Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.08.2000 INC.1999.38611

August 16, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,826 words·~19 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 386.99.11 M                                                          Lugano, 16 agosto 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 13/17 settembre 1999 da

__________

(patrocinato di fiducia dall’avv. __________)

avverso la decisione di perquisizione e sequestro bancario 6 settembre 1999 del Procuratore Pubblico avv. __________, emanata nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti di __________ (avv. dott. __________) e altri, e volta ad ottenere il blocco degli averi nonché l’edizione della documentazione bancaria riferentesi alla relazione __________ a lui intestata presso la __________;

lette le osservazioni 24/27 settembre 1999 della parte civile __________, e 27 settembre 1999 del magistrato inquirente, che postulano concordemente la reiezione del gravame, e preso atto della rinuncia dell’accusato __________ a formulare osservazioni proprie;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 2308/99/EM/EM;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato tratto in arresto in data 4 giugno 1999, in virtù di corrispondente ordine 1° giugno 1999 del competente Procuratore Pubblico, in quanto sospettato di avere effettuato, nella sua qualità di operatore sul mercato dei cambi di divise (“forex”), delle operazioni manipolate, traendo per sé e per terzi un indebito profitto e causando, fra gli altri, alla parte civile e proprio datore di lavoro __________ un danno patrimoniale (v. verbale MP 4 giugno 1999, ore 08.40, inc. GIAR 386.99.1 doc. _). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione d’accusa per titolo di amministrazione infedele a scopo di lucro (inc. GIAR cit., doc. _).

B.

Dopo aver inizialmente negato ogni addebito, già avanti a questo giudice __________ ha ammesso le proprie responsabilità, confermando di aver scientemente e volutamente posto in atto operazioni forex a prezzi di sfavore per la propria banca, andando d’accordo con l’acquirente, il quale sapeva che poteva immediatamente rivendere quanto acquistato a condizioni di favore a prezzo di mercato, e dividendo con lui l’utile conseguito (v. verbale GIAR cit., p. 2). Ha ammesso, fra l’altro, operazioni con la società di brokeraggio __________, e per essa con tale __________ (loc. cit., p. 4).

C.

Sulla scorta di questi ed altri accertamenti, il Procuratore Pubblico – con la collaborazione della parte civile __________ – ha disposto quegli approfondimenti utili per chiarire il meccanismo schizzato supra: ciò gli ha permesso, fra l’altro, di raccogliere fondati indizi di un attivo coinvolgimento nelle malversazioni non solo del broker __________, bensì anche di tre dei contitolari della __________ SpA, appunto __________, __________ e __________, contro i quali l’accusa è stata promossa in tempi successivi (11 novembre 1999, v. inc. MP, doc.376, 377 e 378; v. in proposito anche la decisione 12 agosto 1999 di questo giudice in re N., inc. GIAR 386.99.7).

D.

L’istruttoria ha sinora permesso di accertare che i proventi dei reati addebitati all’accusato __________, da lui commessi con la collaborazione effettiva del broker (e pure coaccusato) __________, confluivano su due conti detenuti dagli accusati __________ – per il tramite di una società costaricana ed una fiduciaria – presso la Banca __________ (v., per la fattispecie, la decisione 12 agosto 1999, inc. GIAR 386.99.7), dai quali il denaro veniva ritirato per cassa, per poi essere distribuito agli interessati. Parimenti è emerso che il denaro di spettanza di coloro che, presumibilmente, hanno cooperato con i responsabili della __________ SpA nella commissione dei reati qui inquisiti sembra seguire un percorso ben determinato ed unico per numerosi sospetti complici: il percorso scelto, unitario per tutti, si esaurisce con prelevamenti in contanti dal già menzionato conto presso la Banca __________, e successivi versamenti su conti detenuti dai sospetti complici (o correi) presso la __________ (v. verbale MP __________ 25 gennaio 2000, p. 10-11) o altrove (v. verbale MP __________ 26 gennaio 2000, p. 8), eventualmente per contanti (v. verbale MP __________ 26 gennaio 2000, p. 1) (v. in dettaglio anche la decisione 31 marzo 2000 di questo giudice in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 4b p. 8).

E.

Il qui reclamante __________ è per l’appunto il titolare di uno delle relazioni presso __________ bloccate dal magistrato inquirente dopo aver individuato il meccanismo sopra descritto. Non appena accortosi del blocco, si è presentato subito al Procuratore Pubblico, il quale l’ha sentito come teste in data 20 agosto 1999. Dieci giorni più tardi ha inoltrato l’istanza di dissequestro della propria relazione bancaria, respinta dal Procuratore Pubblico con la decisione qui impugnata (inc. GIAR 386.99.11 doc. _). Il magistrato inquirente fonda la propria decisione sull’attività di trader dell’istante (allora, per conto dell’Istituto __________, più tardi di una sua partecipata in Lussemburgo) – attività che accomuna __________ ad altre persone titolari di conti presso la __________, parimenti alimentati per cassa dall’accusato __________ (ed, in misura più ridotta, dai coaccusati __________ e __________) (decisione impugnata, cit., p. 1-2). E tutti questi traders sarebbero coloro che, d’accordo con __________ (supra, consid. C), avrebbero cooperato nella commissione dei reati qui inquisiti, concludendo – per conto e, dunque, ai danni dei rispettivi datori di lavoro – le fittizie operazioni forex (supra, consid. B).

F.

Il reclamante contesta il punto di vista del Procuratore Pubblico: in entrata al proprio reclamo (inc. GIAR 386.99.1 doc. _) evidenzia la propria disponibilità ad essere sentito dal magistrato inquirente (loc. cit., pto. 1 p. 1), al quale avrebbe fornito una spiegazione “lunga ed esauriente” circa la provenienza dei fondi bloccati (loc. cit., pto. 2 p. 2), integrata da un memoriale di tale signor __________ (loc. cit., pto. 3 p. 2). Emergerebbe allora che gli attivi sequestrati avrebbero “una legittima e specifica causale: costituiscono le liquidazioni di operazioni speculative sui cambi da lui compiute con la __________ ” (loc. cit., pto. 4 p. 3). Non basterebbero, a smentire quanto precede, l’assenza di precisazioni sugli istituti con i quali il reclamante avrebbe concluso le operazioni forex, atteso che egli esclude di averle effettuate ai danni del proprio datore di lavoro; né la constatazione che il conto __________, dal quale provenivano i contanti accreditatigli, fosse stato comprovatamente alimentato dal provento dei reati ai danni di __________ (loc. cit., pto. 5.1 p. 4). In altre parole, mancherebbe “qualsiasi prova circa l’illecita causale in relazione con i versamenti effettuati dal signor __________ [...]”, ragione per cui “debbono essere prese per buone e determinanti le dichiarazioni concordanti fatte dal signor __________ quale teste e confermate da __________ ” (loc. cit., pto. 6 p. 5). Dichiarazioni che, inoltre, spiegherebbero in modo coerente la ragione di versamenti di somme da __________ a __________ (loc. cit., pto. 8 p. 7).

G.

Il Procuratore Pubblico ha redatto delle osservazioni estremamente dettagliate ed esaurienti (inc. GIAR 386.99.11, doc. 6); ha tuttavia chiesto, in entrata, che la loro conoscenza fosse vietata al reclamante, almeno fino ad avvenuta audizione degli allora coindagati (ed ora coaccusati) titolari di __________, __________ e __________ (loc. cit., premessa, p. 2). Nel merito, egli spiega con chiarezza perché ritenga che l’utile delle operazioni illecite ai danni di __________ sia confluito sul conto __________, ed in quali relazioni stiano questo conto e quello del reclamante (loc. cit., pto. a p. 2); sottolinea come un’altra ventina di traders di altri istituti bancari detenga conti presso la __________, tutti verosimilmente alimentati per contanti dal conto __________ (loc. cit., pto. b p. 3); definisce poco credibile che gli enormi utili generati sul conto __________, e poi distribuiti ai titolari dei conti presso __________, possano scaturire soltanto da operazioni personali da parte dei traders legati a __________, tanto più che al momento della stesura delle osservazioni era appena stato inoltrato al magistrato un ulteriore esposto da parte di una banca italiana, che accusava un proprio dipendente – nel frattempo licenziato – di illeciti del tutto simili a quelli imputato a __________ (ibid.). Tutto ciò spingeva il magistrato inquirente a concludere che gli indizi a suffragio dell’ipotesi accusatoria, in quello stadio iniziale dell’inchiesta, erano più che sufficienti per giustificare il rifiuto del dissequestro. Preannunciava poi che, prima di inoltrare rogatorie mirate nei confronti del qui reclamante, riteneva opportuno attendere l’evasione delle rogatorie a Milano (loc. cit., pto. c p. 4).

H.

La parte civile __________, dal canto suo (inc. GIAR 386.99.11 doc. _), dichiarava di condividere l’opinione del magistrato inquirente: dopo aver ribadito le certezze che la celere inchiesta aveva – al momento della stesura delle osservazioni – già permesso di raccogliere (natura dei fondi che avevano alimentato il conto __________, connessione di questo conto con quello sequestrato del reclamante, irregolarità delle operazioni a danno di __________, loc. cit., pti. 3-4 p. 1-2), la parte civile negava qualsiasi credibilità alla versione fornita dal reclamante, ossia che gli accrediti a lui versati dai responsabili di __________ fossero spiegabili come consulenze (loc. cit., pti. 5-6 p. 2). Proprio il rapporto fra __________ e __________ appariva meritorio di approfondimento (loc. cit., pto. 7 p. 2), giustificato dagli indizi già allora sussistenti (loc. cit., pto. 10 p. 3); parimenti giustificata era la necessità di mantenere il sequestro ordinato fino ad esaurimento dell’istruttoria sui punti descritti (loc. cit., pto. 9 p. 3).

I.

L’accusato __________, con scritto 20 settembre 1999 (inc. GIAR 386.99.11 doc. 4), si è rimesso al prudente giudizio dell’istanza adita.

Considerato

in diritto:

1.

a)        Per quanto attiene le questioni d’ordine, pacifica è la tempestività del reclamo. Altrettanto evidente è pure la legittimazione di __________ all’inoltro del reclamo: sebbene al momento dell’inoltro delle osservazioni del magistrato inquirente, la sua posizione fosse ancora quella di persona oggetto di informazioni preliminari (loc. cit., p. 4), la sua legittimazione ad inoltrare reclamo derivava comunque dalla sua titolarità del conto sotto sequestro, ciò che lo faceva apparire senz’altro persona a beneficio di legittimo interesse (art. 280 cpv. 2 CPP).

b)        Le richieste di cautela nella motivazione del presente giudizio, formulate dal Procuratore Pubblico in ingresso alle proprie osservazioni (cit., p. 1-2) e volte ad evitare che altri indiziati (poi formalmente accusati) patrocinati dal medesimo legale potessero beneficiare di informazioni dedotte dal presente incarto per costruirsi una linea di difesa compatibile con le dichiarazioni già agli atti, hanno spinto questo giudice a ritardare l’emanazione della propria decisione. Come si vedrà più avanti, infatti, le remore del Procuratore Pubblico non sono più giustificate.

2.

            a)        Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi (“Surrogate”, v. Schmid, cit., pto. 4.3.2, p. 334 ss.). Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro di tali beni a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, cit., pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS).

            b)        Un ordine di perquisizione e sequestro bancario può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. Aufl. Basel 1997, § 69 margin. 3). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).

3.

a)        Nell’ottica di un’analisi dei presupposti sostanziali che legittimano un sequestro, va premesso che il postulato dissequestro del conto __________ intestato al reclamante deve essere visto nella prospettiva delle relazioni coinvolte nei fatti oggetto d’inchiesta. Va allora rammentato che l’istruttoria ha sinora permesso di accertare che i proventi dei reati addebitati all’accusato __________, da lui commessi con la collaborazione effettiva del broker (e pure coaccusato) __________, confluivano su due conti detenuti dagli accusati __________, __________ e __________ – per il tramite di una società costaricana ed una fiduciaria – presso la Banca __________ (v., per la fattispecie, la decisione 12 agosto 1999, inc. 386.99.7), dai quali il denaro veniva ritirato per cassa, per poi essere distribuito agli interessati. Nel contempo, questi giri del denaro di spettanza di coloro che, presumibilmente, hanno aiutato i responsabili della __________ SpA nella commissione dei reati qui inquisiti sembrano seguire un percorso ben determinato ed unico per numerosi sospetti complici: il percorso scelto, unitario per tutti, si esaurisce con prelevamenti in contanti dalla Banca __________ e versamenti su conti detenuti dai sospetti complici (o correi) presso la __________ (v. verbale MP __________ 25 gennaio 2000, p. 10-11) o altrove (v. verbale MP __________ 26 gennaio 2000, p. 8), eventualmente per contanti (v. verbale MP __________ 26 gennaio 2000, p. 1; per quanto esposto al presente considerando, v. già decisione 31 marzo 2000 in re Banche X e Y, inc. GIAR 386.99.15, consid. 4b p. 8).

b)        Inoltre, che __________ siano coinvolti in operazioni sulle divise di carattere illecito, è ipotesi accusatoria estremamente seria, fondata su concreti indizi di colpevolezza e meritoria di approfondimento e, verosimilmente, giudizio di fronte alla competente corte di merito: proprio per rispetto della competenza di giudizio riservata al giudice del merito, non appare opportuno qui esaminare l’ipotesi in dettaglio (v. già decisione 31 marzo 2000 in re Banche X e Y, inc. GIAR 386.99.15, consid. 4b p. 7). È pertanto senz’altro sostenibile che tutti coloro che hanno beneficiato dei versamenti effettuati da __________ in uscita dal “loro” conto presso la Banca __________ abbiano fornito un qualche aiuto ai succitati nel perfezionamento dei reati loro addebitati, e che perciò siano stati gratificati. È proprio in base a questa senz’altro seria ipotesi di connessione con i reati inquisiti che sono stati a suo tempo mantenuti i sequestri ordinati a carico di altre persone coinvolte (v. ad es. gli incarti GIAR 386.99.7 e 386.99.8, con le relative decisioni 12 agosto 1999 e 17 novembre 1999).

4.

a)        La posizione di __________, tuttavia, si differenzia da quelle già giudicate in due sensi: in primo luogo, egli non faceva parte di una delle strutture di brokeraggio sotto inchiesta, bensì è da annoverare fra quei privilegiati traders di istituti bancari autorizzati da __________ ad effettuare operazioni in proprio (fra questi lo annovera esplicitamente __________ a verbale MP 25 gennaio 2000, p. 13; sul concetto di “clienti” __________ v. verbale MP __________ 25 gennaio 2000, p. 5, 8 e 10; verbale MP __________ 26 gennaio 2000, p. 4; verbale MP __________ 25 gennaio 2000, p. 12). Secondariamente, va rammentato che l’univoca tesi difensiva sostenuta dagli accusati __________ è che le operazioni fittizie loro attribuite erano effettuate non per generare un illecito profitto, bensì per “spostare” banking points maturati sulla base di operazioni private e monetizzare conseguentemente i guadagni realizzati: che ciò sia vero o meno, come detto, è una valutazione di merito che spetterà alla competente Corte. In ogni caso, semmai tali operazioni abbiano creato delle perdite, queste si verificavano presso le cosiddette “points banks”, ovvero quegli istituti impieganti traders che avevano concluso con __________ uno specifico accordo di appoggio (v. verbale MP __________ 25 gennaio 2000, p. 2-3). Ed a dire dei responsabili di __________, l’Istituto __________ – datore di lavoro del reclamante – non figura fra le “points banks” cui il broker faceva capo (in tal senso v. anche verbale MP __________ 20 agosto 1999, agli atti MP p. 4).

b)        Nell’ottica della concretezza degli indizi di reato, dunque, la posizione del reclamante è estremamente diffusa: è senz’altro possibile che almeno parte delle operazioni che hanno generato profitti anche a suo vantaggio (oltre che ai titolari di __________) siano di carattere illecito, simili – per intenderci – a quelle commesse (ed ammesse) dal trader __________ a carico della __________. Non si può tuttavia escludere che, almeno in parte, i rilevanti guadagni incamerati dal reclamante sul conto __________ provengano davvero da operazioni forex effettuate per proprio conto, e soprattutto senza danno per alcuno.

5.

a)        Se questo giudice avesse dovuto decidere il presente reclamo dodici mesi orsono, ad inchiesta appena avviata, la decisione impugnata sarebbe con tutta verosimiglianza stata confermata: a quello stadio dell’inchiesta, l’ineccepibile logica alla base dell’ipotesi accusatoria avrebbe rappresentato sufficiente sostegno agli indizi di colpevolezza a carico di __________ perché agli inquirenti venisse concesso di procedere nell’inchiesta con gli attivi del reclamante bloccati. Né a quel momento avrebbero avuto presa alcuna le obiezioni sollevate dal reclamante. Esse, infatti, costituivano il tentativo di giustificare il dissequestro sulla base di una valutazione anticipata del merito, e non tenevano in debito conto che allo stadio di decisione incidentale in corso di istruttoria è sufficiente che l’ipotesi delittuosa appaia ragionevolmente verosimile: raccogliere prove conclusive, da sottoporre al giudizio della corte di merito, è appunto lo scopo dell’istruttoria.

b)        A dodici mesi di distanza, invece, l’ulteriore mantenimento del sequestro non può più essere dato per scontato. Vi osta in primo luogo il principio di proporzionalità (supra, consid. 2b), in virtù del quale il grave attentato alla libertà personale che un sequestro causa a chi ne è oggetto deve essere limitato (nell’estensione e nel tempo) a quanto strettamente indispensabile per l’acclaramento dei fatti ed affinché la corte di merito possa statuire sull’attribuzione dei fondi.

Nel caso di specie, il magistrato inquirente del Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha condotto l’istruttoria con grande solerzia ed impegno, fino a quando ha potuto far capo a documentazione e persone qui residenti. L’istruttoria ha subito un primo, invero modesto, rallentamento a causa delle commissioni rogatorie inviate alle autorità italiane in data 16 giugno e 27 luglio 1999, e volte ad ottenere, tra l’altro, l’audizione di alcuni indiziati residenti in Italia, segnatamente i titolari di __________ (AI 75, 145 e 146). Dopo parziale rinuncia agli atti chiesti (segnatamente alle perquisizioni, v. AI 355), le rogatorie sono state evase nel corso dei mesi di ottobre-novembre 1999 (v. le citazioni sub AI 320 e 323, rispettivamente la documentazione acquisita sub AI 389 e 431). Le successive richieste di assistenza giudiziaria internazionale su Milano, scaturite da quanto appreso grazie alle prime rogatorie e ad altri atti istruttori esperiti nel frattempo e volte ad ottenere fra l’altro gli atti del procedimento penale asseritamente aperto in Italia contro uno dei traders, rispettivamente il diritto di partecipare alla sua audizione (AI 359), sono invece rimaste inevase (alla risposta 5 aprile 2000 dell’UFP, AI 441, sono allegati unicamente gli esposti di denuncia). Appare dunque sempre più difficile che il magistrato inquirente riesca ad acquisire dai colleghi italiani, in tempi ragionevolmente compatibili con il principio di proporzionalità, ulteriori elementi di giudizio atti a meglio delineare la complessa fattispecie e, di riflesso, la posizione – fra gli altri – del qui reclamante.

c)         In secondo luogo, a valere – questo – quale ulteriore elemento di giudizio atto ad indebolire l’ipotesi accusatoria originariamente formulata, va anche rilevato che solo altri due istituti bancari (gli italiani Banco __________ e Banca __________, v. AI 173 e 258 nonché inc. GIAR 386.99.15) si sono notificati nel procedimento ticinese quali parti lese. La banca alle dipendenze della quale era il qui reclamante, invece, non appare essersi interessata in alcun modo al presente procedimento. L’inchiesta, in altre parole, è in una fase di stallo, conseguenza del manifesto disinteresse delle potenziali parti lese (segnatamente italiane) e della mancanza di un qualsiasi riscontro da parte dell’autorità rogata.

d)        Ne discende, in conclusione, che il sequestro a suo tempo ordinato dal Procuratore Pubblico non può essere ulteriormente mantenuto: dato il lungo tempo trascorso, esso non appare più compatibile con il principio di proporzionalità. Inoltre, il fatto che questo lungo lasso di tempo sia trascorso senza che agli atti si siano aggiunti nuovi, concreti elementi atti a suffragare l’originaria ipotesi accusatoria non può che – di converso – indebolire la medesima. L’istruttoria può, ovviamente, proseguire: ma gli elementi che avrebbero giustificato il parallelo mantenimento del sequestro avversato sono nel frattempo venuti meno.

6.

Il reclamo deve allora essere accolto, con la presente decisione esente da spese e suscettibile di impugnazione avanti alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dalla sua intimazione. L’accoglimento del reclamo essendo motivato essenzialmente con il lungo tempo trascorso e non con gli argomenti addotti dal reclamante, giustifica che a quest’ultimo non vengano riconosciute ripetibili (v. art. 9 cpv. 6 CPP per il principio).

*   *   *

Per i quali motivi

richiamati i citati articoli di legge e gli artt. 280 ss. CPP

decide :

1.      Il reclamo 13/17 settembre 1999 di __________ avverso la decisione di rifiuto del dissequestro 6/7 settembre 1999 è accolto.

§   Conseguentemente, a crescita in giudicato della presente decisione è ordinato il dissequestro degli attivi depositati sul conto __________ detenuto dal reclamante presso la __________.

2.      Non si prelevano tassa né spese di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    avv. dott. __________, per sé e per l’accusato __________, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e delle parti civili __________ e __________;

-    avv. __________, per sé e per le parti civili __________ e __________, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;

-    avv. __________, per sé e per il reclamante, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e delle parti civili __________ e __________;

5.      Comunicazione:

-    avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-    avv. __________, per sé e per gli accusati __________ e __________;

-    avv. __________, per sé e per gli accusati __________ e __________;

-    avv. prof. __________, per sé e per l’accusato __________;

-    avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-    avv. __________, per sé e per la parte civile __________;

-    avv. __________, per sé e per le parti civili __________ e __________).

giudice __________

INC.1999.38611 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.08.2000 INC.1999.38611 — Swissrulings