N. 531.99.5 R Lugano, 20 gennaio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull'istanza formulata in data 17 gennaio 2000 dalla:
Procuratrice Pubblica avv. __________
tendente ad ottenere la proroga della detenzione preventiva cui è astretto
__________, c/o Penitenziario "La Stampa", Lugano
(patrocinato dal difensore d'ufficio avv. __________);
sino e compreso il prossimo 5 marzo 2000;
lette le osservazioni 19 gennaio 2000 formulate dal patrocinatore dell'accusato che propone la reiezione dell'istanza di cui si tratta, richiamata la decisione di questo giudice in materia di libertà provvisoria dell'accusato dello scorso 13 gennaio 2000;
letti gli atti considerato
in fatto ed in diritto
1.
Questo giudice si è occupato della situazione processuale dell'accusato giudicando in merito a reclamo in materia di acquisizione di prove in data 5 gennaio ed in ambito di libertà provvisoria lo scorso 13 gennaio 2000. I fatti posti alla base della presente possono quindi essere, sostanzialmente, ripresi dalle citate decisioni (Giar 531.99.3 e 4) e meglio:
- … nei confronti di __________ e contro la ex convivente dello stesso __________ la PP avv. __________ ha aperto un procedimento penale ed ha promosso l'accusa per titolo di infrazione aggravata alla Legge Federale sugli Stupefacenti;
- …, in particolare, a carico di __________ vi sono chiamate in correità per importanti vendite di cocaina. Il nome dell'accusato è stato fatto inizialmente da __________ che lo ha riconosciuto come importante acquirente di __________ e facente capo a __________ per i suoi acquisti di stupefacente;
- … anche l'accusato __________ ha ammesso di avere venduto al duo __________ /__________ cocaina;
- …, a carico di __________, vi sono poi le deposizioni della stessa __________ (v. 11 agosto 1999) che ha ammesso acquisti importanti (superiori al chilogrammo) sia dalla __________ che da __________;
- … lo stesso __________ ha ammesso, inizialmente, acquisti di cocaina per non meno di 9 etti, circostanza ridimensionata dinnanzi alla PP avv. __________ nel verbale 12 agosto 1999 con ammissione di acquisti per non meno di 6 etti;
- … successivamente l'accusato ha ritrattato il suo dire ammettendo traffico per quantitativi contenuti;
Nelle more del procedimento penale, prima ancora del deposito degli atti, la difesa dell'accusato ha postulato l'acquisizione di prove in parte ammesse da questo giudice con la decisione 5 gennaio scorso. In particolare è stata accolta la richiesta di audizione di __________ mentre altre prove offerte, che la PP si era riservata di valutare, non sono ancora state acquisite.
Da osservare qui come l'accusato istante - al contrario della ex convivente __________ (che nel frattempo è stata posta al beneficio della libertà provvisoria) - risulta essere stato più volte condannato in precedenza. L'istruttoria a suo carico non risulta essere conclusa per la necessità di procedere al deposito degli atti ed eventualmente acquisire le prove ancora necessarie offerte dalla difesa.
In data 7/10 gennaio 2000 l'accusato ha chiesto di essere posto al beneficio della libertà provvisoria che, con decisione 13 gennaio scorso, è stata respinta ritenuta l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza in uno con necessità istruttorie, da un lato, e rischio di recidiva dall'altro. Le argomentazioni della citata decisione saranno, qui di seguito, riprese per quanto d'interesse per la presente motivazione.
2.
Con scritto del 17 gennaio 2000 la PP avv. __________, richiamato lo stadio della procedura penale in discussione, sua ammissione delle proposte audizioni di __________ e di __________, vista la necessità di procedere al deposito degli atti, ritenuto il sussistere di concrete necessità istruttorie e di un concreto rischio di recidiva, postula la proroga della detenzione preventiva cui è astretto __________ per un mese ossia sino e compreso il prossimo 5 marzo 2000. All'istanza si oppone la difesa dell'accusato rilevando come la stessa non appaia adeguata e proporzionata al caso di specie. __________ contesta la gravità degli indizi a suo carico e relativizza i fatti accertati secondo le sue ammissioni. L'accusato contesta il sussistere di un rischio di recidiva.
3.
In diritto, come rammentato nella decisione 13 gennaio 2000 relativa allo stesso accusato, la materia è retta dall'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
4.
Nel caso di specie, non diversamente da quanto analizzato lo scorso 13 gennaio 2000, sono dati manifestamente tutti gli elementi giustificanti la detenzione preventiva dell'accusato ed anche per concedere la proroga della detenzione preventiva così come richiesto dalla PP.
4.1. Gravi e concreti indizi di colpevolezza
A carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi di colpevolezza, elemento questo neppure approfonditamente discusso nell'istanza in questione. In effetti nel corso dell'istruttoria sono state acquisite numerose chiamate in correità da parte degli inquirenti a carico dell'accusato. Basta qui il rinvio alla lettura dei verbali di __________, __________, __________, nonché di __________. __________ indica acquisti importanti di cocaina, per oltre un chilogrammo, in parte consumata dalla stessa __________ e dall'accusato ed in parte venduta a terzi.
Lo stesso accusato ha ammesso forti vendite di sostanza stupefacente ritrattando poi il suo dire confermato (ma ridimensionato) dinanzi alla PP.
Gli indizi, seri e concreti, contro __________ si riferiscono ad un importante traffico di cocaina posto in atto da un giovane (poco più che trentenne) più volte condannato per analoghi reati.
4.2. Necessità istruttorie
L'istruttoria a carico di __________ si trova in uno stadio decisamente avanzato, la stessa PP nell'istanza in discussione - rammenta che per la conclusione è ancora necessaria l'audizione di __________ e di __________. Gli atti dovrebbero quindi essere formalmente depositati all'attenzione dell'accusato, che comunque ha già potuto formulare richieste di complemento istruttorio. Per giungere alla chiusura dell'istruttoria manca quindi la raccolta di ben poche prove e va riservata la possibilità per la difesa di postulare l'acquisizione di ulteriori elementi a scarico. Pur trattandosi di necessità contenute vanno certamente ammesse esigenze istruttorie ancora tali da giustificare il mantenimento, ed il perdurare, della detenzione preventiva cui è astretto l'accusato. Ciò in uno con un concreto rischio di inquinamento probatorio a fronte delle chiamate in correità, sempre contestate da __________, e formulate dalla sua ex convivente
Daniela __________ ora a piede libero. In effetti non può essere omesso di indicare che l'accusato ha sempre tentato di screditare il dire della ex compagna chiedendo addirittura l'erezione di una perizia psichiatrica in favore della stessa. L'atteggiamento processuale di __________ ed i suoi stretti legami con la chiamante in causa permettono seriamente di ritenere un possibile tentativo di intervento nei confronti della giovane principalmente per ricondurre il dire della stessa alle più contenute ammissioni dell'accusato. Vanno poi escussi i testi ammessi dalla PP senza che nei confronti degli stessi possa essere esercitata influenza. L'audizione di __________ e di __________ dovrebbe comunque poter avvenire in tempi contenuti.
Sussiste quindi ancora un certo rischio di collusione e di possibilità di inquinamento probatorio che non permette la liberazione dell'accusato.
4.3. Rischio di recidiva
Come già rammentato nella decisione 13 gennaio 2000 per poter ritenere un rischio di recidiva occorre che l'accusato possa, con verosimiglianza, delinquere nuovamente e costituire così un rischio per la società. Al fine di ammettere un rischio di recidiva la possibilità di ricaduta deve essere concreta (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti, il comportamento in istruttoria, la personalità, la costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (Luvini, REP 1989 p. 287 ss; Piquerez n.1186/7). In particolare, tenendo anche conto del tempo trascorso dalla cessazione della attività criminosa, il rischio di recidiva sarà più facilmente ammesso quando l'accusato sia un delinquente abituale o uno squilibrato, più difficilmente quando si sia reso colpevole di un solo reato o di più reati concentrati in un breve lasso di tempo (Luvini con rif. a STF 12.8.81 cons.5 in re C.). Occorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così anche in tal modo il criterio di proporzionalità e senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento penale.
Possono essere riprese quindi le argomentazioni di cui alla decisione del 13 gennaio scorso che non hanno perso il loro valore:
"Nel caso di specie l'accusato, pur essendo poco più che trentenne, è già stato oggetto di numerosi procedimenti penali. __________ risulta essere stato condannato la prima volta il 9 settembre 1988 con decreto d'accusa a 6 giorni di detenzione per furto e ripetuta contravvenzione alla LFStup. La pena è stata sospesa condizionalmente ma la condizionale è stata revocata il successivo 7 agosto 1989 quando all'accusato è stata inflitta la prima condanna da una corte delle assise: 13 mesi per infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LFStup.. Questa pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (e si tratta di periodo eccezionalmente lungo) ma la fiducia nell'accusato si è rilevata mal riposta: il 28 marzo 1990 a __________ sono stati inflitti 90 giorni di detenzione (sempre per i medesimi reati) senza revoca della sospensione di cui alla condanna del 7 agosto 1989. L'indulgenza dei magistrati nulla ha potuto a fronte dell'ostinatezza dell'accusato che, il 14 marzo 1991, è stata condannato a 7 mesi di detenzione sospesi condizionalmente ma con revoca della condanna a 13 mesi. Anche in questo caso i 7 mesi sono stati sospesi per 3 anni quale nuovo monito a migliore comportamento. Inutile il tentativo del giudice. Il 14 marzo 1995 __________ è stato condannato dalla Corte delle Assise Criminali (il che da la dimensione del suo nuovo agire) ad una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione, pena
che l'accusato ha terminato di espiare (con liberazione condizionale ed un periodo di prova di 4 anni) il 21 maggio 1997 … appena pochi mesi (undici circa) prima di commettere - come ritenuto dall'inquirente - i nuovi reati per i quali è oggi accusato.
A non averne dubbio tali precedenti, in crescendo, sono significativi di una personalità che si ostina a delinquere. I vari ammonimenti, le sanzioni sospese condizionalmente, l'indulgenza delle Corti (sensibili alla situazione personale dell'accusato ed all'allora sua giovane età) a nulla sono serviti. 5 condanne, due da parte della Corte delle Assise Correzionali, due da parte del PP ed una da parte della Corte delle Assise Criminali appaiono decisamente troppe e concretizzano gravemente un rischio di recidiva per un giovane che non ha dimostrato ravvedimento, che non si è mai distanziato seriamente dalla droga, che non ha concreta possibilità lavorativa e di reinserimento sociale nulla potendo dimostrare il curriculum prodotto dalla difesa con le osservazioni."
Il carcere preventivo appare quindi giustificato non solo da residue necessità istruttorie e da residuo rischio di inquinamento probatorio ma anche poiché sussiste un concreto rischio di recidiva.
5.
Resta da esaminare la proporzionalità della detenzione preventiva sin qui subita e quella ancora prevedibile per terminare l'istruttoria e giungere al processo. Si può allora fare ampio riferimento alla decisione Giar 25 maggio 1999 in re R. (991.98.10), già rammentata nella decisione 13 gennaio 2000, secondo cui
"Giusta l’art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l’istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP).
La prassi del Tribunale federale ha comunque stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b)."
Nel concreto caso la fattispecie oggetto d'istruttoria appare complessa, coinvolge numerosi accusati, e la prevedibile pena - in caso di giudizio di condanna - appare elevata sia per i quantitativi di droga trattati sia per la recidiva dell'accusato (senza dimenticare la revoca della libertà concessa il 21 maggio 1997 all'accusato in conseguenza alla condanna delle assise criminali evocata). La misura chiesta dalla PP, un mese di proroga della detenzione preventiva, giustificata dal completamento dell'istruttoria, dal deposito degli atti e dall'eventuale evasione delle richieste di complemento che dovessero provenire dalla difesa, appare adeguata alle circostanze ed ancora limitata nel tempo. La detenzione complessiva subita, considerata dall'arresto, e quella ancora prevedibile per giungere al processo appaiono di gran lunga inferiori alla possibile pena in caso di giudizio di colpevolezza.
Il principio di proporzionalità cui deve sottostare la detenzione preventiva appare rispettato come d'altra parte lo è il principio di celerità le inchieste __________ e __________ coinvolgendo numerosi detenuti con fatti complessi intrecciati tra loro.
6.
Visto quanto precede l’istanza di proroga della detenzione preventiva va integralmente accolta con il presente giudizio, esente da spese e soggetto ad impugnativa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
Pqm, visti le norme procedurali citate e gli artt. 284 e segg. CPP;
decide:
1. L'istanza di proroga di cui in ingresso è accolta.
Di conseguenza la detenzione preventiva della detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata sino e compreso il prossimo 5 marzo 2000
2. Non si percepiscono tasse e spese.
3. Avverso la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
- all'accusato, per il tramite del difensore d'ufficio avv. __________;
- all'avv. __________, personalmente;
- ed alla PP avv. __________, con gli atti di ritorno.
giudice __________