbe sull’errata presupposizione che tali fondi siano provento di crimini (loc. cit., pto. II.9.a p. 10). Da ultimo, oltre a critiche sulla motivazione della decisione impugnata (loc. cit., pto. II.9 p. 11-12), i reclamanti affermano la natura civilistica della vertenza (loc. cit., pti. II.10 – II.12, p. 12-14); i figli dell’accusato, oltretutto, sarebbero in perfetta buona fede, e dunque beneficerebbero della protezione di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (loc. cit., pto. II.13 p. 14).

D.

Il Procuratore Pubblico, nelle proprie osservazioni (inc. GIAR 849.99.1 doc. 4), rileva “un trapasso di beni dai conti della denunciante ai conti del denunciato __________ presso __________ operato da quest’ultimo ad insaputa della denunciante” (loc. cit.); inoltre, parrebbe che i conti detenuti dall’accusato presso __________ sarebbero stati aperti e poi gestiti da __________, da cui la conclusione che il principio “locus regit actum” non sarebbe leso (ibid.). Non vi sarebbe, infine, alcuna violazione del principio di proporzionalità, atteso che “nessun atto concreto da parte dei denunciati” (ibid.) avrebbe fatto seguito alla constatazione degli avvenuti illeciti anche da parte del perito dott. __________.

E.

__________ ed i propri figli __________ e __________, la prima parte civile per l’intera vicenda, i secondi almeno con riferimento alle distrazioni patite dal conto “__________” (v. osservazioni, inc. GIAR 849.99.1 doc. 5 pto. 2 p. 2), dopo un lungo riassunto della vicenda (loc. cit., pti. 3-4 p. 2-4), prendendo posizione sui motivi di ricorso rilevano che la competenza a procedere del Ministero Pubblico ticinese si fonda sul fatto che “tutte le operazioni illecite oggetto dell’inchiesta sono state eseguite a __________ presso la sede della Banca __________ [...]” (loc. cit., pto. 5.1 p. 4), e che i conti “__________” e “__________” sono stati aperti a __________ (loc. cit., pto. 5.1.c p. 5). __________ avrebbe posto in atto “fin dall’inizio un purtroppo proditorio atteggiamento strategico e processuale [...], inteso a simulare la volontà di sistemare secondo criteri di correttezza gli aspetti economici della vertenza [...] all’unico scopo di togliere attualità al procedimento penale e di camuffare nel contempo i gravi reati compiuti da lui [...]” (loc. cit., pto. 5.2 p. 5; v. anche pto. 5.3 p. 6). I denuncianti ritengono data la competenza delle autorità svizzere (loc. cit., pto. 9 p. 7), ed anche legittimo l’ordine impartito alla Banca__________ di astenersi dal disporre dei conti in questione (ibid., p. 8). Pacifica, infine, sarebbe la possibilità di confisca delle somme in oggetto in applicazione degli artt. 59 e 60 CPS (loc. cit., pto. 10 p. 8).

Considerato

in diritto:

1.

a)        In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente e a quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio/risarcitorio, artt. 58-60 CPS) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).

b)        Un ordine di perquisizione e sequestro bancario può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).

2.

a)        Due sono gli esposti di denuncia inoltrati da __________: il primo, di data 9 settembre 1997 (inc. MP doc. 1), steso evidentemente di tutta fretta non appena accortasi che dalla sua relazione “__________” presso la __________ di __________ l’accusato __________ aveva – in qualità di procuratore, ma a sua insaputa – dato ordine, il giorno precedente la sua visita in banca, di liquidare delle obbligazioni per un valore superiore al miliardo di lire, facendosi accreditare il controvalore su un proprio conto. Il secondo esposto data del 21 dicembre 1998 (inc. MP doc. 36), e trae essenzialmente spunto da una perizia del dr. __________ (__________) stilata su richiesta dell’accusato medesimo e “finalizzata all’individuazione di tutti i movimenti in entrata / uscita dai diversi conti delle relazioni __________, __________ e __________” (perizia, agli atti MP s.n., pto. 1 p. 3). La perizia (cit., pto. 4.4 p. 19 s.) attesta una ingente (prossima ai tre milioni di Frs., senza l’operazione in DM del gennaio 1993) diminuzione degli attivi relativi alle relazioni di titolarità di __________ a favore delle relazioni di titolarità di __________. La denunciante, dal canto suo, giunge ad altre cifre sulla scorta di una dettagliata interpretazione della perizia (esposto 21 dicembre 1998, cit., pto. 9 p. 10): tenuto conto del fatto, tuttavia, che la tesi di parte civile non è ancora potuta essere compiutamente prospettata agli accusati, al fine di garantire la dovuta immediatezza dell’istruttoria formale appare opportuno astenersi in questa sede dall’entrare nei dettagli.

b)        Agli elementi di giudizio testé esposti si contrappone una pressoché totale assenza di contestazioni puntuali da parte dell’accusato. In sede di reclamo (cit., pto. II.10 p. 12 s.), __________ si limita a ribadire l’opinione secondo la quale la vertenza sarebbe unicamente di natura civile, facendo essa seguito alla rottura delle relazioni sentimentali fra accusato e denunciante; anche la magistratura inquirente avrebbe implicitamente accolto la tesi della natura civile della vertenza, tenendo “in sospeso per anni il procedimento penale nell’attesa che le trattative per una soluzione extra giudiziale della vertenza avessero esito positivo” (loc. cit., pto. II.12 p. 14). Tale argomentazione non apporta nulla di utile per la definizione della fattispecie: infatti, se l’asserita intimità delle relazioni fra __________ e __________ permette di comprendere perché le denunciante avesse concesso all’accusato tanto potere di disporre dei beni di lei, la rottura delle relazioni sentimentali fra i due non spiega in alcun modo gli avvenuti trasferimenti da conti di titolarità della denunciante a conti di esclusiva titolarità dell’accusato, rispettivamente l’intempestiva revoca univoca di procure su conti comuni (v. conto “__________”). Né di aiuto alcuno – poiché riferita ad una piccola parte dell’importo asseritamente malversato, e nel merito superficiale – è l’affermazione dell’accusato __________, secondo la quale l’importo di circa Lit. 1 miliardo trasferito da un non precisato conto di titolarità della denunciante __________ su di un conto “__________” di sola titolarità di lui, sarebbe giustificato dal fatto che “i soldi che ho preso sono di mia esclusiva spettanza e sono pronto a dimostrarlo” (v. verbale MP __________ 16 settembre 1997, ore 15.40, agli atti MP, classatore verbali doc. A1 p. 2; si tratta verosimilmente dell’operazione 4 settembre 1997 a debito del conto “__________”). Dall’avvio dell’inchiesta, infatti, per motivi diversi e qui senza interesse, l’accusato non ha ancora apportato la spiegazione promessa, salvo affermare in termini estremamente vaghi nel successivo verbale (v. verbale MP 6 novembre 1997, inc. MP classatore verbali doc. A2 p. 1) che con la denunciante si era accordato nel senso “che gli eventuali utili di particolare rilievo [maturati grazie alla sua gestione dei conti della denunciante, ndr.] sarebbero stati divisi a metà fra me e lei”. Da ciò a rendere appena verosimile il fondamento del diritto dell’accusato __________ sugli importi asseritamente da lui sottratti, ce ne corre, tanto più che questi rappresentano una fetta molto importante degli averi totali depositati da __________ in __________ su conti sui quali __________ aveva procura.

c)         Né appare lecito, a questo punto, minimizzare la rilevanza penale dei fatti in discussione affermandone l’esclusiva natura civilistica (v. reclamo, cit., pto. 10 p. 12-13): di siffatta natura potrebbe essere semmai la ripartizione di un capitale accumulato in comune da due persone che scelgono, in un secondo tempo, di separare le proprie strade, quando fosse chiara la provenienza dei capitali e quando sulla loro pertinenza venissero sviluppate tesi sostenibili e dimostrabili, ma non certo in assenza di tali presupposti. E nel presente caso, come detto, non solo l’accusato non ha ancora fornito le benché minime spiegazioni sulle movimentazioni dei conti da lui operate, ma neppure ha abbozzato delle spiegazioni appena sostenibili a suffragio delle proprie pretese di titolarità dei beni. Fino a quando ciò non sarà avvenuto, l’eccezione della presunta natura esclusivamente civilistica della vertenza deve cedere il passo alla ben più solida ipotesi di reato sostenuta dalla pubblica accusa e dalla parte civile.

d)        Manifestamente infondata, poi, è l’obiezione dell’accusato, secondo la quale l’ordine avversato sarebbe un doppione di quello 5 novembre 1997, già ossequiato (v. reclamo, cit., pto. II.2 p. 3): quest’ultimo riguardava unicamente le relazioni bancarie detenute dai reclamanti presso la Banca __________ di __________, mentre l’ordine oggi impugnato riguarda invece in primo luogo le note relazioni detenute dalle medesime persone presso la Banca __________ succursale di __________ (ed in subordine altre eventuali relazioni, a tutt’oggi ancora ignote, detenute sempre dai reclamanti presso la Banca __________ di __________ o __________). E comunque, anche se l’ordine oggi avversato ripetesse pedissequamente quello del novembre 1997, ciò non lo renderebbe per nulla illecito o superfluo, posto che fino ad oggi la documentazione sequestrata nel lontano 1997 non è ancora potuta venire ufficialmente acquisita da parte della banca, ma unicamente nella misura in cui l’accusato medesimo l’aveva a suo tempo messa a disposizione del perito incaricato dalle parti della ricostruzione dei movimenti dei conti suoi e della parte civile (v. sequestro 15 gennaio 1999 del Procuratore Pubblico, inc. MP doc. 39, e consegna del materiale 10 mesi più tardi, inc. MP doc. 69).

e)        Nel solco di quest’ultima considerazione va anche fortemente relativizzata la volontà di cooperazione da parte dell’accusato __________ (v. reclamo, cit., pto. 6, p. 5-7): se è vero, infatti, che egli non si è formalmente opposto ai vari ordini di perquisizione e sequestro, è un dato di fatto che la documentazione bancaria afferente le relazioni __________ presso la Banca __________ non è ancora stata prodotta dalla banca medesima. Senza entrare nel merito delle giustificazioni che egli potrebbe addurre, è pacifico che quella parte che si dice seriamente intenzionata a fare chiarezza – come __________ pretende essere – non procrastina per anni la presentazione completa e dettagliata di tutte le relazioni bancarie potenzialmente toccate dalla (quand’anche contestata) ipotesi accusatoria: chi non dà seguito a tale elementare precetto non può millantare una volontà di cooperazione che, alla prova dei fatti, si assevera di natura puramente teorica.

f)          Infine, per quanto concerne l’ultima obiezione sollevata dai reclamanti – ossia la buona fede dei figli di __________ in ostacolo alla sequestrabilità degli importi depositati sui conti loro intestati (v. reclamo, cit., pto. 13 p. 14) – va rilevato come tale obiezione sia ampiamente prematura: fino a quando non vi sarà chiarezza documentale sulle movimentazioni ordinate da __________ a carico dei conti intestati a __________, non sarà possibile formulare neppure vaghe ipotesi sul ruolo avuto dai figli __________ e __________, ed ancor meno sulla loro pretesa buona fede. Comunque, a parte il fatto che in sede di reclamo l’obiezione è del tutto priva di motivazione, certamente essa non può essere aprioristicamente motivata con la loro estraneità alla relazione fra __________ e __________.

g)        Allo stadio attuale dell’inchiesta, in sunto, vi sono dunque riscontri oggettivi sufficienti per dare credito all’ipotesi accusatoria sostenuta dalla pubblica accusa ed indiziare un comportamento delittuoso dell’accusato __________. Tale constatazione, ovviamente, non ha valenza di condanna anticipata, bensì significa unicamente che sono senz’altro dati gli estremi perché contro l’accusato venga condotta un’inchiesta formale.

3.

Non vi è necessità di dilungarsi sulla pertinenza di accertamenti documentali, quando – come nell’evenienza specifica – i reati ipotizzati a carico dell’accusato siano di carattere finanziario: è infatti sin troppo ovvio che sia indispensabile ricostruire la ben nota traccia cartacea (“paper trail”), in primo luogo per accertare la natura delittuosa di determinati attivi depositati su relazioni bancarie di pertinenza dell’accusato __________ (o per stabilirne, al contrario, la legittima causale), ed inoltre – ovviamente – anche per eventualmente permetterne il recupero e la restituzione alla parte lesa. Altrettanto ovvio e legittimo è l’interesse del Procuratore Pubblico ad individuare con precisione le relazioni bancarie coinvolte nelle ipotesi d’illecito indagate – ciò che esige previo integrale esame di tutte le relazioni bancarie facenti capo a __________ ed agli altri reclamanti, senza restrizione alcuna, non potendosi il magistrato inquirente notoriamente accontentare delle informazioni fornitegli (più o meno spontaneamente) dall’accusato o dalla banca medesima, ma essendo egli invece espressamente tenuto ad effettuare un esame autonomo (v. sentenza 9 febbraio 1994 della I Corte di diritto pubblico in re G e L [1P.497/1993], consid. 4c p. 15, con rinvio a DTF 119 IV 178). Ed a non far dubbio, si tratta di accertamenti che corrispondono per principio ed immediatamente agli interessi delle indagini (v. la già citata decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2, consid. 3.2; come qui, v. decisione 4 febbraio 1999 in re titolare X, inc. GIAR 846.98.1 consid. 4.b p. 4-5).

4.

a)        Trattazione indipendente merita l’obiezione di incompetenza territoriale sollevata dai reclamanti: “il decreto impugnato deve essere annullato poiché viola il principio ‘locus regit actum’, in virtù del quale l’Autorità giudiziaria penale svizzera può ordinare misure coercitive esclusivamente sul territorio svizzero e non sul territorio di un altro Stato, in particolare sul territorio dello Stato indipendente delle __________” (reclamo, cit., pto. II.3 p. 4). L’evasione di tale eccezione comporta parallelamente un esame della portata dell’ordine impugnato.

b)        Giudicando nell’ambito di un’inchiesta estera in materia di sospetto insider trading, il Tribunale federale ha confermato che la banca svizzera ha l’obbligo di fornire agli inquirenti svizzeri tutte le informazioni che essa medesima possiede, indipendentemente dal fatto che la relazione bancaria possa apparire formalmente in essere con una filiale estera della medesima banca (DTF 125 II 450, consid. 2b p. 455). Con decisione 27 aprile 2000 (inc. GIAR 47.2000.1-2, consid. 7c p. 12, nota al patrocinatore dei reclamanti), questo giudice ha fatto proprie le considerazioni dell’alta Corte federale, rigettando le obiezioni sollevate dall’allora reclamante in considerazione del fatto che “la gestione in loco di relazioni bancarie formalmente aperte presso filiali e affiliate estere sia prassi notoria [...]” (ibid.). La Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, dal canto suo, ha espressamente avallato la decisione di prima sede con sentenza 12 luglio 2000: rispetto alla fattispecie alla base della sentenza 17 gennaio 1995 della Camera d’accusa di Ginevra citata dalle allora ricorrenti (in: Journée 1995 de droit bancaire et financier, Berna 1995, p. 138 ss.),

“ben diverso è tuttavia il caso qui in esame, dove alla banca svizzera non viene richiesto alcun comportamento attivo nei confronti delle consociate estere, in qualche modo paragonabile al blocco di fondi all’estero o al richiamo di documenti ivi situati. Né tantomeno, simile comportamento è richiesto alle affiliate estere della banca X, le quali neppure sono destinatarie dell’ordine. In realtà, l’ordine impugnato si limita a richiedere alla banca svizzera la produzione di quei documenti e informazioni che già detiene presso la sua sede di__________. Partendo dall’ipotesi che da __________ vengano gestiti conti aperti presso banche affiliate, il Procuratore pubblico non fa che chiedere informazioni a chi qui le ha acquisite nell’ambito della sua attività professionale svolta in __________. Dal punto di vista della territorialità, l’ordine impugnato si palesa del tutto legittimo, come lo sarebbe la richiesta di testimoniare rivolta a funzionari di una banca svizzera, rispettivamente la perquisizione dei suoi locali o dei computers ivi situati. Di nessun rilievo è invece la circostanza che un teste o un documento, fisicamente presente in __________, possano dare informazioni su fatti svoltisi all’estero, quali l’apertura di una relazione bancaria” (sentenza CPR 12 luglio 2000 [inc. CRP 60.2000.00156], consid. 1.1 p. 3-4).

c)         Quanto precede può essere applicato di pari passo all’ordine qui in esame, almeno per quanto attiene alla richiesta di edizione di tutta la documentazione di tutti i conti degli accusati rinvenibile presso la sede di __________ della Banca __________, e ciò indipendentemente dal luogo formale della loro situazione geografica. Ne discende che l’ordine di edizione di tutta la documentazione bancaria richiesta, e sita – o almeno ricostruibile – presso la sede di __________ della Banca __________, deve essere integralmente tutelato. Altra questione è, invece, sapere se ciò si verifichi anche nel caso concreto, ovvero se vi sia a __________ documentazione attinente relazioni formalmente aperte all’estero: ma è, quest’ultima, questione meramente pratica, alla quale potrà essere data risposta unicamente dopo la consegna della documentazione richiesta.

d)        Riaffermato in tutta forma l’obbligo della banca di dar seguito all’ordine di edizione impugnato, non è forse inutile rammentare qui (ancora una volta: v. già decisione GIAR 27 aprile 2000, cit., consid. 7c p. 12) che l’ordine di perquisizione e sequestro intimato per la sola via epistolare rappresenta misura di riguardo nei confronti del sequestratario, nell’intendimento di creargli il minor numero di inconvenienti possibili. Tale riguardo, naturalmente, è giustificato solo se accompagnato dalla certezza che il sequestratario vi dà seguito senza reticenza né limitazione alcuna; altrimenti, il magistrato inquirente si vedrebbe suo malgrado costretto ad ordinare una perquisizione effettuata lege artis (e non per la sola via epistolare), riservate ulteriori conseguenza di natura penale o amministrativa.

5.

a)        Sarebbe invece inammissibile richiedere ad una banca svizzera di richiamare da sedi estere la documentazione o il saldo attivo di un conto, onde poi procedere in loco al sequestro (così, verbatim, la citata sentenza CRP, ibid.).

b)        Vi è un passo, nella decisione impugnata, che fortemente si avvicina al testé condannato tentativo di bloccare il saldo attivo di una relazione formalmente in essere all’estero: è quando il magistrato inquirente informa la banca “che ogni atto di disposizione di tali averi potrebbe costituire atto di riciclaggio e quindi vi invito a fare in modo che gli importi pervenuti formalmente alla vostra succursale/consociata alle __________ vengano da voi bloccati” (ordine impugnato, cit., p. 2).

Questo passo è invero formulato in termini parecchio vaghi, del tutto inusuali per un formale ordine di blocco: come giustamente rilevano i reclamanti (v. reclamo, cit., pto. 7c p. 9), l’utilizzo del verbo “invitare” non corrisponde ad un preciso istituto del codice di rito. Senza che l’utilizzo di un termine improprio porti di per sé alla nullità del decreto (come invece pretendono i reclamanti, ibid.), sembra potersi dedurre che il Procuratore Pubblico fosse perfettamente consapevole, al momento dell’emanazione del decreto impugnato, di non avere la competenza territoriale per obbligare la Banca __________ di __________ a bloccare eventuali saldi attivi presso di lei giacenti. Nondimeno, il magistrato inquirente ha ritenuto di dover rendere attenti i funzionari delle banche coinvolte sulle conseguenze alle quali essi avrebbero potuto (o potranno) andare incontro in caso di movimentazione di quei fondi: e ciò, sebbene giuridicamente sprovvista di effetto immediato, è constatazione non vietata da alcuna norma, e dunque passo non meritorio di espressa revoca.

c)         Tantomeno appare necessario revocarlo “poiché la sua motivazione è completamente infondata” (reclamo, cit., pto. 8 p. 10). Stabilito che l’invito in questione non ha alcuna portata coercitiva immediata, bensì unicamente – appunto – di invito, non è compito di questo giudice censurarne la motivazione rispettivamente valutare la correttezza delle censure di merito sollevate dai reclamanti: spetterà unicamente ai funzionari di banca direttamente preposti alla gestione degli eventuali saldi attivi di provenienza delittuosa analizzare la portata penale di propri eventuali atti di disposizione, senza che questo giudice abbia a pronunciarsi preventivamente sulla qualifica di crimine dei reati a monte (v. reclamo, cit., pto. 8a p. 10) o sulla competenza territoriale per punire eventuali atti di riciclaggio (loc. cit., pto. 8b). Basterà qui constatare che questo passo non può (né apparentemente vuole) esplicare alcun formale effetto di sequestro ai sensi dell’art. 161 CPP riguardo a beni siti al di fuori della giurisdizione svizzera.

6.

Sotto forma di petitum subordinato (v. reclamo, cit., pto. III p. 15), i reclamanti postulano che “la documentazione acquisita presso la Banca __________ in esecuzione del suddetto decreto 15 dicembre 1999 non [sia] accessibile alla parte civile, la quale non può prenderne conoscenza né riceverne copia" (ibid.).

Siccome priva di ogni e qualsiasi motivazione, la domanda subordinata non può essere neppure affrontata nel merito. Abbondanzialmente, essa dovrebbe comunque essere disattesa – sempre in ordine – poiché sottoposta in prima battuta all’attenzione di questo giudice, in altre parole mancando una decisione impugnabile del magistrato inquirente in proposito.

7.

In conclusione, nella misura in cui sia ammissibile il reclamo qui discusso deve essere integralmente respinto (la constatazione dell’inefficacia dell’informale invito al blocco di eventuali fondi siti presso la Banca __________ di __________ non potendo inficiare neppure parzialmente l’ordine impugnato, anche in assenza di petitum in tal senso). La presente decisione comporta aggravio di tassa e spese ai reclamanti in solido, nonché l’attribuzione di congrue ripetibili ai resistenti (v. art. 9 cpv. 6 CPP per il principio e - in assenza di specifica norma d’attuazione - in applicazione per analogia dell’art. 150 CPC, v. ad es. sentenza 19 febbraio 1998 in re A.L., inc. CRP 60.96.407). La presente decisione è impugnabile entro 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge e gli artt. 280 ss. CPP

decide :

Nella misura in cui sia ricevibile, il reclamo è respinto.

§   Conseguentemente, è confermato l’ordine di perquisizione e sequestro 15 dicembre 1999, relativo alla completa documentazione bancaria attinente tutte le relazioni detenute dai signori __________, __________ e __________ presso qualsiasi sede, succursale o affiliata della Banca __________, e depositata (in qualsiasi forma) o richiamabile per via elettronica presso la sede di __________ della medesima Banca __________§§            I saldi attivi delle predette relazioni sono posti sotto sequestro, nella misura in cui essi siano siti in Svizzera.

2.   La tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 100.--, in tutto fr. 1’000.--, sono poste a carico dei reclamanti soccombenti in solido, che rifonderanno alle parti civili resistenti, sempre con vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

Intimazione:

giudice Luca Marazzi