Incarto n. INC.1999.43609
Lugano 25 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sull’istanza 31 marzo 2003 inoltrata dal
Procuratore Pubblico __________
e volta ad ottenere il sequestro della eccedenza di Frs. 7'384.45 risultante dalla vendita forzata della part. __________ RFD __________, già di proprietà di
__________, coniugato con __________, latitante in Italia, __________ (patrocinato di fiducia dall’avv. __________)
versata dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona sul CCP __________ del Tribunale penale cantonale con riferimento all’inc. __________;
nell’inchiesta penale sfociata nell’atto d’accusa ACC __________ del 16 ottobre 2000 con il quale l’accusato __________ viene deferito alla Corte delle Assise correzionali di __________ per appropriazione indebita, ripetuta e parzialmente continuata, nonché ripetuta falsità in documenti;
preso atto che l’accusato (per il tramite del proprio patrocinatore) con le osservazioni del 7 aprile 2003 ha chiesto l’integrale reiezione dell’istanza, rinviando per le motivazioni a quanto da lui espresso “nei due ricorsi presentati alla CRP il 13 marzo 2003”;
viste le osservazioni 3 aprile 2003 della parte civile ___________ che si associa integralmente alla posizione e alle richieste formulate dal Procuratore pubblico;
avuti a disposizione gli atti formanti l’inc. ACC __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
1.
Nei confronti di __________, il Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha condotto un’inchiesta penale sfociata nell’atto d’accusa ACC __________ del 16 ottobre 2000, con il quale l’accusato viene deferito alla Corte delle Assise correzionali di __________ per appropriazione indebita, ripetuta e parzialmente continuata, nonché ripetuta falsità in documenti; tutti reati da lui commessi fra gli anni 1989 e 1995 quando, in qualità di responsabile del Consorzio __________ (qui di seguito: __________), ha impiegato a profitto proprio o di terzi poco più di 4,4 milioni di franchi svizzeri, restituiti in misura di poco meno di fr. 1 milione (v. atto d’accusa citato).
2.
In data 28 maggio 2002, la Presidente della Corte delle Assise correzionali (di seguito Presidente della Corte) aveva deciso il sequestro della rendita mensile di previdenza di Frs. 3'383.-- versata all’accusato dalla Cassa pensione per il personale, Fondazione della Società __________ ed il versamento della stessa sul conto n. __________ intestato al MP presso la Banca __________, come pure il sequestro del saldo attivo di quest’ultimo conto, misure che, a seguito del ricorso 10/11 giugno 2002 presentato dall’accusato, sono state annullate dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’Appello con decisione 30 luglio 2002 per incompetenza del magistrato che le ha ordinate (v. decisione CRP __________).
Con decisione 28 febbraio 2003, questo giudice – su istanza 19 agosto 2002 del Procuratore pubblico __________ – ha decretato analogo sequestro.
3.
In data 5 luglio 2002, la Presidente della Corte aveva pure deciso la cancellazione della menzione del divieto della facoltà di disporre (blocco RF) iscritto – a seguito di ordine di sequestro 15.6.1999 dell’allora Procuratore pubblico __________ - il 16.6.1999 sulla particella n. __________ RFD di __________ di proprietà di __________ e il contestuale sequestro dell’eccedenza di Frs. 7'384.45 risultante dalla vendita forzata, da parte dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, della suddetta particella.
Contro questo provvedimento l’accusato non ha ricorso.
Solo in data 19 settembre 2002, __________, richiamando la sentenza della CRP del 30 luglio 2002, ha scritto alla Presidente della Corte eccependo la nullità della decisione 5 luglio 2002 ed ha chiesto che gli fosse messo a disposizione l’importo di Frs. 7'384.45.
Il 13 marzo 2003, __________, non avendo ottenuto la restituzione del suddetto importo, ha interposto ricorso alla Camera dei ricorsi penali per “denegata e ritardata giustizia della Presidente della Corte delle Assise correzionali di __________ in tema di restituzioni di averi colpiti da sequestro nullo”.
In data 25 marzo 2003 la Presidente della Corte ha trasmesso per conoscenza a questo giudice una copia delle osservazioni inoltrate alla Camera dei ricorsi penali, con “allegata la parte dell’incarto relativa al sequestro dell’eccedenza di Frs. 7'385.15 per i suoi incombenti”.
Il 31 marzo 2003, il Procuratore pubblico __________, con riferimento allo scritto 25 marzo 2003 della Presidente della Corte alla CRP, ha inoltrato l’istanza di sequestro qui in esame.
4.
La fattispecie ora in esame appare diversa da quella oggetto della decisione della CRP del 30 luglio 2002 e della decisione 28 febbraio 2003 di questo giudice. In quel caso trattavasi infatti di un nuovo sequestro , resosi necessario dopo l’emanazione dell’atto d’accusa.
Diversamente da quanto sostiene __________ nel menzionato ricorso 13 marzo 2003 alla CRP, la decisione 5 luglio 2002 della Presidente della Corte – per altro da lui non impugnata – è valida ed esplica tuttora i suoi effetti. A mente di questo giudice, non trattasi infatti di un nuovo sequestro, ma di un semplice provvedimento – messo in atto con l’accordo delle parti - di sostituzione dell’oggetto del sequestro che era stato decretato in data 15 giugno 1999 dall’allora Procuratore pubblico __________. Questo provvedimento, consistente nel trasferimento del sequestro dal bene immobile (la part. __________ RFD di __________ nel frattempo realizzata dall’UEF di __________) all’eccedenza di Frs. 7'384.45 risultante dalla vendita forzata dell’immobile, rientra certamente nelle competenze della Presidente della Corte. D’altronde, nelle competenze della Presidente della Corte rientra pure la cancellazione della menzione del divieto della facoltà di disporre (blocco RF) iscritto sulla part. n. __________ RFD di __________, che nessuno – neppure __________ - ha mai posto in dubbio.
Del resto, procedendo alla sostituzione dell’oggetto del sequestro e alla suddetta cancellazione, la Presidente della Corte aveva accertato l’esistenza del consenso di tutti gli interessati, ivi compreso del consenso scritto del 24 giugno 2002 dell’avv. __________, nuovo patrocinatore di __________.
Alla luce di quanto sopra questo giudice non ha competenza per sequestrare quanto risulta già essere oggetto di sequestro fin dal 15 giugno 1999 (a seguito di ordine di sequestro dell’allora Procuratore pubblico __________); provvedimento, questo, che è stato mantenuto dalla Presidente della Corte con decisione 5 luglio 2002 – con il consenso di tutti gli interessati – sull’eccedenza di Frs. 7'384.45 risultante dalla vendita forzata della part. __________ RFD di __________ e con contestuale cancellazione della menzione del blocco iscritto a RF sulla suddetta particella.
L’istanza 31 marzo 2003 del Procuratore pubblico __________ va dunque dichiarata irricevibile, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG) e impugnabile alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello entro dieci giorni dall’intimazione (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi, visti i citati articoli di legge,
decide
1. L’istanza 31 marzo 2003 del Procuratore pubblico __________ in materia di sequestro é irricevibile.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
- Presidente della Corte delle Assise correzionali, giudice __________ (con inc. TPC __________ di ritorno);
- Procuratore pubblico __________;
avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
avv. __________, per sé e per la PC __________.
giudice __________