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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606

February 16, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,033 words·~20 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 926.95.6L                                                               Lugano, 16 febbraio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 1. giugno 1999 dal

dott. __________,

(patrocinato dagli avv.ti __________)

contro la decisione 21 maggio 1999 del Procuratore pubblico generale avv. __________, che ha integralmente respinto complementi di prova proposti dal reclamante nel procedimento penale contro di lui pendente per titolo di atti sessuali con persone incapaci di discernimento (art. 191 CP);

viste le osservazioni 4 giugno 1999 del magistrato inquirente e 14 giugno 1999 della parte civile __________ (patrocinata dall'avv. __________), entrambi concludenti per la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A.

Nei confronti del dott. __________ è pendente un procedimento penale per titolo di atti sessuali con persona inetta a resistere (art. 191 CP) in danno di __________, come a promozione dell'accusa direttamente intimata dal Procuratore pubblico generale in sede di verbale del 26 ottobre 1995 (V.I. n.

B.2, pag. 1), e di tentata coazione sessuale (art. 189 CP) in danno di __________, con accusa analogamente promossa in sede di verbale 24 aprile 1996 (V.I. n. B.3, pag. 8). La fattispecie è nota per precedenti interventi di questo giudice, segnatamente in materia di prove, come alle decisioni 2 agosto 1996 (inc. GIAR 926.95.3 e 4) e 7 ottobre 1998 (inc. GIAR 936.95.5): ne verranno ripresi accertamenti e dettagli, in quanto necessario al presente discorso, nel seguito della motivazione.

B.

L'11 gennaio 1999 il Procuratore pubblico generale ha disposto il deposito degli atti, a norma dell'art. 196 CPP. Con allegato 12 febbraio 1999, entro i termini all'uopo prorogati (sino al 19 febbraio 1999: v. decisione 28 gennaio 1999 del magistrato inquirente), __________ ha postulato l'assunzione di numerose prove, nonché l'estromissione dagli atti processuali della perizia allestita dal dott. __________.

Con decisione 21 maggio 1999, il magistrato inquirente ha respinto integralmente le domande dell'accusato: ha fatto seguito il reclamo in oggetto, che le ripropone tutte. Ricordato che tanto il magistrato inquirente, quanto la parte civile __________, con le rispettive osservazioni, chiedono la reiezione integrale del reclamo, si osserva che delle contrapposte argomentazioni delle parti si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario per evitare inutili ripetizioni.

Il dott. __________, con lettera 5 marzo 1999, e quindi a termine scaduto per i complementi, ha ancora prodotto la "dichiarazione spontanea" 3 marzo 1999 di __________, per essere versata agli atti istruttori e con la richiesta di assunzione testimoniale del dichiarante "affinché il suo racconto possa poi essere sottoposto, nel corso del suo interrogatorio, al Prof. __________ ". Non risulta che seguito abbia avuto in istruttoria questo intervento, salvo l'implicita acquisizione del testo prodotto, né di esso è poi parola nel contesto qui pendente.

e considerando

in diritto:

1.

__________ - in quanto formalmente accusato - è indubitabilmente legittimato ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico generale di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP.

Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), è allora ricevibile in ordine.

2.

Il reclamo inizia con diffuso esposto dei principi che regolano l'assunzione delle prove in istruttoria, rispettosa della presunzione di innocenza , mentre il rifiuto dei proposti complementi sarebbe "la palese dimostrazione di un'istruttoria basata sulla PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA". Un particolare riguardo è riservato ai criteri di allestimento di una perizia medico-legale, ai quali non corrisponderebbero quelli dei referti in atti.

Qui vengono richiamate le interpretazioni giurisprudenziali, che sorreggono le decisioni di questa autorità giudiziaria.

2.1

Il citato art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).

La norma non fa che riprendere e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio del procedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di

prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., GIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1).

Queste considerazioni permettono subito di considerare irricevibili le ripetute censure di apparente pregiudizio da parte del Procuratore pubblico. Infatti lo scopo dell’istruzione formale (art. 189 CPP) è quello di preventivamente accertare l’accusa di reato contro una determinata persona, affinché il Procuratore pubblico possa ragionatamente pronunciare l’abbandono oppure l’atto o il decreto di accusa (v. Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP, pag. 21). Tale accertamento consiste nel convincimento personale del magistrato inquirente di aver raggiunto proprio questo scopo, quindi con sufficiente materiale probatorio, per cui procede come al menzionato art. 196 cpv. 1 CPP: sarebbe assurdo e contrario a competenze e doveri del Procuratore pubblico, una conclusione da parte sua dell’attività inquirente senza determinazione sul seguito della requirenza. Altro è il discorso della fondatezza di questo pur necessario divisamento, verificabile e da verificare presso altre istanze di merito o ricorsuali: nella fase predibattimentale in questa sede nel contesto della completazione dell’istruzione formale per moto delle parti, ferme restando le considerazioni qui sopra esposte.

2.2

Atteso che saranno anche in discussione attività istruttorie peritali, in proposito si richiama quanto illustrato nella ricordata decisione 7 ottobre 1998 (inc. GIAR 926.95.5: si veda anche REP 1997 n. 97):

"Tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 97 cpv. 1 CPP/1996, per cui vale quanto assunto nella decisione 3 maggio 1994 in re A.F., GIAR 197.94.1, come qui di seguito ribadito; v. anche decisione 19 settembre 1993 in re T.P, GIAR 353.93.1, in proposito confermata dalla sentenza 3 maggio 1994 del Tribunale federale).

E' superfluo qui ricordare che il perito è collaboratore o ausiliario della giustizia per la ricerca della verità, limitatamente tuttavia all'approfondimento ed al chiarimento di problemi tecnici, che esulano dalle competenze specifiche del magistrato, con oggetto circoscritto ai fatti, senza emarginazione nel loro apprezzamento giuridico. Al magistrato è riservata di principio ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di

referto peritale, ritenuta - comunque e sempre - perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti. In più, per giustificare il ricorso al perito, occorre congiuntamente - per riprendere con altre parole il testo di legge - che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova, e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tale chiarimento.

Quando una perizia giudiziaria è stata ordinata ed eseguita, essa assume valore di prova, soggetta al libero apprezzamento del giudice di merito che vi rimane nondimeno vincolato salvo rilievi ben determinati che ne revochino in serio dubbio la credibilità (DTF 96 IV 98; 101 IV 129)."

3.

Il reclamo si rivolge con particolare vigore alle perizie: secondo l'ordine cronologico di produzione, quelle del dott. __________ addirittura, in via principale, da espungere e quelle del prof. __________ da completare.

3.1

Come asseritamente già motivato a suo tempo con esposto 20 dicembre 1995, l’istanza di complemento del 12 febbraio 1999 (pag. 5 e segg.) ha chiesto l’estromissione delle perizie del dott. __________ – e subordinatamente la sua audizione “per i chiarimenti d’ordine e di merito” – sostanzialmente per avere il perito chiesto al magistrato inquirente, con lettera del 7 novembre 1995, “informazioni sufficienti per allestire referto peritale conforme agli accertamenti eseguiti dagli inquirenti, così da elidere ogni differenza nella ricostruzione”. Inoltre vengono ribadite le argomentazioni dell’inesperienza personale del dott. __________, di suoi criteri di valutazione che non gli competono, di chiarimenti peritali manchevoli o errati.

Per il Procuratore pubblico il fatto che una parte non condivida una perizia non è motivo di estromissione della stessa, ferma restando anche in questo caso la facoltà di citazione al dibattimento. D’altro canto il referto del dott. __________, che “ha risposto in modo chiaro e nei limiti del mandato affidatogli”, è poi stato completato dal prof. __________, secondo le sue ampie e diverse esperienze farmacologiche.

Il reclamo si limita a ribadire le argomentazioni dell’istanza di complemento, con gratuite apodittiche affermazioni circa la “scandalosa lettera” del 7 novembre 1995 e “l’intempestiva e, quindi, illecita” pregiudiziale del rinvio a giudizio.

Anche il Procuratore pubblico in proposito sostanzialmente ribadisce i suoi precedenti assunti.

La parte civile __________ fa presente che le censure dell’accusato sono tardive, non avendo in particolare promosso alcun atto di ricusa e di contro

avendo fatto capo ai rilievi peritali del dott. __________ in corso di istruttoria, citando segnatamente il confronto tra le parti dell’11 aprile 1997 (cfr. la trascrizione class. B doc. _).

In punto all’operato del dott. __________, l’istanza di complemento (par. n. 1), ha evidenziato divergenze tra i due referti sulla sussistenza di amnesie nel caso di specie, risposte contrarie alla letteratura, malcompreso senso delle domande ed ignoranza dell’aspetto soggettivo, per cui il perito va citato per i necessari chiarimenti: viene preannunciata la produzione di una perizia privata.

Il Procuratore pubblico, con l’impugnata decisione, ha respinto il mezzo di prova, escludendo incompletezza dei referti, che non sono in contraddizione tra di loro, il primo avendo carattere generico ed il secondo di completazione con diretto riferimento alla fattispecie dibattuta, il reclamante rimanendo libero di produrre perizie di parte e di far citare il dott. __________ al dibattimento.

Il reclamo, nelle premesse, denuncia la scarsa personale esperienza del perito giudiziario, che peraltro non ha spiegato tutto e si è dimostrato contraddittorio, e di seguito ribadisce le argomentazioni dell’istanza, dopo aver in uno evidenziato che mai vennero in passato rifiutati chiarimenti di perizie, e che dar per scontata l’emanazione di un atto di accusa costituisce inammissibile pregiudiziale.

A sua volta, nelle osservazioni al reclamo, il Procuratore pubblico, precisando che la sua determinazione sul seguito del procedimento è consona ai contenuti dell’art. 196 CPP, si conferma nella propria decisione, i contenuti del reclamo costituendo semplici valutazioni di parte.

Anche la parte civile __________, nelle sue osservazioni al reclamo, sottolinea l’assenza di contraddizioni nei successivi referti del prof. __________.

3.2

E’ d’uopo riprendere la citata decisione 7 ottobre 1998 (GIAR 926.95.5), che ha respinto il reclamo del dott. __________ su quesiti peritali ed accesso agli atti istruttori da parte del prof. __________, in quanto già risolve in gran parte le censure qui nuovamente addotte.

Sulla fattispecie da chiarire venne allora riassuntivamente costatato quanto segue:

“Con verbale 16 ottobre 1995 (n. A 1 dell’inc. MP 6536/95, al quale si riferiscono anche le successive citazioni di atti), __________ ha segnalato rispettivamente denunciato di aver subito abuso sessuale da parte del dott. __________, dopo iniezione di Dormicum in vista di una gastroscopia. La denunciante non ha ricordo di questi fatti, asseritamente per effetto del Dormicum, ipnotico sedativo a breve durata con possibile effetto collaterale di amnesia anterograda e retrograda: essa si è accorta di essere stata posseduta per costatazioni successive, che non è qui il caso di dettagliare. Infatti il dott. __________ ha ammesso sin dall’inizio del procedimento di aver avuto un rapporto carnale completo con la signora __________, ma a di lei insistenza e prima della somministrazione di Dormicum e

Atropina, pure possibile causa di amnesia retrograda (verbale 17 ottobre 1998, n. B 1, pag. 2 in fine). Entrambe le parti hanno ricordato di aver avuto anni addietro una breve relazione amorosa.”

e sulle problematiche peritali:

“Risulta alquanto evidente l’importanza dell’accertamento dell’influsso dei sedativi e segnatamente del farmaco Dormicum sul ricordo - riferito a tempi e situazione interpersonale del concubito - mantenuto dalla signora __________, importanza implicitamente evocata dalla difesa sin dall’inizio del procedimento (v. lettera 18 ottobre 1995, mappetta corrispondenza, doc. _ e successivi doc. _) ed immediatamente recepita dal magistrato inquirente, che già il 19 ottobre 1995 ha ordinato una perizia medica affidata al dott. __________, intesa a “determinare gli effetti collaterali del farmaco DORMICUM (Roche) con particolare riferimento ad amnesie o a disturbi della memoria, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alla persona della denunciante, cui tale farmaco venne somministrato...”, essendo qui di pregio ricordare che il quesito peritale 1 B a quest’ultimo proposito chiedeva “se dall’analisi della denunciante emergano segni di effetti collaterali ed in particolare di disturbi della memoria persistenti, attribuibili alla somministrazione di Dormicum” (v. classatore perizia dott. __________, doc. _). Il perito ha affrontato la sua opera sulla base tra altro degli atti istruttori sino a quel momento acquisiti (v. comunicazione 16 novembre 1995 del magistrato inquirente, class. cit., doc. _) e su di un colloquio con la signora __________, come ricordato nella perizia, rassegnata il 6 dicembre 1995 (class. cit., doc. _). Giova rilevare che non vi è stata contestazione sui quesiti peritali né in seguito e come tale sulla produzione del perito, salvo iniziale preoccupazione sulle competenze specifiche del dott. __________ in prospettiva farmacologica (v. lettera 23 ottobre 1995 della difesa, mappetta corrispondenza, doc. _) e comprensibilmente poi sull’apprezzamento di merito della perizia (v. lettera 19 dicembre 1995 della difesa, classatore perizia dott. __________, doc. _).

Il dott. __________ avendo comunque precisato di avere un’esperienza diretta soprattutto sulla somministrazione del Dormicum per via orale, il Procuratore pubblico ha inteso far capo ad un perito qualificato in anestesiologia (v. lettera 16 gennaio 1996, mappetta prof. __________, doc. _), come al decreto 5 marzo 1996, al quale appunto ha fatto seguito il referto peritale 9 aprile 1996 del prof. dott. __________ (mapp. cit., doc. _). Con nuovo decreto 14 settembre 1998, il Procuratore pubblico ha sottoposto a quest’ultimo perito quesiti supplementari “finalizzati a chiarire alcuni aspetti rimasti parzialmente irrisolti”, segnatamente a verificare la correlazione dei dati scientifici e di esperienza con il vissuto della signora __________ (mapp. cit., doc. _).”

3.3

La richiesta di estromissione dei referti del dott. __________ (v. il corrispondente classatore C) appare tardiva – come ben sottolineato dalla parte civile __________ - ed è decisamente insostenibile.

Il reclamante ha avuto modo da tempo di conoscere i contenuti di queste perizie, prendendo anche doviziose posizioni fattuali e scientifiche (come la citato esposto 19 e 20 dicembre 1995 (class. C doc. _), senza mai nulla eccepire al di là di divergenze interpretative e della mancanza di sufficiente esperienza del perito, per così dire sanata con le completazioni del prof.

__________, professionista con altre qualifiche. Solo in questa sede viene sbandierata, con impropri riferimenti, la lettera 7 novembre 1995 del dott. __________, distorcendone inammissibilmente il senso, quasi che il perito avesse chiesto al magistrato inquirente di suggerirgli come redigere il referto: e se fosse vero il dott. __________ avrebbe dovuto insorgere con maggior tempestività, eventualmente che con istanza di ricusa. Ora il dott. __________ scrisse (class. C doc. _):

“… vorrei sapere come voi avete potuto ricostruire gli eventi prima della somministrazione del medicamento, nel senso che vorrei controllare in che misura questa vostra ricostruzione corrisponda alla mia. E’ utile per la stesura del reperto, nel senso che non vedo l’utilità che qualcuno poi mi sottolinei delle differenze nella ricostruzione: se differenze ci dovessero essere, desidero poterle commentare io, direttamente nel referto peritale, e non a caldo, nel dibattimento processuale”.

Il dott. __________ non ha fatto altro che avvalersi di una comprensibile facoltà di legge, e cioè “chiedere altri chiarimenti”, essendogli consentito - segnatamente e per quanto qui concerne - “durante l’istruttoria … di esaminare gli atti”, come in modo chiaro previsto dall’art. 146 cpv. 3 CPP. Proprio sul tema, la decisione 7 ottobre 1998 aveva analogamente rilevato:

“A ragione la parte civile ha richiamato l’art. 146 cpv. 3 CPP per il quale “il perito, prima di dare il suo parere, può chiedere altri chiarimenti ed anche l’audizione di testimoni o dell’accusato”, dove va sottolineato l’aggettivo “altri” a significare che di massima il perito ha accesso agli atti istruttori acquisiti sino al momento del suo intervento. Infatti la perizia giudiziaria non è solo un mero esercizio accademico o scientifico fine a sé stesso, ma bensì l’applicazione delle “cognizioni speciali” di cui all’art. 142 cpv. 1 CPP, ad una determinata concreta fattispecie: in caso contrario - e come vorrebbe l’accusato - basterebbe far capo alla voce descrittiva del Dormicum nel Kompendium svizzero dei medicamenti per aver contezza dei suoi effetti di amnesia (v. mappetta Medico cantonale, doc. _ all. B).”

Né il dott. __________ ha minimamente lasciato intendere prospettiva di manipolazione, ma intento di completezza, anche in presenza di divergenze, che esplicitamente vuole affrontare in modo tempestivo, ma non  assolutamente nascondere o manipolare.

Per quanto attiene alle contestazioni sui contenuti dei referti, si ha che la parziale incompetenza del dott. __________ ha trovato rimedio con l’intervento completivo del prof. __________ e per il rimanente costituiscono diverso approccio alla tematica, senza dimostrazione di insostenibilità dell’operato del primo perito.

3.4

Invano si cercherebbero puntuali rilievi di insufficienza dei referti del prof. __________, tanto nell’istanza di complemento, quanto nel reclamo: vi sono solo generici cenni a contraddizioni, assurdità, divergenze rispetto alla letteratura, incomprensione delle domande, il che è in contrasto con l’obbligo di motivazione e porta all’irricevibilità di entrambi gli allegati. Né ben si comprende il cenno – senza particolare seguito – alla “scarsa esperienza personale pratica” del prof. __________, pur sempre docente e responsabile del Dipartimento di anestesia della Clinica Universitaria di __________, senza mai altre censure sulla sua specifica preparazione, che appare ovvia.

Sulla pretesa contraddittorietà delle due perizie in oggetto, il reclamante sembra dimenticare che la seconda è stata proprio voluta per trasferire il discorso dell’esperto dal piano generico e dottrinale a quello concreto del confronto con la fattispecie oggetto del procedimento. Il tema è stato più volte trattato nel corso dell’istruttoria e segnatamente con la citata decisione del 7 ottobre 1998, che in particolare ha rilevato:

“Non occorre ripetere che l’accertamento centrale del procedimento in corso non è l’effetto del Dormicum in genere, secondo la scienza farmacologica, anestesiologica o in più statistica, ma bensì le conseguenze concrete del farmaco iniettato alla signora __________ in vista della gastroscopia quel mattino del 16 ottobre 1995.”

4.

Tutte le altre pretese nuove prove chieste per la completazione dell’istruzione formale a mente del dott. __________, sono audizioni testimoniali (oltre a connessi richiami di atti), talune anche in contraddittorio ed in presenza del prof. __________. Le stesse, a questo stadio del procedimento, non appaiono di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire ipotesi di stravolgimento di questo indirizzo. Come per i periti e come osservato dalla parte civile __________, prevale allora il principio della loro eventuale assunzione al dibattimento, sede propria all’accertamento giudiziale dei fatti.

Seguendo i punti dei complementi istruttori formulati il 12 febbraio 1999, si ha in particolare:

-          (2. e 3.) le dichiarazioni 3 aprile 1996 di __________ e 3 febbraio 1999 di __________ sono pacificamente agli atti (in quanto prodotte con l'istanza di complemento), non sono assistite dalle ragioni della loro valenza (non essendo di pregio la loro contrapposizione di testimonianza a conclusioni peritali, come solo nel reclamo indicato), essendo da condividere l’apprezzamento di irrilevanza del Procuratore pubblico, per quando concerne le vicende in concreto dibattute;

-          (4 e 8) con una serie di deposizioni testimoniali e con l’acquisizione degli atti di cassa malati della parte civile signora __________, la difesa intenderebbe approfondire l’abitudine di quest’ultima di far capo a psicofarmaci, eventualmente in modo occasionale, ma verosimilmente il giorno dei fatti inquisiti: a parte che il perito prof. __________ ha fornito affidanti risposte sull’interazione tra psicofarmaci (ed alcoolici) da una parte e Dormicum rispettivamente benzodiazepine dall’altra (v. risposte ai quesiti n. 7 e 8 della perizia 18 novembre 1998, class. A1. doc _), è accertato che la prova tossicologica sui prelievi fatti sulla signora __________ il giorni dei fatti inquisiti non ha rilevato presenza di psicofarmaci (v. perizia 12 agosto 1996 del dott. __________, class. A1. doc. _), per cui il reclamo – che non contesta e neppure menziona questa risultanza – si avvera puro parlato e le connesse prove superfetanee;

-          (5) il confronto con la denunciante __________ viene chiesto semplicemente quale derivato dai diritti della difesa, senza nessun’altra ragione: ne consegue il privilegio del contraddittorio al dibattimento, in quanto (come ponderatamente rilevato dal Procuratore pubblico) lo stesso verrà comunque postulato ed occorre evitare inutile aggravio psicologico per una vittima;

-          (6) l’audizione testimoniale di rappresentanti di ditte farmaceutiche non è gran che motivata: se è da mettere in relazione con quella specifica della signora __________ ("in merito alla tendenza di __________ a vestirsi in modo provocante”, per evitare strumentalizzazione da parte dell’accusa), si deve concludere che questi mezzi di prova non hanno diretta attinenza alla fattispecie penalmente rimproverata al dott. __________, come alla promozione dell’accusa;

-          (7) anche __________ potrà essere interrogata in contraddittorio al dibattimento, in ogni modo la prima deposizione (circostanziata) essendo avvenuta dinnanzi al magistrato inquirente (class. B doc. _) e l’apparente (e non tale) ritrattazione pure (con la seguente conclusione: “Alla domanda se quanto io avevo raccontato nel verbale di interrogatorio 12 giugno 1996 sia la verità io rispondo che era tutto vero”, class. B doc. _), né alcuna norma processuale vieta al Procuratore pubblico di interrogare testimoni in assenza delle parti;

-          (9) la primitiva istanza vuole l’interrogatorio del dott. __________ per accertare che, contrariamente a quanto da lui dichiarato, egli ha ancora inviato pazienti femminili al dott. __________, e nel reclamo si accenna ad etilismo grave suo e della signora __________: a parte gli scarni contenuti di motivazione, ancora una volta non si vede né intravede un nesso apprezzabile con le fattispecie inquisite;

-          (10) come dalle dichiarazioni di __________ e altri non possono essere tratte deduzioni di colpevolezza, così da accuse indebite (a torto) in altri casi non si ha conseguenza di proscioglimento per altre fattispecie che vanno accertate nel loro reale svolgimento, per cui non è di interesse l’acquisizione dell’incarto __________;

-          (11) anche la vicenda della signora __________ è estranea all’oggetto del presente procedimento, che vuole chiarimento di fatti circoscritti e non studio scientifico di generiche problematiche.

5.

Il reclamo, in quanto ricevibile, è di conseguenza integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario),  tassa e spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente.

Sempre a ragione della sua soccombenza, __________ è tenuto al versamento alla parte civile opponente di congrue ripetibili, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 cpv. 6 CPP. In concordanza con la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali (v. tra altre la sentenza 19 febbraio 1998 in re A.L., CRP 60.96.407), si supplisce alla lacuna di questa norma, che non indica nessun criterio per la sua attuazione in concreto, applicando per analogia le norme del CPC, segnatamente l’art. 150, per cui si attribuisce un’indennità per gli onorari di patrocinio corrispondente al presumibile impegno professionale.

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese giudiziarie di fr. 50.sono a carico di __________.

3.      __________ verserà a __________ l’importo di fr. 650.- a titolo di ripetibili.

4.      La presente decisione è definitiva.

5.      Intimazione:

avv.ti __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico generale e della signora __________);

avv. __________, per sé e per la signora __________ (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico generale;

avv. __________, per conoscenza sua e della signora __________;

-         Procuratore pubblico generale, sede (con copia delle osservazioni della signora __________).

                                                                              giudice __________

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