Incarto n. 1996.4907
Lugano 6 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato congiuntamente il 9 settembre 2002 da
__________, e __________ (entrambi patrocinati dall'avv. Dott. __________)
per denegata giustizia nel procedimento conseguente a denuncia penale sporta nei confronti di __________ o, per titolo di truffa ed altri reati;
preso atto della comunicazione 5 febbraio 2002 del patrocinatore dei reclamanti di ritiro del gravame, con richiesta di "stralciare dai ruoli la procedura, senza ulteriori formalità e spese";
atteso che così si può concludere senza carico di spese giudiziarie né attribuzione di ripetibili;
richiamati gli art. 280 e rel. CPP,
decide:
1. Il reclamo è evaso siccome divenuto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Intimazione:
- avv. dott. __________, per sé e per i reclamanti.
- Procuratore pubblico avv. __________.
giudice _______________