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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.02.2000 INC.1999.24206

February 25, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,016 words·~5 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 242.99.6 L                                                           Lugano, 25 febbraio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 24 febbraio 2000 da

__________, in carcere preventivo presso il Penitenziario cantonale

(patrocinato dall’avv. __________)

contro la decisione 11 febbraio 2000 della Procuratrice pubblica avv. __________, che ha respinto complementi di prova nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di assassinio e altri reati;

atteso che, dato l'esito del gravame, si prescindere da chiamare la magistrata inquirente e la coaccusata a prendere posizione;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-    le vicende processuali concernenti __________ e __________ sono note specie per le decisioni di proroga del carcere preventivo, ricordando che entrambi vennero arrestati il 6 aprile 1999, con contestuale promozione dell'accusa nei loro confronti per titolo di omicidio intenzionale in relazione all'uccisione di __________ nell'appartamento di quest'ultimo sovrastante quello abitato dagli accusati, e con successiva estensione nel corso dell'istruttoria ai reati di rapina e di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla legge federale sugli stupefacenti rispettivamente ancora con decreto 6 dicembre 1999 (doc. _) ad assassinio e rapina semplice per __________ ed a rapina pluriaggravata per __________;

-    in sede di deposito atti a norma dell'art. 196 CPP (doc. _ dell'inc. MP 1995/99), __________ chiese con esposto 23 dicembre 1999 (doc. _) implicitamente in via principale la delucidazione orale in contraddittorio delle perizie psichiatriche del dott. __________ e della dott. __________ e del rapporto psicologico del dott. __________, mentre solo nella "denegata ipotesi" di rifiuto di detto complemento ha postulato una nuova perizia psichiatrica sostitutiva di quella del dott. __________, la completazione di quella rassegnata dalla dott. __________ e l'acquisizione di un diario di __________ (in ogni caso, da ultimo, è stato chiesto lo stralcio della seguente frase del referto prodotto dal dott. __________: "Il fatto che non ha usato l'arma è molto sospetto per un preesistente progetto di fare sembrare tutto un incidente casalingo", trattandosi di affermazione che esula tanto dalle domande che dalla competenza del perito);

-    il 13 gennaio 2000 la magistrata inquirente ha dato seguito ai complementi chiesti in via principale, assumendo a verbale i citati professionisti in contraddittorio con i patrocinatori delle parti (v. i riscontri classati nel fascicolo M), per poi dar seguito ad un nuovo deposito degli atti (doc. _), come previsto dall'art. 196 cpv. 4 CPP (mentre nulla risulta in punto alla contestata frase di cui sopra);

-    l'8 febbraio 2000 (doc. _) __________ ha formulato "ulteriori complementi istruttori", in realtà riproponendo la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sulla sua persona e di completazione di quella eretta dalla dott. __________ (non essendo più parola di stralcio della contestata frase del referto del dott. __________, usata unicamente come riferimento "della scarsa attendibilità della perizia" e dell'esigenza di correlativo "supporto oggettivo");

-    con decisione 11 febbraio 2000 (doc. _), la Procuratrice pubblica ha respinto integralmente i complementi, sia in ordine in quanto non attinenti alle risultanze delle prove raccolte in sede di esperita completazione in applicazione dell'art. 196 CPP e non poggianti su nuove circostanze, sia nel merito in quanto parte dei rilievi critici dell'accusato potevano essere proposti in sede di delucidazione orale e per il rimanente le perizie in atti appaiono esenti da censure formali e materiali;

-    con il tempestivo reclamo in discussione, __________ chiede l'annullamento della decisione negativa della magistrata inquirente (e quindi l'accoglimento dei descritti complementi di prova), contestando irricevibilità della sua istanza, in quanto diretta proprio all'oggetto del primo esperito complemento, a fronte di incompletezza e contraddittorietà delle perizie, da considerare manifestamente insufficienti;

-    a giusta ragione, la magistrata inquirente ha respinto gli apparentemente nuovi complementi, gli stessi essendo irricevibili per più ordini di ragioni;

-    l'accoglienza e l'esperimento dei mezzi di prova indicati in via principale nella primitiva istanza del 23 dicembre 1999 fanno ovviamente venir meno i mezzi di prova avanzati solo in subordine ("nella denegata ipotesi che …"), che allora non possono essere riproposti nell'ambito di successive istanze di completazione dell'istruttoria;

-    peraltro l'art. 196 cpv. 4 CPP limita il campo di nuove prove, dopo esperimento di complementi, all'oggetto e alle risultanze di questi ultimi, mentre la reietta istanza ed il conseguente reclamo partono da apprezzamenti e considerazioni in nessun diretto nesso con quanto acquisito (o non acquisito per carente intervento contraddittorio) a seguito della prima richiesta di complementi, donde altro motivo di irricevibilità;

-    detto poi in via abbondanziale, non viene con circostanze puntuali ed oggettive dimostrata l'insostenibilità della perizia del dott. __________, segnatamente in raffronto con le risultanze dell'audizione di chiarimento del 13 gennaio 2000, con le seguenti ulteriori osservazioni, che tengono anche conto delle argomentazioni della reietta istanza: le modalità dell'opera peritale sono state spiegate in quel confronto, né il reclamante sostanzia in concreto il perché di difettosa oggettività del perito per i numerosi incontri con il peritando (mere ipotesi non essendo all'uopo apprezzabili, come alla seguente conclusione: "… è quindi più che verosimile ritenere che la relazione umana instauratasi possa averne intaccato, pur se a sua insaputa, la necessaria oggettività."); neppure dall'assenza di notizie da persone di riferimento è derivata particolare conclusione, salvo quella dei "forti dubbi" sulla completezza della perizia; pretesa assenza di anamnesi relazionale e affettiva, di approfondimento degli intendimenti futuri e di analisi dei reali sentimenti andavano semmai affrontati in sede di delucidazione, così come asserite divergenze tra i periti (men che evidenti) e le ragioni della censurata affermazione sul sospetto intento di mascherare i fatti in infortunio domestico;

-    sempre abbondanzialmente osservato, le completazioni della perizia della dott. __________ andavano proposte in sede di delucidazione, propria al voluto approfondimento;

-    il reclamo non merita conseguentemente tutela e viene respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a), senza carico di tassa e spese giudiziarie per la situazione personale dell'accusato reclamante;

per i quali motivi,

visti gli art. 142 ss., 196, 280 ss. CPP,

decide:

1. In quanto ricevibile, il reclamo è integralmente respinto.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. La presente decisione è definitiva.

4. Intimazione:

-   avv. __________, per sé e per il reclamante;

-    avv. __________, per sé e per __________ (con copia del reclamo);

-    avv. __________, per sé e per la parte civile (con copia del reclamo);

-   Procuratrice pubblica avv. __________ (con copia del reclamo).

Giudice __________

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