N. 469.99.1 L Lugano, 2 giugno 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 5 luglio 1999 da
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(patrocinato dall’avv. __________)
contro il decreto di sequestro 23 giugno 1999 del Procuratore pubblico avv. __________, concernente beni del reclamante custoditi presso la __________;
preso atto delle comunicazioni 29 maggio 2000 del reclamante e 30 maggio 2000 del magistrato inquirente, attestanti rispettivamente il ritiro del gravame e la revoca del contestato sequestro, per cui il reclamo è divenuto privo di oggetto e di conseguenza va stralciato dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;
richiamati gli art. 161 e rel. e 280 ss. CPP,
decide:
1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Intimazione:
- avv. __________;
- avv. __________;
- avv. __________;
- Procuratore pubblico avv. __________, sede.
giudice __________