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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 19.12.2000 INC.1999.5102

December 19, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·337 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 51.1999.2 L                                                           Lugano, 19 dicembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 18 dicembre 2000 da

__________, cittadino iugoslavo, attualmente detenuto presso le Carceri pretoriali di __________

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la decisione 13 dicembre 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha prorogato solo fino al 18 dicembre 2000 il deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP in procedimenti a carico dell'emarginato;

atteso che l'esito del procedimento può prescindere da osservazioni del magistrato inquirente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

dal 24 gennaio 1999 rispettivamente dall'8 aprile 1999 sono pendenti nei confronti di __________ procedimenti per titolo di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri e di minaccia (inc. MP 426, 1094 e 2041/2000);

il 27 novembre 2000, l'avv. __________ (secondo quanto esposto nel reclamo) ha comunicato l'assunzione del mandato al Procuratore pubblico, nel contempo chiedendo la proroga del deposito degli atti, poi disposta con la decisione impugnata e scadenza il 18 dicembre 2000;

-          __________ lamenta la brevità del termine, che non consente di "pianificare una linea difensiva coerente ed efficace", con lesione del diritto di essere sentito: in ogni modo risulta che il lic. iur. __________, collaboratore dell'avv. __________ e firmatario del gravame, ha potuto esaminare gli atti processuali ed ha altresì tempestivamente fatta richiesta di complementi istruttori;

il reclamo si avvera allora e nella sostanza siccome privo di oggetto, aggiungendo abbondanzialmente che appare irricevibile per tardività, al confronto con il censurato ed ormai scaduto termine, e non sufficientemente motivato, per rispetto a fattispecie relativamente semplici: viene pertanto respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), senza carico di spese giudiziarie;

richiamati i citati articoli di legge

decide:

1.      In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per il reclamante;

-        Procuratore pubblico avv. __________ (con copia del reclamo e con gli incarti MP 426, 1094 e 2041/1999 di ritorno).

                                                                              giudice __________

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