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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2000 INC.1999.72204

February 3, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,689 words·~18 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 722.99.4 R                                                                      Lugano, 3 febbraio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria formulata in data 21 gennaio 2000 da:

__________, c/o Celle pretoriali di __________

(patr. dall'avv. __________)

letto il preavviso negativo del PP avv. __________ e concesso alla difesa di formulare delle contro osservazioni, visto lo scritto 2 febbraio 2000 dell'avv. __________;

letti gli atti considerato

in fatto ed in diritto

1.

I fatti posti alla base del presente giudizio possono essere ripresi, nella loro sostanza, dal rapporto preliminare di polizia giudiziaria redatto il 23 gennaio 2000 del Commissariato di Lugano cui si rimanda per completezza. Si può qui ritenere come, il 29 ottobre 1999, tramite l'avv. __________, __________, cittadina portoghese domiciliata a __________, ha segnalato di essere stata vittima di violenza carnale, minaccia e vie di fatto da parte di __________. A sostegno del suo esposto la vittima ha prodotto certificati medici attestanti escoriazioni (2x2 cm) al collo sulla parte destra ed ematomi, uno di cm. 2x4 sempre al collo sulla parte sinistra ed altri tre piccoli alle gambe (all'altezza delle ginocchia). L'esame ginecologico eseguito dal dott. __________ non ha invece evidenziato escoriazioni o lesioni a livello degli organi genitali.

La vittima ha inizialmente indicato, in maniera imprecisa, le date delle violenze subite. I fatti sono stati poi acclarati in corso di indagine ed è emerso che __________ avrebbe subito violenza in data 11/12 ottobre 1999. Nel suo verbale 28 ottobre 1999 la vittima (all. _ al Rapporto preliminare di polizia giudiziaria) ha indicato di avere conosciuto l'accusato nel febbraio 1997, di avere allacciato con lui una relazione sentimentale e di avere convissuto con lo stesso dall'aprile 1997 sino all'ottobre 1999, prima a __________ e quindi a __________. Unica fonte d'entrata per la coppia era costituita dal salario della vittima, tranne un breve periodo di tempo in cui __________ avrebbe guadagnato appena CHF 400.-- (secondo l'accusato si tratterebbe invece di CHF 1'000.-- mensili per un periodo di un anno) neppure sufficienti per coprire le spese. All'inizio del 1999 sorgevano i primi problemi tra i conviventi siccome, a detta della vittima, la stessa non era più disposta a concedere danaro all'accusato che gliene faceva frequente richiesta, d'altro canto (sempre secondo il dire della vittima) l'accusato si era fatto più aggressivo e percuoteva la convivente. Dopo un breve periodo di cessazione della vita comune

nel settembre 1999, durante il quale __________ si era allontanato dall'appartamento (per una ventina di giorni), l'accusato rientrava a casa nell'ottobre 1999 chiedendo alla vittima di sposarlo. Ne nasceva una lite con minacce profferite nei confronti di __________ da parte di __________, persona comunque prestante fisicamente. In quella circostanza (era il 9 ottobre 1999) l'accusato imponeva alla vittima la congiunzione carnale non voluta da __________ ma tollerata passivamente dalla stessa per timore. Il successivo 11 ottobre 1999 al rientro a casa dopo il lavoro e le commissioni __________ veniva raggiunta dall'accusato, tra i due nasceva un'ulteriore discussione con percosse. L'accusato, in questa circostanza, avrebbe preso la vittima di peso sbattendola sul letto, chiudendo quindi a chiave la porta della camera (la chiave nella toppa), e - dopo essersi spogliato - avrebbe ulteriormente percosso la vittima (per un insulto ricevuto), le avrebbe strappato i pantaloni e le mutande, avrebbe quindi legato la vittima con i pantaloni alle caviglie e, dopo averle trattenuto le mani, l'avrebbe più volte penetrata. Durante quella notte l'accusato avrebbe inoltre ripetuto più volte la congiunzione carnale con la vittima ormai sfinita ed incapace di reagire e senza il consenso della stessa. Dopo un breve sonno la vittima sarebbe stata svegliata il mattino del 12 ottobre 1999 dalle mani dell'accusato che la stavano toccando, __________ sarebbe quindi stata violentata una quarta volta.

Quel giorno la vittima si è quindi recata al lavoro dove i colleghi l'avrebbero vista scossa e con difficoltà di deambulazione. Al rientro a casa __________ le avrebbe chiesto scusa.

Il successivo 17 ottobre 1999 __________, pur non desiderando avere rapporti sessuali con l'accusato e pur manifestando tale suo desiderio, sarebbe stata ulteriormente obbligata all'atto sessuale, non portato a termine da __________, senza reagire. Il 20 ottobre 1999 la vittima ha versato CHF 1'500.-- all'accusato invitandolo comunque ad andarsene. Il denaro è stato praticamente tutto recuperato in corso d'istruttoria. __________ ha effettivamente lasciato l'appartamento e __________ ne ha approfittato per cambiare la serratura. Nei giorni successivi l'accusato ha ulteriormente avuto contatto con la vittima che avrebbe percosso e gravemente minacciato.

I fatti sono emersi a seguito dello sfogo della vittima con una vicina di casa e, soprattutto, a seguito delle confidenze fatte da __________ alla datrice di lavoro che ha chiesto l'intervento del legale.

Dopo le verbalizzazioni del 28 e 29 ottobre 1999 della vittima il magistrato d'accusa ha disposto il sequestro di un paio di pantaloni strappati, della segreteria telefonica della vittima e della chiave dell'appartamento della stessa rinvenuta nella buca delle lettere, ed ha ordinato l'arresto dell'accusato avvenuto lo stesso 29 ottobre 1999.

__________ è stato interrogato dalla polizia, ed anche dinanzi a questo giudice, ha negato ogni addebito. Contro il provvedimento restrittivo di libertà egli si è aggravato alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello che ha respinto il gravame ammettendo l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, necessità istruttorie e pericolo di fuga (sentenza 26 novembre 1999). Anche nel prosieguo dell'inchiesta l'accusato ha sempre negato gli addebiti mossi giungendo a dire che la vittima si sarebbe procurata da sola i lividi riscontrati (anche fotograficamente) sul collo. Le indagini hanno permesso di raccogliere numerose deposizioni tra le quali quelle dei vicini di casa della coppia, con significative dichiarazioni in particolare di __________, __________ e della signora __________ che attesta di avere sentito il 9 ottobre 1999 un trambusto dall'appartamento della vittima e la signora __________ (da tutti chiamata __________) che chiedeva di essere lasciata stare. Pure acquisita agli atti la deposizione della signora __________ che da sostanziale riscontro della versione della vittima, in particolare se letta in

uno con il dire del teste __________, circa il cambiamento di cilindro nonché la situazione e lo stato d'animo di __________.

Di particolare rilievo anche il verbale reso dalla signora __________ che ha raccolto le confidenze di __________ ed il comportamento della stessa vittima che avrebbe anche omesso una denuncia (come l'eliminazione delle mutande strappate lascia intendere) e ciò per un profondo senso di vergogna per quanto avvenuto. Le funzionarie della PS di __________ hanno inoltre interrogato dei colleghi di lavoro della vittima che ne hanno confermato lo stato fisico il giorno successivo alle violenze subite con riferimento ai dolori alle gambe ed alla necessità di procedere a visita medica.

Come detto __________ è stato interrogato in dettaglio dagli inquirenti negando tutta una serie di fatti in maniera decisa, in particolare di avere violentato e percosso __________, di averle procurato dei livi al collo e di averla in generale picchiata (contrariamente agli elementi scaturenti dall'incarto), di avere avuto con lei dei rapporti subito dopo un intervento da parte del ginecologo e contro il parere dei medici, di avere sottaciuto alla vittima di essere padre di tre figli in patria, di avere avuto con __________ una normale vita sociale concedendole libertà (mentre agli atti vi sono riscontri in senso contrario) ed ancora su altri particolari apparentemente privi di significato (quali le modalità del suo possesso della fotografia della madre della vittima).

Il magistrato inquirente ha ordinato una perizia psichiatrica al dott. __________, perizia che non ha potuto essere eseguita siccome l'accusato ha rifiutato l'incontro con il perito professandosi innocente. Le parti sono state poste a confronto il 30 dicembre 1999 dinanzi al PP, esse hanno mantenuto le loro rispettive versioni, la vittima ammettendo che dopo gli episodi di violenza dell'11 e 12 ottobre 1999 essa ha continuato ad avere contatto e parziale convivenza con l'accusato, circostanza questa che già emergeva dalle precedenti deposizioni.

L'istruttoria è sostanzialmente alla fine, il PP dovrebbe poter procedere, nei prossimi giorni, al deposito degli atti e quindi - fatta salva la presentazione di eventuali richieste di complemento istruttorio - dovrebbe essere possibile chiudere l'istruttoria in tempi decisamente contenuti (ancora nel corso del presente mese di febbraio 2000). Dopo tale chiusura il magistrato d'accusa dovrebbe potere emanare la decisione di sua competenza (come indicato nel preavviso negativo un atto d'accusa con deferimento alla Corte delle Assise Criminali) in tempi brevissimi stante la natura delle imputazioni.

2.

Con istanza del 21 gennaio 2000 la difesa di __________ postula la concessione della libertà personale all'accusato stante l'insufficienza degli indizi a carico dello stesso per tutte le ipotesi di reato formulate dal pubblico accusatore e stante l'assenza di un concreto rischio di collusione. In particolare, secondo __________, le testimonianze raccolte in corso d'istruttoria non avrebbero potuto accertare e dimostrare i fatti come descritti dalla vittima. L'accusato avrebbe poi riconsegnato la chiave dell'appartamento della vittima (dopo la sostituzione del cilindro, ossia la nuova chiave sottratta a __________) spontaneamente dimostrando così il suo intento di interrompere il rapporto con la stessa, vi sarebbe poi contrasto circa le ferite alla gamba che sarebbero comunque avvenute in epoca precedente alle presunte violenze sessuali e non vi sarebbero oggettivi riscontri delle violenze stesse come accertato dal ginecologo che ha visitato la vittima (comunque 16 giorni dopo i fatti). Neppure sarebbe di rilievo il reperimento dei pantaloni con l'asola allargata e la cerniera rotta, ciò poiché la vittima avrebbe l'abitudine di

cambiarsi al suo arrivo a casa mettendosi in training, con il rilievo che ciò avviene quando (cfr. verbale a confronto) ciò è possibile alla vittima.

In sostanza la difesa postula la liberazione dell'accusato, eventualmente mediante l'adozione di misure che neppure vengono offerte formalmente e discusse.

All'istanza si oppone il PP che evidenzia l'esistenza di elementi sufficientemente indizianti i reati ipotizzati, già per le osservazioni oggettive (lividi, pantaloni, chiave dell'appartamento) e per le deposizioni sia della vittima che dei vicini e colleghi di lavoro. Il magistrato d'accusa ritiene di potere disporre il deposito degli atti in questi giorni e di chiudere quindi l'istruttoria con deferimento alla Corte delle Assise competente territorialmente in tempi brevi. Il PP evidenzia sia un rischio di collusione (le versioni con la vittima sono diamentralmente opposte, come pure incisive appaiono le deposizioni dei testi su cui l'accusato potrebbe esercitare pressione) ed un concreto rischio di fuga.

In sede di contro osservazioni l'accusato ribadisce la sua istanza.

3.

In diritto la materia è retta dall'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della  libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Nel caso di specie sono dati manifestamente tutti gli elementi per mantenere in detenzione preventiva l'accusato come precisato nei considerandi che seguono:

4.1. Gravi e concreti indizi di colpevolezza

Secondo dottrina e giurisprudenza sussistono gravi indizi di colpevolezza quando dagli elementi raccolti durante l'istruttoria emerge con molta verosimiglianza che il prevenuto é colpevole delle infrazioni per le quali é sospettato, quando cioè l'autorità dispone di elementi idonei a giustificare delle serie presunzioni di colpabilità. Il giudice non opera in questo ambito una valutazione definitiva delle prove raccolte durante l'inchiesta penale. Tale rimane, infatti, il compito della corte chiamata a giudicare il merito della vertenza, la quale é tenuta ad esprimersi sulla rilevanza delle prove. Occorre pertanto in questa sede verificare unicamente se esistono sufficienti indizi per ammettere che l'accusato abbia commesso o potuto commettere i reati imputatigli e pertanto se l'autorità poteva a ragione concludere per l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza (DTF 9.07.1996 in re G.M. e riferimenti ivi citati).

Nel caso in esame va evidenziato, ritenuti comunque i limiti sopra esposti, come a carico dell'accusato vi siano elementi di tutto rilievo quali la ripetuta e costante deposizione della vittima non certo inficiata nella sua validità dall'imprecisione circa le date inizialmente indicate al legale, così come evidenziato nello stesso Rapporto della PS di __________. La vittima ha sostenuto il suo dire ripetutamente, ed il fatto che essa sia stata vittima di lesioni inferte dal marito in anni precedenti (senza abusi di natura sessuale) non giova certo alle tesi della difesa. __________ ha inoltre sorretto il verbale a confronto con l'accusato. Non solo. Il fatto che __________ abbia, dopo le violenze dichiarate dell'11 e 12 ottobre 1999, continuato la vita con l'accusato e che abbia telefonato allo stesso dall'ospedale per informarlo dell'incidente, non depone per una non credibilità della stessa. Questi fatti dimostrano, semmai, il timore e, soprattutto, la vergogna provata dalla vittima come dalla stessa sempre sostenuto. La deposizione della vittima trova riscontri nel sequestro, da parte degli inquirenti, dei pantaloni strappati a livello della cerniera e con l'asola rilasciata (si vedano le fotografie agli atti). Il fatto che la signora __________ si cambi quando rientra a casa dal lavoro non inficia, fatta salva diversa valutazione delle prova da parte della Corte del merito, la validità dell'indizio. Ulteriori indizi sono costituiti dagli accertamenti medici in atti comprovanti lesioni subite dalla vittima, quelle lesioni che l'accusato è giunto a sostenere come auto procurate da parte della signora __________ (in questo senso il verbale PS 5 novembre 1999 all. _ pag. 3). Oltre questi elementi, di per sé sufficienti a ritenere gravi e concreti indizi di colpevolezza stanti i limiti dell'esame che incombe al Giar, vanno rammentate le deposizioni dei testi sentiti in corso d'istruttoria.

La signora __________ ha raccolto le prime confidenze della vittima. Con riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti vi sono poi tutta una serie di testimonianze, evocate in parte sub. 1., che corroborano il dire della vittima rendendola credibile.

A non averne dubbio si tratta di indizi sufficienti, come d'altra parte già ritenuto dalla CRP nella sentenza 26 novembre 1999 che annovera tra gli indizi le parziali ammissioni dell'accusato stesso contenute nel primo verbale di interrogatorio (con ammissione di una costrizione della vittima in camera "chiudendo la porta a chiave" e quindi di una coazione), indizi tali da giustificare il mantenimento della detenzione preventiva stanti un concreto rischio di collusione ed inquinamento probatorio ed un rischio di fuga.

4.2. Rischio di collusione e di inquinamento probatorio

Pur essendo al termine l'istruttoria nel caso di specie appare manifesto un rischio di collusione e di inquinamento probatorio. L'accusato ha avuto sulla vittima un forte ascendente per un periodo di tre anni e la vittima ha trovato la forza di troncare la relazione solo dopo i fatti oggetto d'indagine. La vittima, nelle sue deposizioni, più volte asserisce di essere spaventata dall'accusato possente fisicamente e che sarebbe passato a vie di fatto nei suoi confronti in più di una circostanza. D'altro canto un rischio concreto di pressione per ottenere remissione od ammorbidimento delle deposizioni non va ritenuto unicamente nei confronti di __________ ma anche nei confronti dei testi sentiti, in particolare dei vicini di casa che hanno che hanno deposto. Va poi riservata la possibilità per l'accusato di chiedere l'acquisizione di elementi a scarico che debbono potere essere raccolti, stante l'atteggiamento sostanzialmente negatorio dell'accusato, senza possibilità alcuna di interferenza ed inquinamento.

La condizione legale appare quindi realizzata.

4.3. Rischio di fuga

Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).

Anche se l'accusato si trova in Ticino dal 1995, senza comunque svolgere regolare attività lavorativa (poiché impedito dal suo statuto), egli non può certo essere considerato come integrato ed esente da rischio di fuga. Pur essendo qui presente il fratello non può essere dimenticato come __________ ha moglie e tre figli in patria, dei quali nulla avrebbe detto alla vittima, ed ha stretti legami con il suo territorio nazionale tanto da raggiungerlo senza apparente difficoltà (come le deposizioni in atti hanno permesso di stabilire) al fine di portare danaro e vestiti a terzi. La presenza dei famigliari in patria, la possibilità per l'accusato di raggiungere senza difficoltà la sua nazione, gli indizi che l'accusato abbia raggiunto la sua nazione anche nel corso della ventina di giorni durante il mese di settembre scorso quando ha troncato i suoi contatti con la vittima (come attestano i tabulati telefonici e viste le giustificazioni iniziali sul possesso di piccoli gioielli), permettono di ritenere facile e concreta possibilità per __________ di riparare all'estero e di sottrarsi al procedimento penale di cui si tratta. In effetti, se giudicato colpevole, l'accusato rischia pena particolarmente pesante anche per il comportamento processuale adottato di completa negazione dei fatti. Si tratta di comportamento di per sé legittimo ma che potrebbe comportare aggravamento di pena, se giudicato colpevole __________, per la totale assenza di ravvedimento e di resipiscenza.

I legami con la propria patria, i legami con la famiglia (moglie e figli), la facilità con cui l'accusato ha raggiunto il suo paese (nonostante la situazione esistente fino a qualche tempo fa in Kosovo e nonostante il suo statuto di asilante), l'assenza di un lavoro (per motivi comunque indipendenti dalla volontà dell'accusato ma derivanti dal suo statuto), e l'acquisizione di prestiti dalla vittima

(come indiziato nell'istruttoria) - ciò che permetterebbe a __________ di avere di che vivere -, sono elementi tali da far ritenere serio e concreto il rischio che l'accusato preferirebbe riparare all'estero piuttosto che attendere il processo ed espiare l'eventuale condanna che gli venisse inflitta.

La condizione legale appare data senza che si giustifichi l'esame di misure sostitutive comunque improponibili ed inadeguate a trattenere __________ dal collidere e sottrarsi al procedimento.

5.

Resta da esaminare la proporzionalità della detenzione preventiva sin qui subita e quella ancora prevedibile per terminare l'istruttoria e giungere al processo. Si può allora fare ampio riferimento alla decisione Giar 25 maggio 1999 in re R. (991.98.10) secondo cui

"Giusta l’art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l’istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP).

La prassi del Tribunale federale ha comunque stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b)."

Nel concreto caso la fattispecie oggetto d'istruttoria appare oggettivamente grave e, nella sostanza, l'istruttoria appare completa. Appare prevedibile che il magistrato d'accusa, dopo il deposito degli atti (cui la difesa e la parte civile possono comunque rinunciare), potrà chiudere l'istruttoria ed emanare l'atto di rinvio a giudizio (come anticipato dal PP) in tempi del tutto contenuti (ossia ancora prima della fine del corrente mese di febbraio 2000). L'accusato si trova privato della sua libertà da poco più di tre mesi. Si tratta di un tempo ancora del tutto contenuto rispetto alla possibile pena in caso di giudizio di condanna per tutte o parte delle ipotesi di reato formulate dal PP. Anche i tempi ancora necessari per giungere alla celebrazione del processo, in uno con la detenzione preventiva sin qui subita, appaiono rispettosi del principio di proporzionalità (ossia sono decisamente inferiori alla possibile pena in caso di giudizio di colpevolezza). Non solo è rispettato il principio di proporzionalità ma anche quello di celerità. Le indagini sono state condotte con speditezza ed efficacemente in tempi limitati.

Il principio di proporzionalità cui deve sottostare la detenzione preventiva è quindi rispettato.

6.

Visto quanto precede l’istanza di libertà provvisoria va respinta con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 litt. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

Pqm, visti le norme procedurali citate e gli artt. 284 e segg. CPP;

decide:

1.      L'istanza di libertà provvisoria formulata da __________ in data 21 gennaio 2000 è respinta.

2.      Non si percepiscono tasse e spese.

3.      Avverso la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione all'accusato, per il tramite del difensore d'ufficio avv. __________, all'avv. __________ personalmente ed al PP avv. __________ con gli atti di ritorno e copia delle contro osservazioni formulate dalla difesa.

                                                                                  giudice __________

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