N. 501.98.6 L Lugano, 6 giugno 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sul reclamo presentato il 20 aprile 2000 da
__________ (patrocinato dall’avv.__________)
contro la decisione 13 aprile 2000 del Procuratore pubblico avv. Marco Bertoli che ha respinto l'assunzione di prove proposte dal reclamante nel procedimento contro di lui pendente per titolo di reati documentali e patrimoniali;
viste le osservazioni 28 aprile 2000 del magistrato inquirente e 5 maggio 2000 delle altre parti __________ e __________, nonché di __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________), concordemente postulanti la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A.
Questo giudice già ebbe modo di intervenire nell'inchiesta in oggetto, così in particolare riassumendone le premesse nella decisione 6 settembre 1999 (inc. GIAR 501.98.5):
Il procedimento contro il reclamante ha preso avvio con la denuncia sporta il 15 giugno 1998 da __________ e __________ (doc. 1 dell'inc. MP __________), alla quale si è affiancata quella di "altro diverso terzo cliente" (doc. 11), in seguito indicato con le iniziali __________ (cfr. verbale istruttorio n. 9 del 24 luglio 1998), anche se poi le sue generalità hanno fatto comparsa, comunque qui prudenzialmente omesse, non essendo determinanti al giudizio. In conseguenza __________ venne arrestato il 18 giugno 1998 (e poi rilasciato in libertà provvisoria il 24 giugno 1998, v. doc. 17), con promozione dell'accusa suoi confronti per titolo di appropriazione indebita subordinatamente truffa, falsità in documenti e amministrazione infedele, con successiva estensione al reato di conseguimento fraudolento di falsa attestazione (cfr. verbale 24 giugno 1998, n. 5, pag. 4 in fine).
La fattispecie inquisita consiste sostanzialmente nell’avere l’accusato ottenuto da terzi importanti somme di denaro a preteso scopo di investimento con successiva asserita restituzione, negata dalle vittime denuncianti e parti civili, che eccepiscono di falso le ricevute prodotte dall’accusato. Gli indizi di colpevolezza poggiano, oltre che sulla documentazione prodotta dalle parti civili e su quanto da loro asserito, sull'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’accusato, spesso contraddittorio, come sulla destinazione di una parte delle somme ricevute.
A quest'ultimo proposito e cioè in punto alle affermazioni dell'accusato reclamante, giova ricordare quanto evidenziato nella decisione 17 agosto 1998 (inc. GIAR 501.98.2):
… egli infatti sostenne all’inizio dell’inchiesta (e già con ingenua fantasia) di avere tutto investito tramite brockers con conclusione veramente disastrosa più che semplicemente negativa:
“In generale devo dire che per quanto concerne i miei unici tre clienti l’esito delle operazioni in borsa è stato negativo. Considerato che siamo partiti con circa 380 mila dollari l’esito è stato disastroso dato che ho restituito integralmente i 380 mila dollari integralmente dietro ricevuta.
...
In verità sono io che ha perso un sacco di soldi. Credo di non sbagliare indicare in circa 300/400 mila dollari quanto ho dovuto sborsare di tasca mia a seguito delle perdite conseguite sulle operazioni derivanti dall’investimento di 380 mila dollari dei miei clienti.”
(verbale 18 giugno 1998 dinnanzi al Procuratore pubblico, pag. 6)
“Per quanto concerne la denuncia di questi signori, io confermo di aver loro restituito integralmente quanto da loro messo a disposizione, sopportando le perdite. Ho a disposizione le relative ricevute.
Ribadisco di aver restituito il capitale, nonostante perdite, da me coperte per evitare una cattiva nomea, dannosa alla mia attività professionale appunto di analista. Non ricordo l’ammontare delle perdite, ma sono state dell’ordine di 300 mila dollari o più”
(verbale 19 giugno 1998 di conferma dell’arresto, foglio 2)
Ma poi __________ sostiene una tutt’altra versione sull’uso dei capitali, pur ricevuti per investimenti:
“Adr. che per quanto concerne la restituzione...in ragione di circa 360 mila dollari, ho detto che le stesse sono avvenute con i danari che mi erano stati consegnati, destinati all’investimento.
Il PP mi ricorda che in precedenti verbali ho affermato che questi investimenti erano andati male, nel senso di totale perdita, di più che io avevo sopportato 300/400 mila dollari di passivo su queste operazioni.
E’ vero che ciò è quanto ho detto nei precedenti verbali però ritengo di essermi sbagliato allora in quanto in verità in un primo tempo guadagnavo con gli investimenti mentre dopo perdevo.
A questo punto dico che il tutto va letto in maniera diversa perché in realtà io i soldi di __________, di __________, di...non sono stati investiti né presso __________ né altrove.
...ne ho fatto dei cambi cash. Seguendo il mio modello ho fatto delle speculazioni sulla valuta seguendo i corsi del dollaro, della lira, delle valute in genere”.
(verbale 28 luglio 1998 dinnanzi al Procuratore pubblico, pag. 3)
Ma significativamente l’accusato ebbe a rilasciare ricevute concernenti pretesi interessi maturati su investimenti, anche se per lui “non c’è nessun legame tra le due cose” (con la sibillina aggiunta :”Anzi secondo me __________ e __________ stanno facendo di tutto per incastrarmi”, ibidem, pag. 4).
B.
Con lettera del 21 marzo 2000 (doc. 143, il Procuratore pubblico ha ammesso le parti all'esame degli atti istruttori, invitando a "preannunciare eventuali esigenze di prove ulteriori", in vista di prossimo formale deposito.
__________ ha dato seguito alla menzionata facoltà, con allegato del 12 aprile 2000 postulando l'assunzione di numerose prove testimoniali, peritali e documentali.
Con stringata decisione 13 aprile 2000, dopo aver premesso che:
"__________ è sostanzialmente accusato di aver ottenuto da ben tre determinate persone complessivamente 310 milioni di lire e circa 270 milioni di lire (equivalenti al cambio dell'epoca a 380'000 US$) a preteso scopo di investimento senza poi né investirli nelle operazioni finanziarie, né restituirli (se non in modestissima parte). A corollario vi sono ripetuti reati documentali."
Il magistrato inquirente ha respinto quasi integralmente le domande dell'accusato, ammettendo quindi solo l'acquisizione della prodotta fattura della __________ ed il richiamo dei verbali rilasciati da __________ e da __________ nel parallelo procedimento conseguente a loro denuncia contro le qui parti civili.
Ha fatto seguito il reclamo in oggetto, che in entrata - ricordata anche la pendenza di identico procedimento presso la Procura della Repubblica di __________ - ribadisce assenza di colpevolezza, donde l'intenzione di dimostrare estraneità già in sede di istruzione formale, il pubblico dibattimento costituendo danno grave e irreparabile. Allora __________ - di contro ad ingiustificata limitazione dei mezzi di difesa opposta dal magistrato inquirente - ripropone tutte le prove reiette, con la richiesta di accertare la presenza agli atti di quanto prodotto con la menzionata istanza 12 aprile 2000 e di far seguire all'incarto istruttorio il qui prodotto avviso di conclusioni delle indagini preliminari a carico dello stesso __________ presso la Procura della Repubblica di __________
Tanto il magistrato inquirente, quanto le parti civili con le rispettive osservazioni, chiedono la reiezione integrale del reclamo: le parti civili si limitano a richiamare i presupposti giurisprudenziali, che non sono soddisfatti dagli avanzati complementi, per i quali nulla si aggiunge a quanto accertato dall'istruttoria. Ora delle contrapposte argomentazioni del Procuratore pubblico e del reclamante si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario per evitare inutili ripetizioni.
e considerando
in diritto:
1.
Come già ricordato nella decisione 6 settembre 1999 (inc. GIAR 501.98.5), durante tutto il corso dell'istruzione formale ha facoltà di proporre l'assunzione di prove, a norma degli art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 1 CPP, ritenuto tuttavia che appunto:
"Di massima il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo
1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12)."
In casu è stato proprio il magistrato inquirente a sollecitare la produzione di mezzi di prova ed ha quindi anche doverosamente dato riscontro alla corrispondente istanza dell'accusato, sia pure con decisione negativa qui dedotta.
Il reclamo, tempestivo a norma di legge e presentato dall'accusato ovviamente legittimato (art. 280 ss. CPP), è allora ricevibile in ordine.
2.
Anche nella circostanza di prove in discussione prima del formale deposito degli atti, si applica per analogia quanto deducibile dall'art. 196 CPP che consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).
La norma non fa che riprendere e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove proposte dalle parti a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi se ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile
produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., GIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1).
3.
Le prove proposte e qui in discussione sono di massima correlate con l'oggetto del procedimento, anche se a volte indirettamente, tuttavia - come si andrà di seguito a specificare - le stesse, a questo stadio del procedimento, non appaiono di rilievo né di pertinenza, vuoi per indifferenza rispetto alle imputazioni, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito, non corrispondendo peraltro pienamente alle giustificazioni fornite da __________, affatto linearmente come ricordato in entrata: segnatamente esse non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, per cui prevale il principio della loro eventuale assunzione al dibattimento, nessuno dei contestati mezzi di prova apparendo di difficile assunzione in quella sede, propria all’accertamento giudiziale dei fatti.
I singoli controversi mezzi di prova vengono quindi esaminati e decisi come segue, secondo l'ordine e la numerazione letterale del reclamo.
3.1 Audizione testimoniale di __________ e __________ (ca).
Al punto B.1 del memoriale prodotto in sede di audizione del 12 gennaio 1999 dinnanzi al Procuratore pubblico (verbale n. 12), __________ tra le sue esperienze professionali ha menzionato la sua inappuntabile collaborazione con la ditta __________, dove di contro avrebbe avuto la possibilità di delinquere essendo personalmente e direttamente in grado di "identificare le chiavi di identificazione necessarie al trasferimento di fondi", con intervento "per il tramite del sistema informatico su capitali certo ingenti".
I testimoni dovrebbero confermare questa dirittura dell'accusato, a dimostrazione che egli "ha sempre beneficiato di buona fama personale e professionale" (come al reclamo), che riecheggia la sua affermazione nelle premesse del citato memoriale ("Non ho mai avuto problemi di alcuna natura con la Giustizia; godo di buona reputazione sia professionalmente che privatamente").
Per il Procuratore pubblico si tratta semmai di testi di moralità, con nessun
riferimento con la fattispecie inquisita. Questo assunto merita tutela: dalla correttezza in altre non inquisite circostanze non si possono trarre conclusioni per l'accertamento di quanto specificamente imputato, riservato l'apprezzamento d'ordine generale secondo l'art. 63 CP, e - in questa ottica è ampiamente sufficiente la possibile citazione all'eventuale dibattimento.
3.2 Audizione testimoniale di __________ (cb).
Secondo l'istanza, il testimone già amministratore unico e liquidatore della ditta __________. - dovrebbe dimostrare l'estraneità di quest'ultima nei confronti della __________, come indicato a pag. 4 del memoriale 12 gennaio 1999.
Il Procuratore pubblico ha considerato inconferente questa prova al cospetto degli accertamenti in proposito già agli atti, sottolineando nelle osservazioni al reclamo, che __________ non ha mai saputo nulla della ditta __________. In effetti quest'ultimo ha spiegato con lettera 22 giugno 1998 (doc. 15) la situazione concernente l'__________ ed ha chiaramente specificato:
"Aggiungo pure che personalmente sono venuto a conoscenza dell'esistenza di una società dal nome __________ dal vostro ordine di perquisizione datato 17.06.1998".
Neppure il reclamante ha fatto riferimento a queste risultanze, che da sole rendono inutile questo mezzo di prova, come alle pertinenti conclusioni del magistrato inquirente.
3.3 Audizione testimoniale di __________ (cc).
Il testimone dovrebbe attestare l'apertura di un conto presso la ditta __________, relazione che comunque non è mai stata attivata (v. la documentazione in doc. 54). Non si vede pertanto quale interesse diretto possa avere un'ulteriore indagine in proposito, neppure motivata siccome in diretta connessione con la fattispecie dibattuta.
3.4 Confronto a __________ con la testimone __________ (cd).
__________ intende approfondire (dimostrare) la restituzione di 200'000.- dollari, in presenza casuale della signora __________ presso l'accusato.
Questo confronto sarebbe inutile ripetizione delle contrapposte dichiarazioni (v. i verbali rispettivamente n. 13 e 15), la parte civile interessata avendo negato il fatto, dimostrando che nei giorni indicati da __________ di sua presenza a
__________ egli in realtà si trovava a __________, con tanto di attestazione dei Carabinieri (v. la documentazione prodotta con il doc. 140). Rimane quindi processualmente corretto procedere al chiarimento all'eventuale dibattimento, sede propria al dispiegamento delle prove specie se appunto in contraddittorio.
3.5 Audizione a __________ della testimone __________ (ce).
A mente della difesa si tratta di accertare l'ammontare degli importi in lire consegnati dalla testimone ad __________ (e da questi poi girati all'accusato), essendovi divergenze in proposito.
Questo accertamento non è di rilievo, neppure risultando che __________ si sia costituita parte civile. Determinante è stabilire quanto __________ ha ricevuto e se e quanto ha malversato, come alle imputazioni istruite: i rapporti a monte di quelli tra accusato e parti civili rimangono estranei alla dibattuta fattispecie, per cui anche questa (invero laboriosa) prova non merita accoglienza.
3.6 Accertamento di precedenti penali di __________ (cf).
Avuta conoscenza di un patteggiamento di __________ dinnanzi alla competente autorità penale italiana per il reato di corruzione, il reclamante ritiene necessario disporre dei relativi atti in relazione all'avanzato sospetto di manipolazione da parte dello stesso __________ di documenti prodotti nel presente procedimento.
Come ricordato nelle osservazioni del Procuratore pubblico, a respingere questo mezzo di prova basta riprendere quanto consegnato da questo giudice nella decisione 6 settembre 1999 (inc. GIAR 501.98.5), di attualità perlomeno per analogia:
" La conoscenza di eventuali precedenti penali o pendenze di procedimenti penali a carico di __________ potrebbe avere una connessione con quelli qui aperti unicamente in caso di sua accertata colpevolezza per i fatti denunciati dal reclamante, in vista di una corretta commisurazione della pena (art. 63 ss. CP). Di contro non è di utilità, non ha rilevanza e non risulta pertinente al chiarimento delle fattispecie inquisite.
Il reclamante sembra fondare la sua richiesta sull'assioma della colpevolezza per un nuovo reato dimostrata da precedenti analoghi, quasi una nuova sorta di recidiva: non quella aggravante le conseguenze di giudizio nell'erogazione della pena per fattispecie accertate, ma bensì quale prova preliminare di reiterazione nel reato così accertato solo perché in precedenza altrimenti commesso (come se, per altro verso, l'autore confesso di un determinato numero di furti debba di per sé essere riconosciuto colpevole anche di altri non ammessi, ma consumati con le stesse modalità). E' superfluo quindi rilevare - come accennato da Procuratore pubblico - che oltretutto questa prova è chiesta nel procedimento aperto per denuncia-querela contro __________, nel quale __________ non risulta neppure formalmente coinvolto in modo diretto.
Si ripete che certificati di condanna o perseguimento penale potrebbero se del caso avere senso e importanza per giudicare __________. Ma questa prospettiva non è stata avanzata dal reclamante ed è, in ogni modo, prematuro asseverare buon fine delle denuncie-querele di __________, __________ e __________, alle quali il reclamante risulta estraneo e che sono al solo stadio delle informazioni preliminari, il loro seguito dipendendo da accertamenti e conclusioni del procedimento cosiddetto principale a carico di __________."
3.7 Perizia di verifica sul cambio medio USA $ / lire (cg).
A parte che non sono ben chiare le finalità difensive di questa prova, per cui si ha difetto di motivazione, i tassi di cambio sono dati di comune conoscenza e possono essere richiamati da istituti bancari e prodotti direttamente dall'accusato (con la riserva di fluttuazioni, come ad esempio accennato dal teste __________ nel verbale n. 11 del 26 agosto 1998, il quale "notoriamente" pratica "un cambio migliore che ad esempio le banche" e che nella stessa deposizione peraltro fornisce utili informazioni riguardanti il procedimento in oggetto).
3.8 Nuovi quesiti al perito __________ (ch).
L'accusato vuole conferma del limitato passaggio (per contanti) di fondi da __________ a __________, della loro provenienza da disinvestimenti da un conto __________ e e del trasferimento di determinati importi, "riconducibili" a tre indicati nominativi, da __________ ad __________.
Il Procuratore pubblico già ha dato atto di questi riscontri oggettivi, opponendo tuttavia l'impossibilità peritale di fornire parere su movimenti finanziari eseguiti a contanti o per cassa. La conclusione è pertanto quella di mezzo di prova senza novità rispettivamente proponibilità.
4.
Con l'istanza 12 aprile 2000 __________ ha prodotto la fattura della __________, concernente la stampa di opuscoli di presentazione della __________ e la sua dichiarazione di non remissione della querela formulata da __________ presso la Procura della Repubblica di __________: questi documenti risultano pacificamente acquisiti agli atti, quali annessi al doc. 146. Nel contempo è stata chiesta l'acquisizione di copia dei verbali di __________ e di __________, resi nel procedimento conseguente a loro denuncia sporta contro le qui parti civili: anche questa richiesta ha trovato accoglienza (v. verbali n. 18 e 19).
Con il reclamo viene prodotta fotocopia dell'avviso 20/30 marzo 2000 della Procura della Repubblica di __________ ad __________ di conclusione delle indagini preliminari nei suoi confronti per malversazioni in danno di __________ e __________: il documento verrà con la presente decisione consegnato al magistrato inquirente per sua annessione agli atti istruttori.
5.
Il reclamo, in quanto ricevibile, è di conseguenza integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), tassa e spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente.
Sempre a ragione della sua soccombenza, __________ è tenuto al versamento alle parti civili opponenti di congrue ripetibili, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 cpv. 6 CPP. In concordanza con la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali (v. tra altre la sentenza 19 febbraio 1998 in re A.L., CRP 60.96.407), si supplisce alla lacuna di questa norma, che non indica nessun criterio per la sua attuazione in concreto, applicando per analogia le norme del CPC, segnatamente l’art. 150, per cui si attribuisce un’indennità per gli onorari di patrocinio corrispondente al presumibile - qui invero ridotto - impegno professionale.
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese giudiziarie di fr. 50.sono a carico di __________.
3. __________ verserà alle parti civili in solido l’importo di fr. 120.-.a titolo di ripetibili.
4. La presente decisione è definitiva.
5. Intimazione:
giudice Claudio Lepori