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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.11.2000 INC.1999.80603

November 3, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·340 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 806.1999.3 L                                                         Lugano, 3 novembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato personalmente il 20 ottobre 2000 da

__________, avvocato,

per ritardata rispettivamente denegata giustizia della Procuratrice pubblica avv. __________ nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di danneggiamento e minaccia;

viste le osservazioni 31 ottobre 2000 della magistrata inquirente, con la comunicazione di estensione dell'accusa al reato di abuso del telefono e del deposito degli atti attraverso unico decreto di ugual data;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

con atto del 15 novembre 1999 (doc. _ dell'inc. MP 6773/1999), la Procuratrice pubblica ha promosso l'accusa contro __________ per titolo di danneggiamento e minaccia, conseguente a querela di __________ per gli atteggiamenti del reclamante, di quest'ultima innamorato non

corrisposto: come ricordato in epigrafe l'accusa è stata ora estesa al reato di abuso del telefono;

il 23 novembre 1999 (doc. _), l'accusato venne sottoposto a perizia psichiatrica, affidata al dott. __________ ed intesa a valutare lo stato di salute mentale del periziando in relazione ai reati commessi ed ai risvolti di eventuale permanente pericolosità e di conseguenti opportune misure preventive (v. in proposito la decisione 22 dicembre 1999 di questo giudice, inc. GIAR 806.99.2);

nonostante ricorrenti solleciti e la produzione della perizia, il procedimento non ha avuto altro seguito, come sollevato e documentato con il reclamo e senza contestazione da parte della magistrata inquirente;

ora, come appunto voluto dal reclamante, è stata presa la decisione di chiusura dell'istruzione formale a norma dell'art. 196 CPP, per cui il reclamo è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli, senza carico di spese giudiziarie, ma con il riconoscimento di un'indennità per ripetibili essendosi in concreto verificato un ingiustificato ritardo nel procedere;

visti gli art. 9, 196 e 280 ss. CPP,

decide:

1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Lo Stato verserà al reclamante l'importo di fr. 150.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione:

-avv. __________ (con copia delle osservazioni della magistrata inquirente);

-Procuratrice pubblica avv. __________, sede.

                                                                  giudice __________

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