Incarto n. INC.1996.59102
Lugano 22 giugno 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato l'1/2 settembre 2003 da
__________, __________ (rappr. dall'avv. __________)
contro
la decisione 21 agosto 2003 del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti che rifiuta i complementi istruttori proposti dal reclamante nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (4 settembre 2003) e quelle della parte civile __________ (15/16 settembre 2003), nonché lo scritto del patrocinatore della parte civile __________ (11/15 settembre 2003);
visto l'incarto MP __________ (i cui atti non sono singolarmente numerati con conseguente difficoltà di citazione/rimando);
ritenuto
in fatto
A.
I fatti oggetto d'inchiesta (e le relative ipotesi di reato), non sono minimamente menzionati o richiamati né nel reclamo né nelle osservazioni del magistrato inquirente, sebbene siano di ovvia importanza per la valutazione della rilevanza e della pertinenza delle prove. Solo la __________ si premura di, brevemente, ricordarli (Osservazioni 15 settembre 2003, pag. 4).
Di poca utilità, per la comprensione dei fatti oggetto d'indagine, sono la promozione dell'accusa del 2 settembre 1996, che si limita a menzionare i titoli di reato ipotizzati, ma non i fatti, e il deposito atti del 28 maggio 2003, che coinvolge altra persona e accomuna il deposito atti (196 CPP) a un generico "esame atti".
B.
Con denuncia del 30 agosto 1996, la __________ segnala che __________ avrebbe "distolto in suo favore fondi depositati da 12 clienti, per un totale di FRS 1'120'392,70", fatti che avrebbero causato anche danni aggiuntivi (ancora) da quantificare. Il reclamante, nel suo primo verbale (2 settembre 1996), afferma di aver costituito (o acquistato) delle società immobiliari per "trasformare" delle somme di sua pertinenza non dichiarate al fisco in importi dichiarati e che (sic!) "Queste società ricevevano dei fondi dalla __________, fondi che erano stati depositati da clienti, i quali volevano un investimento più redditizio rispetto all'usuale. A tal fine consegnavo a questi clienti dei certificati a nome della __________ dal quale risultava che avevano depositato determinate somme per un determinato periodo e per un determinato tasso. Aggiungo che questi clienti operavano in questo modo perché avevano fiducia nella mia persona. Questi clienti di solito non chiedevano il rimborso ma rinnovavano alla scadenza". Sempre nel verbale citato si afferma che il denaro a favore della società veniva depositato su di un libretto intestato alla stessa (verbale menzionato, pag. 2).
C.
Questo ufficio ha già avuto modo di occuparsi della fattispecie oggetto dell'incarto MP __________ in una sentenza relativa al sequestro di una relazione bancaria intestata alla convivente, nonché presunta correa (cfr. Ordine d'arresto del 5 settembre 1996), del qui reclamante. In quella decisione, i fatti alla base del procedimento erano stati riassunti nel modo seguente:
"1.
Il 2 settembre 1996 é stato arrestato a Bellinzona __________ siccome prevenuto colpevole di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti ed amministrazione infedele. I fatti imputati all’accusato sono riferiti alla sua attività di gerente della banca __________, attività svolta da __________ sino a poco prima dell’arresto.
Al momento dell’emanazione del provvedimento restrittivo della libertà il magistrato d’accusa incaricato delle indagini ha emanato pure ordini di perquisizione e sequestro da eseguirsi presso la residenza primaria e quella secondaria dell'accusato nonché presso la società __________ di __________.
… omissis …
Il procedimento di cui si tratta trae spunto dalla scoperta, presso la __________, di malversazioni per complessivi fr. 1’120’390,70 (come alla denuncia 30 agosto 1996 della Banca). __________ avrebbe incassato ed intascato danari di clienti destinati ad investimenti a termine rispettivamente avrebbe operato su conti di clienti. Il provento di tali attività illecite, almeno in parte, sarebbe andato a favore della __________.
… omissis…
4.
… omissis …
In sostanza beni provenienti dal patrimonio delle vittime sono entrati sul conto della SA …"
(sentenza 10 dicembre 1996, GIAR 598.96.3)
Ulteriori elementi sono riscontrabili nel verbale __________ del 12 settembre 1996, nel quale il qui reclamante parla di "malversazioni" da lui commesse nella forma della "sottrazione" di fondi di pertinenza di clienti della Banca (di cui era gerente) per ca. FRS 1,43 milioni. Verbali successivi concernono i singoli clienti (cfr. lista allegata al verbale 17 settembre 1996 e verbali successivi).
D.
Nel verbale 31 marzo 2000, al qui reclamante vengono contestate due ulteriori denunce (dichiarate del 18, rispettivamente 20, maggio 1998 - cf. verbale citato) di cui non è stata trovata traccia nell'elenco atti prodotto dal Ministero pubblico (cfr. "indice elenco atti", punto 5, dove è classata la denuncia del 1996).
In relazione a queste due denunce non è stata trovata la (eventuale) estensione dell'accusa (cfr. "indice elenco atti", punto 1 in particolare), che non risulta neppure dai verbali. Forse questa circostanza (assenza di estensione dell'accusa) spiega il motivo della duplice indicazione nella notifica del 28 maggio 2003 effettuata dal Procuratore pubblico alle parti (deposito atti ed esame atti), a meno che la stessa non sia da porre in relazione con l'altro nominativo menzionato sul documento e nei confronti del quale non risultano (sempre in base agli atti prodotti - cfr. "indice elenco atti" punto 1, nonché verbali 25 luglio 2000 e 20 febbraio 2001) promozioni d'accusa.
È opportuno, a questo punto, ricordare che la fattispecie oggetto d'inchiesta e le ipotesi di reato indagate debbono emergere dall'incarto e possono essere solo il frutto del rapporto istituzionale tra il magistrato inquirente e le parti. Non è compito di questo giudice formulare ipotesi sulla base degli atti che gli vengono prodotti.
E.
A seguito della comunicazione di "deposito atti" ed "esame atti", __________ ha presentato istanza di complementi istruttori con scritto del 14 agosto 2003. In sostanza ha prodotto un documento, ne ha richiamati ventidue da varie persone e enti ed ha chiesto l'audizione di 11 persone (cfr. Istanza citata, punti A., B., C.). Sulle motivazioni si dirà nei considerandi di diritto.
Il magistrato inquirente, con decisione del 21 agosto 2003, ha respinto tutte le richieste di complemento in quanto non sufficientemente motivate in relazione alla loro rilevanza e pertinenza (abbondanzialmente negata) per le conclusioni di sua competenza e/o per carenza del requisito della novità.
Per completezza si precisa che analogo destino è stato riservato alla richiesta di complementi presentata dalla parte civile _________, con decisione anch'essa del 21 agosto 2003 ("indice elenco atti", punto 1).
È scorrendo questa decisione che si comprende come le denunce 18 e 20 maggio 1998 alle quali si è accennato nel considerando D. della presente, sarebbero oggetto di un altro procedimento ed incarto (il __________) non trasmesso a questo ufficio (cfr. Osservazioni PP 4 settembre 2003) e non oggetto del deposito atti del 28 maggio 2003 (cfr. intestazione dell'atto di notifica).
F.
Con il reclamo qui in esame, __________ contesta la decisione del magistrato inquirente e ribadisce le richieste di prova, così come proposte con l'istanza del 14 agosto 2003, con la sola eccezione di un richiamo di documento e di un teste (cfr. Reclamo punti 3. B/21 e 3. C/10). Dopo una premessa sul concetto di sufficiente motivazione (che non deve costituire formalismo eccessivo) e di novità (che si confonde con la conoscenza della sua rilevanza e pertinenza e non con la sua semplice esistenza), il reclamante passa in rassegna le prove proposte sostenendo sufficiente motivazione dell'istanza originaria ed aggiungendo, per ognuna, alcune ulteriori (stringate) considerazioni.
Il magistrato inquirente, con le osservazioni del 4 settembre 2003, ribadisce la sua decisione, per ognuna delle prove proposte. In conclusione chiede il respingimento del reclamo.
La parte civile __________ chiede il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata (Osservazioni 15 settembre 2003). A mente della resistente le prove proposte non sostenute da sufficienti motivazioni, sono irrilevanti, prive di pertinenza e in alcuni casi difettano pure del requisito di novità.
La parte civile __________, dal canto suo, ha comunicato di non opporsi alle richieste, pur non comprendendone l'utilità per tutte (Scritto parte civile __________ 11 settembre 2003).
Delle altre argomentazioni/osservazioni delle parti, si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato
in diritto
1.
Il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato contro una decisione a lui intimata, è ricevibile in ordine.
L'istanza di complemento istruttorio è stata respinta, sostanzialmente, per insufficiente motivazione. La totale carenza di motivazione può giustificare la reiezione in ordine del reclamo (sentenza 13 marzo 2001, GIAR 463.2000.6). Nel caso in esame è difficile affermare carenza totale di motivazione per tutte le richieste, quindi si verificherà la sufficiente o insufficiente motivazione nell'ambito dell'analisi di merito di ogni singola richiesta.
2.
I principi in base ai quali si deve determinare se la prova debba essere assunta (identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa e nel termine del deposito degli atti), seppur noti al magistrato ed ai patrocinatori delle parti, possono essere così riassunti:
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). .Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)
3.
a)
In sede di reclamo, prima di sottolineare sufficiente motivazione delle sue richieste, nonché presenza delle condizioni di novità, pertinenza, rilevanza e non rinviabilità al dibattimento, __________ propone alcune considerazioni interpretative, in relazione ai concetti che, appunto, presiedono l'assunzione delle prove.
È opportuno prendere posizione, preliminarmente, in merito a tali considerazioni.
b)
Il concetto di novità della prova proposta così come esposto dal reclamante, cioè legato alla "conoscenza della sua rilevanza e pertinenza" è certamente condivisibile ma comporta, laddove l'elemento di prova era noto e poteva essere assunto in precedenza, un maggior onere di motivazione. Infatti, sebbene si operi in una procedura che vuole in magistrato inquirente quale unico dominus (art. 193 CPP), con facoltà di liberamente assumere le prove che ritiene necessarie (pur nel rispetto del principio sancito dall'art. 176 cpv. 1 CPP) e con quella di decidere sulle prove richieste (dalle parti) solo in sede di deposito atti (REP 1997 n. 97), dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che laddove possibile, ed in applicazione degli artt. 58 e 60 CPP, le parti notifichino indilatamente (ed in base al principio della buona fede processuale) le prove che ritengono necessario assumere senza attendere il deposito degli atti (L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria predibattimentale, in REP 2000, pag. 39 ss., in particolare capitolo IV paragrafo 2.2 e citazioni). Pertanto, se non basta, per negare il carattere di novità di una prova, il fatto che l'assunzione avrebbe potuto essere richiesta in precedenza, neppure basta per conferirle tale carattere il semplice fatto che non sia stata ancora assunta e sia ritenuta rilevante da una parte o necessaria per il rispetto del principio del contraddittorio.
c)
Altrettanto condivisibile è la sottolineatura di (maggior) rigidità nella determinazione di pertinenza e rilevanza. Tuttavia, anche in questo caso la corretta verifica di tali pressupposti presuppone una motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto (che il reclamante pone come condizione per l'applicazione rigida dei criteri indicati - Reclamo, punto 2, pag. 3) non può limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella motivazione delle richieste.
d)
Per quanto concerne la questione della possibilità di produrre la prova al pubblico dibattimento, quale elemento a sfavore dell'assunzione già nella fase predibattimentale, va detto che l'applicazione restrittiva (di tale rinvio) sostenuta dal reclamante non pare essere condivisa dall'attuale dottrina e giurisprudenza. Ciò ha condotto questo ufficio ad affermare che:
"Da un lato, va rammentato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati).
Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile. Che ciò sia disagevole al punto da costringere ad un’interruzione del pubblico dibattimento (che deve restare un’eccezione, come si evince dagli artt. 237 s. CPP), non basta: il Tribunale federale, discutendo di una perizia psichiatrica e dichiaratamente consapevole che l’assunzione di una tale prova in sede dibattimentale implichi inevitabilmente la sospensione del dibattimento, ha stabilito che non vi sono di principio prove che non possano essere assunte in sede dibattimentale (v. sentenza 13 ottobre 1998 della Corte di cassazione e revisione penale in re G.V. [6S.559/1998], consid. 1/c/bb p. 5-6)."
(sentenza 15 settembre 2000 in re W., GIAR 260.2000.1)
Cionondimeno, e sebbene la facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisca diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101; DTF 106 IV 85), questo giudice è dell'opinione che occorra prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio.
4.
a)
Quanto espresso al considerando che precede evidenzia l'importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di complemento, in relazione ad ogni prova proposta.
È quindi opportuno ricordare che l'obbligo di sufficiente motivazione (sia in fatto che in diritto, senza limitarsi a dichiarazioni di principio; CRP 76/93 in re V. Stiftung e altri) non concerne unicamente le decisioni dell'autorità, ma anche le istanze ed i gravami e serve a consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94).
b)
In materia di prove, occorre spiegarne l'oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia "nuova" e in qualche modo connessa con l'inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122). La motivazione non può essere "sottointesa", o "ovvia"; in materia di richiesta di prove, durante l'inchiesta come in sede di complementi, la motivazione deve estendersi ai requisiti indicati al considerando 2. della presente (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11). A titolo esemplificativo si dirà che non é sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione "dovrebbe essere" a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1).
c)
Inoltre, in fattispecie di una certa complessità è alquanto rischioso, nell'ottica della sufficiente motivazione, omettere di "riassumere anche solo brevemente i fatti oggetto d'inchiesta, rispettivamente di far riferimento, a sostegno delle richieste e/o affermazioni, ad atti istruttori o accertamenti specifici agli atti, se non in modo alquanto generico o con riferimento ad alcune singole prove, dimenticando che non spetta al giudice del reclamo ricostruire la fondatezza delle tesi esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a disposizione l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P. e G. Est.; GIAR 17 giugno 1997 in re S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.)." (sentenza 4 settembre 2003 in re G., GIAR 39.2002.8).
Da ultimo, sempre in materia di prove, è possibile che l'obbligo di motivazione (meglio la sua estensione) possa anche essere valutato diversamente per l'istanza (diretta al magistrato inquirente che conosce e gestisce l'inchiesta ed il relativo incarto) e per il reclamo (diretto a autorità "terza" per rapporto all'istruttoria come tale).
5.
Nel caso in esame, l'istanza di complemento è suddivisa in tre capitoli (A., B., C.), ognuno relativo ad un "tipo" di prova. In ogni capitolo le prove proposte sono indicate con un breve commento (a volte alla singola prova, altre ad un "gruppo" di prove) che cerca di spiegarne la finalità. Sono questi commenti che il magistrato inquirente ha ritenuto insufficienti a motivare le richieste. Abbondanzialmente, e per ogni prova indicata, il magistrato ne ha pure contestato, a seconda dei casi e delle circostanze, novità, pertinenza e rilevanza per le finalità dell'istruttoria predibattimentale. In sede di reclamo, come già detto nei considerandi sui fatti, __________ contesta l'applicazione restrittiva dei concetti di novità e possibilità di produzione al dibattimento alle prove proposte. Nel particolare, e per ognuna delle prove proposte, sostiene sufficiente motivazione, aggiungendo qualche considerazione in particolare quo alla loro rilevanza e pertinenza.
È quindi opportuno che l'analisi della sufficiente motivazione delle prove (rispettivamente della loro novità, rilevanza e pertinenza) avvenga sui "gruppi" di prove aventi, nell'ottica del reclamante, analoga finalità.
Per comodità (in particolare per evitare ripetizioni) e chiarezza, si farà riferimento alla numerazione proposta nell'istanza, ripresa in sede di reclamo, e utilizzata anche dal magistrato inquirente nella decisione negativa e nelle osservazioni (così come dalla parte civile __________).
6.
A.1.
Il documento non risulta restituito con la decisione negativa, né tale restituzione risulta essere prevista con la "crescita in giudicato" della decisione impugnata; quindi, di fatto il documento è agli atti ed il reclamo, su questo punto, è privo d'oggetto.
B.1. a B.6.
Le richieste di edizione dalla banca di una serie di documenti/dichiarazioni relative al 1981 e al 1995 (comprensive della data di nascita dei consiglieri d'amministrazione) sono motivate con la volontà dimostrare le condizioni nelle quali si è svolta l'attività del reclamante, i risultati ottenuti ed il grado di sorveglianza da parte della banca. Nulla è detto circa la relazione tra queste condizioni ed i reati imputati, tantomeno circa l'importanza e la possibilità di effettivamente determinarle mediante i documenti richiesti che, per la loro genericità e collocazione temporale, neppure sembrano atti dimostrare quanto preteso.
B.7. a B.12.
I documenti e le attestazioni richieste tenderebbero a dimostrare i rapporti tra l'accusato "con la banca e con la società __________ " ed i vantaggi "ritratti" dalle parti a questo rapporto e "da __________ ".
A giusta ragione, il magistrato inquirente ha ritenuto non motivata la richiesta di acquisire il libretto "in originale", tutta la documentazione relativa essendo comunque presente. Le argomentazioni formulate in sede di reclamo non aggiungono nulla alla questione della richiesta dell'originale.
Per il resto, non una parola è spesa per indicare il rapporto, e la rilevanza, di tali elementi in relazione alle imputazioni e agli accertamenti sin qui effettuati.
Nella decisione impugnata, il magistrato inquirente indica come la documentazione relativa al conto __________ sia già agli atti (cubo n. 5, cubo ricostruzioni n. 1, classificatore 4). In sede di reclamo, __________ afferma che dal controllo da lui effettuato "non è apparso l'intero movimento", ma non dice una parola su cosa mancherebbe, così da permettere sia al magistrato inquirente di prendere adeguata posizione, sia allo scrivente giudice di verificare il tutto.
Anche queste richieste, quindi, difettano di motivazione (laddove non sono addirittura prive d'oggetto).
B.13.
La richiesta è motivata con la volontà di documentare la fiducia che __________ poteva concedere a tale __________.
Anche qui nessuna indicazione circa gli accertamenti effettuati sul ruolo di questa persona, rispettivamente sulla relazione tra questa (pretesa) fiducia che egli poteva riporre in questa persona e le malversazioni a lui (il reclamante) imputate. A mente di questo giudice la rilevanza della prova richiesta potrebbe rivelarsi ben diversa a dipendenza dei fatti che possono essere posti in relazione con tale rapporto di fiducia e le conseguenti imputazioni (per esempio amministrazione infedele o appropriazione indebita). La carenza di motivazione non è risolta neppure in sede di reclamo, cioè dopo che il magistrato inquirente ha chiaramente affermato che __________ è accusato di aver malversato a danno dei clienti della banca a profitto proprio o di terzi, indipendentemente dalla fiducia che poteva riporre in __________.
Di transenna si segnala come nessuno, tantomeno il reclamante, si preoccupi di indicare concretamente quale sia il ruolo di __________ nella vicenda che vede __________ quale accusato, quali fatti coinvolgerebbero entrambi o anche solo quali atti istruttori forniscano indicazioni in merito.
B.14. e B.15.
Vale, mutatis mutandis (cubo n. 5, cubo ricostruzioni n.1, classificatore 2), quanto detto in relazione alle richieste da B.7. a B.12. Anche per queste due richieste il magistrato inquirente afferma che la documentazione è già agli atti (Decisione, pag. 5) ed il reclamante non lo contesta (e qui neppure ne afferma incompletezza generica - cfr. Reclamo, pag. 7 e 8).
B.16.
Nessuna indicazione di connessione tra l'operazione indicata (di cui si chiede l'acquisizione della documentazione) e i fatti imputati a __________. Si afferma, genericamente (e apoditticamente), che la documentazione "attesta" che la Banca avrebbe dovuto accorgersi di quanto succedeva nel suo ambito. Nella decisione impugnata, il magistrato inquirente afferma che la documentazione in questione è irrilevante già per il solo fatto che l'operazione non vede coinvolti né l'accusato né la banca; tale affermazione non è contestata (in sede di reclamo) dall'accusato.
Rilevanza e pertinenza della prova richiesta non solo non sono rese verosimili, ma neppure sono indicate (in relazione ai fatti oggetti d'inchiesta e agli accertamenti istruttori).
B.17.
Mal si comprende, né il reclamante lo spiega, come l'incarto relativo al fallimento (decretato nel 1999) di una SA che perlomeno tra il 4.03.1993 ed il 28.06.1996 sarebbe stata beneficiata di "iniezioni di liquidità" (provenienti da malversazioni) con una certa regolarità (oltre una ventina di operazioni per un totale di ca. 900'000.-- FRS - cfr. Verbale __________ 8 novembre 2000, pag. 8), possa dimostrare le "potenzialità" (della società stessa), che avrebbero permesso di rimborsare la banca "in un periodo ragionevole", allorquando tali potenzialità non risultano essersi manifestate nel periodo 1993/1996.
In sede di reclamo la motivazione della richiesta sembra essere addirittura un'altra (cioè l'accertamento dei motivi a delinquere) ciò che non giova alla comprensione della richiesta di complemento che risulta, di conseguenza, priva di sufficiente motivazione in merito alla sua pertinenza e rilevanza per le prossime decisioni del magistrato inquirente.
B.18.
Non c'è bisogno di disquisire più di tanto per confermare, in relazione alla richiesta in questione, la totale assenza di motivazione (con la decisione del magistrato inquirente che fa riferimento ad altro incarto - cfr. Decisione pag. 6), carenza per nulla "sanata" nel reclamo e che non permette a questo giudice (neppure per intuizione) di comprenderne la (eventuale) pertinenza e rilevanza.
B.19.
Anche in questo caso, le motivazioni menzionate nell'istanza e nel reclamo sono troppo generici, nonché privi di riferimento ai fatti oggetto d'inchieste ed agli accertamenti sin qui esperiti, per permettere a questo giudice una valutazione. Ha gioco facile il magistrato inquirente ad affermare (forzatamente altrettanto genericamente) assenza di pertinenza e rilevanza della prova richiesta in quanto i metodi usati da __________ per ottenere crediti non sono in alcun modo utili al chiarimento dei reati commessi dal reclamante. Affermazioni che __________, in sede di reclamo, si limita a controbattere asserendo che i rapporti __________ /__________ sono determinanti (per cosa?) in tutta la vicenda.
Questo giudice può avere il dubbio che alcuni (non meglio precisati) crediti siano stati concessi da __________, quale responsabile della Banca __________, a __________ o a sue società e che l'erogazione di questi crediti sia oggetto di un'ipotesi di amministrazione infedele (imputazione che in diritto - ma senza alcun riferimento ai fatti - figura sia sull'ordine d'arresto che sul deposito atti). Dopo aver avuto questo dubbio, sempre questo giudice, può ipotizzare che la documentazione relativa all'"asserito credito" possa servire a determinare o suffragare che nell'agire di __________, per rapporto agli ipotizzati crediti, non vi fosse intento di danneggiare la Banca, rispettivamente vi fosse convinzione che nessun danno ne sarebbe derivato. Tuttavia, il compito di questo giudice non è né quello formulare ipotesi sui fatti effettivamente oggetto d'indagine o/e sulle tesi difensive/accusatorie delle parti, né analizzare autonomamente tutto l'incarto per trarne indicazioni di fatto e di diritto che competono al giudice del merito (che, comunque, ha a disposizione perlomeno l'atto d'accusa che contiene indicazioni precise sui fatti e sulle imputazioni ritenute realizzate).
Abbondanzialmente si rileva come dai verbali 8 novembre 2000, 20 febbraio 2001 e 16 marzo 2001 (tutti dell'accusato e con contestazioni/confronto con le affermazioni di __________), non emerga nulla che renda evidente la necessità di acquisire la documentazione in questione.
B.20.
Il documento (del 1995), di cui è chiesta l'acquisizione dalla Scuola cantonale propedeutica, dovrebbe servire a determinare "a chi apparteneva la __________ " (Istanza, pag. 4). Ora, dagli atti risulta che la __________ apparteneva a tale __________ (verbale __________ 20.06.2000, pag. 1).
Così come presentata e motivata, la richiesta è priva di rilevanza e pertinenza perché il fatto che si vuole dimostrare non è contestato. Se si vuole dimostrare altro, la motivazione è insufficiente.
B.21.
La richiesta è stata ritirata (cfr. Reclamo, pag. 9).
B.22.
la richiesta è assolutamente priva di sufficiente motivazione, in particolare per quanto concerne la relazione tra la società __________ e le malversazioni (ai danni dei clienti della Banca __________, rispettivamente della banca stessa) oggetto d'inchiesta.
C.
Le richieste di audizione testi (a prescindere dal fatto che alcune delle persone menzionate sembrano avere altri ruoli procedurali), appaiono d'acchito come poco o punto motivate in sede di richiesta di complemento; ciò giustifica respingimento delle richieste per insufficiente motivazione, come fatto dal magistrato inqirente, in applicazione (per nulla costitutiva di eccesso di formalismo) della giurisprudenza citata al considerando 4 b. della presente (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1).
Anche in sede di reclamo non vengono sempre specificati i rapporti dei testi indicati con l'oggetto dell'accertamento voluto e/o (rispettivamente, di questo con) i fatti oggetto d'imputazione.
Tutte le richieste sono carenti di motivazione e vanno respinte (e la decisione del magistrato va confermata) già per questo solo motivo.
Inoltre:
C.1. e 2.
Non é indicato come (per quale motivo ed in base a quali conoscenze) i testi possano attestare l'esistenza di un "nero" derivante da operazioni immobiliari. Soprattutto non è chiaro, né indicato (neppure in sede di reclamo), perché tale accertamento sia utile alle decisioni che il magistrato inquirente è chiamato a prendere al termine dell'istruttoria.
C.3.
La motivazione è carente (se si preferisce assente) sia nell'istanza che nel reclamo (dove si rinvia, genericamente e senza indicarli, agli atti e alla "nota" conoscenza dell'incarto - sic! -).
Inoltre, vale qui anche quanto detto sub B.22.
C.4.
Visto il rinvio alla richiesta B.13 operato dall'istante/reclamante, si rinvia (anche in questa sede) a quanto affermato in relazione a tale richiesta.
C.5.
Vale, mutatis mutandis, quanto detto sub C.1.
Inoltre, quanto il teste dovrebbe "confermare" risulta essere l'esistenza di un reato da imputare a persona che risulta sotto inchiesta almeno dal 2000 (cfr. verbale PP M. __________ 20.6.2000 da inc. __________).
C.6. C.7. C.8. C.9. C.11.
Vale, mutatis mutandis, quanto detto sub C.1.
C.10.
La richiesta è caduta/ritirata (Reclamo, pag. 11).
7.
In conclusione, il reclamo deve essere integralmente respinto.
Le numerose richieste di complemento non sono sufficientemente motivate quo alla loro novità, rilevanza e pertinenza in relazione alle imputazioni oggetto dell'inchiesta ed alle conclusioni che dovrà assumere il magistrato inquirente. La motivazione è pure carente in merito alla necessità di procedere all'assunzione delle prove indicate ancora in sede di istruttoria dibattimentale. In alcuni casi la motivazione è addirittura assente.
La totale assenza di riferimenti ai fatti oggetto di inchiesta (perché l'incarto sarebbe noto) ed agli atti d'inchiesta, quelli sin qui effettuati, non solo nell'istanza ma anche in sede di reclamo, impediscono di principio (prima al magistrato inquirente di esprimersi con totale e chiara cognizione, poi a questo giudice di verificare) l'analisi della fondatezza e dell'effettiva necessità (di merito) delle prove proposte.
Laddove un minimo d'analisi, sulla base delle motivazioni ipotizzate e degli atti individuati da questo giudice, è stata possibile, si è dovuto constatare che la motivazione era carente anche circa il dettaglio dell'utilità (pertinenza e rilevanza) della prova. A volte è risultato che queste condizioni non sono manifestamente presenti.
Il respingimento integrale del reclamo, con la presente sentenza definitiva a livello cantonale, comporta accollamento della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili per chi ha presentato osservazioni, a carico del reclamante.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 258, 251 CP, 1 ss, 58, 60, 173 ss., 188 ss., 196, 280, 284 e contrario CPP,
decide
1. Il reclamo è integralmente respinto.
2. La tassa di giustizia fissata in FRS 900.- e le spese, FRS 150.-, sono a carico del reclamante il quale rifonderà alla parte civile __________, la somma di FRS 800.- a titolo di ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
giudice Edy Meli