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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.01.2000 INC.1999.18907

January 7, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,578 words·~8 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 189.99.7 R                                                          Lugano, 7 gennaio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo 21 dicembre 1999 formulato da:

__________,                    detenuto c/o Celle pretoriali di __________

(già rappr. dall'avv. dott. __________ ed ora dall'avv. dott. __________)

contro l'omissione del Procuratore Pubblico avv. __________, riferita alla mancata consegna di copia dei verbali stesi dall’accusato e confermati dinanzi al magistrato d’accusa il 3 novembre 1999, rispettivamente a fronte dell'omesso riscontro alla proposta di assunzione di prove avanzate con scritto 9 novembre 1999 e visto il mancato sollecito, da parte del PP, dei due referti peritali ordinati;

lette le osservazioni 29 dicembre 1999 del PP avv. __________ che postulano la reiezione dell'impugnativa nella misura in cui non sia divenuta priva di oggetto;

considerato

in fatto ed in diritto

·         che __________, operatore finanziario e fiduciario, è stato tratto in arresto in data 28 maggio 1999 siccome sospetto autore di reati finanziari ai danni di clienti propri rispettivamente della fiduciaria __________, a lui facente capo (v. rapporto d’arresto 28 maggio 1999, inc. GIAR 189.99.1 doc. _). Il giorno successivo, questo giudice, ha confermato l’arresto con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titoli di reato di appropriazione

indebita, amministrazione infedele, truffa e violazione della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni fiduciarie (inc. GIAR cit., doc. 4 e 1). In data 28 giugno 1999 l’accusa è stata estesa alla falsità in documenti (inc. MP doc. _);

·         che l'assunzione di informazioni preliminari ha preso avvio già nel novembre 1997, con l’audizione dell’allora indiziato a seguito della denuncia di __________ (inc. MP doc. _). Se ne sono poi aggiunte altre, tanto che al momento dell’arresto si parlava di 6/7 parti lese relativamente all’appropriazione indebita di fr. 560’000.-- circa, nonché di una quindicina di parti lese per la truffa, con un provento di reato stimato fra 1 e 2 milioni di franchi (v. rapporto d’arresto, inc. GIAR 189.99.1 doc. _, p. 1-2). Gli sviluppi dell’inchiesta hanno permesso di individuare, fino a fine giugno 1999, 31 parti lese per un ammontare di fondi raccolti superiore ai sei milioni di franchi (v. preavviso negativo 28 giugno 1999, inc. GIAR 189.99.4 doc. _ p. 1);

·         che l'inchiesta è proseguita dalla decisione del Giar del 2 luglio 1999 in materia di libertà personale che, nella sostanza, non ha perso nulla della sua validità. L'accusato e numerosi testi sono stati interrogati dalla polizia cantonale tanto che proprio a partire dal 2 luglio scorso i verbali di polizia hanno riempito ben due classificatori federali. All'accusato sono ampiamente noti gli sviluppi dell'istruttoria delegata alla PS, con lode al funzionario di polizia solerte e preciso nei suoi accertamenti e nelle sue contestazioni. L'accusato è stato confrontato con deposizioni di vittime (a titolo esemplativo si veda il verbale 1 settembre 1999 con riferimento al dire di __________, il verbale del giorno successivo con riferimento al dire di __________ o quelli del 14 settembre 1999 per __________ e __________, del 15 settembre per __________, __________ e __________, 27 settembre per il cliente __________, 28 ottobre per il cliente titolare relazione __________) ed ha contestato spesso il dire delle stesse rispettivamente dei testi (ad esempio il dire di __________). __________ ha modificato in più circostanze - come già evidenziato nella decisione 2 luglio 1999 - la sua versione dei fatti (a titolo esemplativo si veda il verbale 2 settembre 1999 pag. 10);

·         che le indagini non appaiono terminate, pur essendo sostanzialmente avanzate con la dovuta solerzia a fronte dell'atteggiamento assunto dall'accusato che spesso è stato reticente ed ha modificato la sua versione dei fatti. Nell'ambito istruttorio il magistrato d'accusa ha incaricato quale perito tecnico il signor __________ con posa formale dei quesiti il 7 settembre 1999, mentre per la voluta perizia psichiatrica il PP ha designato perito il dott. __________. Con recente scritto 3 novembre 1999 il perito tecnico ha comunicato al magistrato inquirente il numero di parti lese emerse per le diverse tipologie di reati ipotizzati. Il signor __________ ha indicato in una cinquantina i clienti con importanti perdite finanziarie;

·         che il PP ritiene necessario procedere all'audizione di __________ in Italia ed in tale senso si è attivato tramite commissione rogatoria per sentirlo. Il verbale è previsto per il prossimo 19 gennaio 2000;

·         che i periti incaricati dal PP non hanno ancora rassegnato i loro referti: da un lato, per le complicanze della fattispecie, il signor __________ ha riscontrato ostacoli nella sua ricostruzione, il referto è stato promesso per il 7 gennaio 2000. Il medico psichiatra incaricato ha nel frattempo proceduto agli usuali test e la perizia dovrebbe pervenire entro la fine del corrente mese di gennaio 2000;

·         che in data 3 novembre 1999 l'accusato è stato sentito dal magistrato d'accusa per la chiarificazione di suoi verbali. La difesa ha postulato, il 9 novembre 1999, la trasmissione delle copie dei verbali confermati (13);

·         che, con lo stesso scritto, l'avv. dott. __________ ha pure chiesto l'assunzione di precise prove;

·         che il PP non ha dato seguito alle richieste e quindi la difesa ha sollecitato una presa di posizione (scritto 13 dicembre 1999);

·         che, constatando anche il mancato rispetto, da parte dei periti incaricati dal PP, dei termini per rassegnare i loro rapporti, la difesa si è aggravata a questo Giar con reclamo del 21 dicembre 1999 lamentando la mancata consegna dei verbali chiarificati il 3 novembre 1999, lamentando la mancata presa di posizione sulle richieste di complemento probatorio e lamentando il mancato sollecito - da parte del PP - circa la consegna dei referti peritali;

·         che il PP, con osservazioni 29 dicembre 1999, ha indicato di avere nel frattempo spedito al nuovo patrocinatore dell'accusato i verbali di interrogatorio sollecitati. Egli ha altresì confermato di avere inoltrato alle competenti autorità italiane richiesta di assistenza giudiziaria per l'audizione di __________ (che dovrebbe avvenire il 19 gennaio p.v.) ed ha ottenuto dal perito __________ la promessa che il referto peritale tecnico sarebbe stato rassegnato per il 7 gennaio. Dal medico incaricato il PP ha ottenuto invece garanzia (nonostante il decorso del termine inizialmente fissato scadente verso fine 1999) di consegna del rapporto peritale per il 31 gennaio 2000;

·         che il PP ha quindi chiesto la reiezione del gravame nella misura in cui lo stesso non sia divenuto privo di oggetto;

·         che, in diritto, è dato un ingiustificato ritardo, e quindi ritardata o denegata giustizia, quando, in violazione dell’art. 4 Cost. fed., l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (v. decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid. 5; decisione 27 luglio 1999 in re F.B. e G.C., inc. GIAR 489.99.1-2 p. 2);

·         che, nel caso di specie, appare certo che il PP abbia avuto un ritardo ingiustificato nell'evadere la richiesta della difesa di potere ottenere copia dei verbali chiarificati ad inizio novembre. Si trattava di atto che non avrebbe comportato particolare difficoltà (delegabile al personale di Cancelleria) e che nulla imponeva di ritardare (il PP non invoca motivi istruttori tali da rallentare od impedire momentaneamente la trasmissione). In questo senso il magistrato ha avuto un ritardo non giustificato ora superato con la trasmissione dei verbali al difensore dell'accusato;

·         che, per quanto attiene alle richieste di assunzione di prova, fatto salvo il pericolo per elementi probatori che non potrebbero più essere assunti senza un intervento immediato o comunque a breve termine del PP, il magistrato d'accusa non ha obbligo di chinarsi prima del termine del deposito degli atti. E' infatti quello il momento topico in cui l'inquirente, ritenuto raggiunto lo scopo dell'istruzione, deve valutare le prove offerte dalle parti e decidere in merito. Ovviamente al magistrato d'accusa è data la possibilità di esprimersi prima di tale momento procedurale. In questo caso alle parti insoddisfatte è data facoltà di impugnare la decisione;

·         che il PP ha incaricato due distinti periti di allestire diversi rapporti alla sua attenzione. Il perito tecnico ha riscontrato oggettive difficoltà di ricostruzione che non gli hanno permesso di allestire il suo lavoro nei tempi inizialmente fissati dal magistrato d'accusa. Anche il perito medico non ha potuto mantenere il termine fissato verso la fine dell'anno scorso per consegnare il suo lavoro. Il magistrato si è comunque attivato per ottenere dai due esperti quanto atteso. Le date ora ottenute dagli esperti (ossia il 7 gennaio e la fine dello stesso mese di gennaio) appaiono comunque congrue alla oggettiva difficoltà del caso ed anche all'atteggiamento dell'accusato (per l'allestimento della perizia contabile);

·         che al PP non può essere oggettivamente mosso il rimprovero di non essersi attivato presso i periti per ottenere i referti attesi;

·         che, visto quanto precede, ritenuto come unicamente per la trasmissione dei verbali di interrogatorio di cui è cenno va ammesso un ritardo ingiustificato e considerato comunque come il PP abbia ora dato seguito alla richiesta della difesa, il reclamo va respinto nella misura in cui non appaia divenuto privo di oggetto. Non si giustifica il carico di tassa di giustizia e delle spese, il reclamo essendo principalmente motivato dal ritardo nella trasmissione dei verbali chiariti il 3 novembre 1999, mentre non vengono accordate ripetibili al reclamante. La presente decisione è definitiva.

p.q.m., richiamato l’art. 4 Cost. Fed. e gli artt. 280 e segg. CPP

decide:

1.      Il reclamo di cui in entrata, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto e stralciato, è respinto.

2.      Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

-     al reclamante per il tramite dell’avv. dott. __________;

-    al Procuratore Pubblico avv. __________.

                                         giudice __________

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