N. 791.99.3 R Lugano, 19 maggio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo 31 marzo 2000 formulato da
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(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 21/22 marzo 2000 del Procuratore Pubblico avv. __________ in ambito di accesso agli atti;
lette le osservazioni 6 aprile 2000 del PP con cui si chiede la reiezione dell'impugnativa;
considerato come nelle more della procedura il magistrato d'accusa ha emanato un decreto di abbandono nei confronti dell'accusato e rilevato come detto decreto d'abbandono rende nella sostanza privo d'oggetto il gravame di cui si tratta;
ritenuto come l'impugnativa non fosse destituita di fondamento, anzi, la stessa avrebbe dovuto essere accolta alla luce dello stadio della procedura e dell'assenza di validi motivi prioritari per opporsi all'esame integrale, si giustifica l'attribuzione al reclamante di un'indennità per ripetibili (osservato come, in caso di concessione del gratuito patrocinio - vista la pendenza dell'istanza 9 dicembre 1999 della difesa - l'importo delle ripetibili sarà computato nella nota d'onorario che verrà ammessa);
P.q.m. visti gli artt. 280 e segg. e gli artt. 157 e segg. nonché 161 e segg. CPP;
decide:
1. Il reclamo 31 marzo 2000 formulato da __________ è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono tasse e spese. Alla parte reclamante lo Stato rifonderà l'importo di CHF 200.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
- al reclamante __________, per il tramite dell'avv. __________;
- al Procuratore Pubblico avv. __________.
giudice __________