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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.09.2000 INC.1995.95203

September 25, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·678 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 952.95.3 L                                                              Lugano, 25 settembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato l'11 settembre 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

per ritardata rispettivamente denegata giustizia del Procuratore pubblico generale nel procedimento conseguente a denuncia del reclamante contro __________ (patrocinato dall'avv. __________), per titolo di truffa;

viste le osservazioni 19 settembre 2000 del magistrato inquirente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-    concluse le informazioni preliminari, conseguenti alla denuncia 10 marzo 1995 di __________, costituitosi parte civile, il Procuratore pubblico ha tratto ragioni per promuovere l’accusa contro __________ per titolo di truffa con decisione 12 dicembre 1995 (doc. _ dell'inc. MP 1633/95):

“per avere, a __________ dal mese di aprile 1992 sino alla fine di novembre 1994 ingannato astutamente __________ inviandogli l’elenco dei trasporti effettuati sottacendogli il corretto ammontare degli importi incassati dai clienti e che avrebbero dovuto essergli versati nella misura prevista dal contratto in particolare fotocopiando i conteggi coprendo gli importi, ottenendo così un indebito profitto”;

-    l'istruzione formale si è poi protratta per l'allestimento di una perizia tecnico-contabile, con seguito di audizioni del perito e di referti complementari, l'ultimo dei quali del 5 gennaio 1999 venne intimato alle parti il 9 marzo dello stesso anno;

-    da quel momento l'incarto processuale conta unicamente solleciti del reclamante ed assicurazioni (non concretizzate) degli inquirenti di prossima conclusione del procedimento, come elencato nel gravame, proposto pur nella consapevolezza di oneri di questi tempi particolarmente importanti per il Ministero pubblico, ma per la necessità di trovare rimedio ad ingente pregiudizio patrimoniale;

-    il Procuratore pubblico generale ammette la fondatezza delle lagnanze della parte civile, fa riferimento all'ampiamente nota situazione di aggravio del Ministero pubblico e assicura comunque che "nel caso concreto si farà il possibile per concludere la trattazione dell'incarto entro la fine del corrente anno";

-    si ha ritardata giustizia quando, in violazione dell'art. 29 Cost. (che specificamente garantisce il "diritto … ad essere giudicato entro un termine ragionevole"), l'autorità cui compete una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze rispettivamente quando il ritardo non è contenuto nei limiti normali corrispondenti alle esigenze dell'istruttoria o derivanti dalla complessità del procedimento o ancora, ma in misura minore, dal numero delle pratiche pendenti dinnanzi all'autorità in mora (decisione 23 agosto 2000 in re A.B., GIAR 459.2000.1);

-    non occorre spendere superflue parole per ritenere certa nel caso in discussione la ritardata giustizia, come emerge dall'incarto, dalle sollecitazioni della parte civile qui reclamante e dalle stesse osservazioni del Procuratore pubblico generale, per cui a questo giudice non resta che farne formale costatazione, con pressante invito al magistrato inquirente a tener concretamente presente la sua assicurazione di prossima conclusione del procedimento, nonostante le numerose ed importanti incombenze del Ministero pubblico;

-    a quest'ultimo proposito e con riferimento all'evidenza nelle osservazioni del Procuratore pubblico generale che "gli incarti pendenti presso il Ministero pubblico nei quali potrebbe tranquillamente essere rilevata una ritardata giustizia sono diverse centinaia", si può suggerire un grado di celerità conseguente a quello di legge che riguarda procedimenti a carico di accusati in carcere preventivo (art. 176 cpv. 3 CPP) e cioè: prioritariamente appunto questi ultimi, poi quelli di particolare disagio morale e materiale per le parti, soprattutto quando vengono sollecitati in modo puntuale, come nel presente caso;

-    l'accoglimento del reclamo non vuole ovviamente seguito di spese giudiziarie, ma riconoscimento di ripetibili commisurate all'impegno professionale del legale del reclamante (art. 9 cpv. 6 CPP per il principio ed in applicazione per analogia dell'art. 150 CPC: v. sentenza 19 febbraio 1998 della Camera dei ricorsi penali in re A.L., CRP 60.96.407);

richiamati i citati articoli di legge e gli art. 280 ss. CPP,

decide:

1.      Il reclamo è accolto, come ai considerandi.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Lo Stato verserà al reclamante l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.

4.      La presente decisione è definitiva.

5.      Intimazione:

- avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

- Procuratore pubblico generale, sede (con l'inc. MP 1633/95, di ritorno).

                                                                       giudice __________

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