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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.12.2000 INC.1995.42104

December 18, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,388 words·~12 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

nN. 421.95.4 L                                                            Lugano, 18 dicembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 22 ottobre 1998 da

__________

(patrocinato dall’avv. __________)

contro la decisione 12 ottobre 1998 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha respinto complementi di prova nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di tentata truffa, ricettazione e falsità in documenti;

viste le osservazioni 2 novembre 1998 del magistrato inquirente e 6 novembre 1998 della parte civile __________ (patrocinata dall'avv. __________), concordemente concludenti per la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

Il 16 maggio 1995 l’__________ presentò denuncia penale contro ignoti, per titolo di furto, appropriazione indebita e truffa, spiegando che alcuni giorni prima una persona, risultata poi essere il reclamante, si era presentata

alla Banca __________, con cinque assegni di fr. 2 Mio., della allora __________, per un importo complessivo di fr. 10 Mio. Gli assegni sarebbero stati emessi dalla __________ a favore di una non meglio precisata __________. Secondo la denuncia, __________ aveva chiesto di verificare se gli assegni erano in ordine per poi, verosimilmente, incassarli. A detta della denunciante, gli assegni facevano parte di un blocchetto di 20 pezzi, scomparsi dagli uffici di __________ agli inizi di settembre dell’anno precedente e le firme dei dirigenti dell’__________, apposte sugli stessi, erano falsificate. La denunciante chiese quindi il sequestro degli assegni, già provvisoriamente bloccati dalla Banca __________.

Da precisare che l’avente diritto economico della __________, fondata a Vaduz il 30 gennaio 1995, risultò essere l’accusato che aprì un conto presso la Banca __________ il 10 maggio 1995 (doc. _4 dell'inc. MP 3017/95, con allegati), quindi in stretta correlazione temporale con l’operazione oggetto dell’inchiesta.

2.

Il 18 maggio 1995 l’allora Procuratrice pubblica avv. __________, arrestò __________ con contestuale promozione dell’accusa per titolo di tentata truffa e ricettazione, per aver detenuto, a scopo di incasso, gli assegni sequestrati.

L’accusato ha spiegato di aver ricevuto gli assegni da due cittadini italiani, a lui noti solo per nome (tali __________ e __________), che poi sono risultati essere __________ e __________ entrambi residenti nella zona di Roma. Essi gli avrebbero riferito di aver ricevuto il suo nominativo da funzionari della Banca __________ (__________e __________), istituto con il quale egli aveva avuto rapporti di lavoro. In un primo incontro, avvenuto in un bar di Roma, essi avrebbero incaricato __________ di incassare gli assegni che poi gli consegnarono a Lugano.

Il reclamante è stato infine liberato in data 23 giugno 1995, dietro versamento di una cauzione di fr. 50'000

3.

Con l’inizio del 1998 il procedimento è stato assunto dal Procuratore pubblico avv. __________, il quale, dopo una serie di accertamenti (in particolare l’interrogatorio del 17 marzo 1998 dell’accusato. con contestuale estensione

dell’accusa al reato di falsità in documenti), ha proceduto al deposito degli atti in data 14 settembre 1998 (doc. _), con termine poi prorogato al 9 ottobre 1998 (doc. _), quando l’accusato ha presentato istanza di complemento d’inchiesta, di cui si dirà nel seguito essendo del tutto analoga al gravame oggetto della presente decisione.

Con decisione 12 ottobre 1998, il magistrato inquirente ha respinto l’istanza rilevando come la fattispecie imputabile a __________ fosse chiaramente riscontrabile dagli atti a disposizione nell’incarto.

4.

Con tempestivo reclamo 22 ottobre 1998 (e prodotto da parte legittimata, come richiesto dagli art. 280 segg. CPP, per cui è data la sua ricevibilità in ordine) __________ critica la reiezione da parte del magistrato inquirente della sua domanda di complemento istruttorio per una serie di ragioni.

Innanzitutto la decisione si avvera insufficientemente motivata, scaturendo da una superficiale conoscenza dell’incarto da parte del magistrato inquirente subentrante. A tale proposito l’accusato formula una richiesta in ordine, affinché codesto giudice richieda preliminarmente una motivazione più dettagliata da parte del magistrato inquirente: tale richiesta, ancorché di dubbia validità procedurale, risulta superata dagli eventi, e quindi priva d’oggetto, avendo il Procuratore pubblico fornito, nelle sue osservazioni 2 novembre 1998, esaurienti spiegazioni, come si dirà nel prosieguo. Il reclamante esprime poi varie critiche al rifiuto del complemento istruttorio, critiche che verranno riprese più sotto per quanto necessarie al presente giudizio.

Si osserva in ogni modo che le censure di merito contenute nel reclamo e tendenti ad un’interpretazione più favorevole delle azioni imputate a __________, sono da considerare come un inammissibile anticipo dell’arringa difensiva e sono pertanto irricevibili in questa sede. Stesso destino d’irricevibilità, nel contesto del presente reclamo contro il rifiuto di un complemento istruttorio, spetta alla censura di non aver promosso l’accusa per ricettazione contro __________ e __________.

__________ ripropone infine gli stessi accertamenti probatori richiesti con la sua istanza, accertamenti che verranno discussi nel dettaglio.

5.

Il Procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 2 novembre 1998, si è riconfermato nel suo rifiuto al complemento istruttorio richiesto, esponendo una serie di ragioni che, dopo verifica da parte di codesto giudice, vanno protette alla luce delle considerazioni che seguiranno.

Da parte sua la parte civile __________, con allegato 6 novembre 1998, ha osservato come il vero intento del reclamante sarebbe stato quello di ritardare il giudizio, essendo chiara la fattispecie inquisita, che viene succintamente analizzata.

6.

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr.122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für

beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1,).

7.

Giova dapprima si rilevare come nel caso concreto vi siano numerosi elementi indizianti, pesanti e sufficientemente chiariti negli atti depositati dal magistrato inquirente, circa la commissione di atti di rilevanza penale da parte di __________.

In particolare i verbali di interrogatorio di __________, letti unitamente alle deposizioni per rogatoria di __________ e __________, forniscono importanti elementi a sostegno delle tesi accusatorie:

-         __________ già in data 18 maggio 1995 (ore 11.50) nel suo interrogatorio davanti alla Procuratrice pubblica aveva dichiarato:

“effettivamente ho consegnato i cinque assegni della __________ ed emessi dalla __________ alla Banca __________ il 10 maggio 1995. Mi sono presentato in banca e di persona li ho consegnati al direttore signor __________. Era mia intenzione chiedere informazioni sulla qualità della società __________. E` vero che conosco la società __________ che è nota in tutta Europa. Però l’__________ che aveva emesso gli assegni in oggetto poteva anche essere un’altra __________ differente da quella nota in tutto il Mondo”.

Quindi già __________ aveva dubbi sulla validità degli assegni e aveva preferito procedere in due fasi. Trova qui chiara smentita la tesi del reclamo secondo l’accusato non abbia mai negoziato l’assegni, dal momento che gli stessi sarebbero stati portati in banca unicamente dalla segretaria del avv. __________.

-         Le modalità di tutta l’operazione sono più che sospette: non si capisce come i beneficiari, ancorché asseritamente ad alto livello, dovessero ricorrere a ben due gradi di intermediari per incassare degli assegni a loro favore. Le ragioni di nascondere i proventi al fisco italiano appaiono inconsistenti, se si pensa che in ogni caso sia la __________, quale emissaria, che la 

__________, quale trattaria, sono società con sede al di fuori del territorio italiano, con possibilità quindi di incassare un assegno svizzero senza problemi.

-         Del resto i due intermediari __________ e __________, che consegnarono gli assegni a Lugano senza che __________ conoscesse la loro identità, non avevano alcuna garanzia giuridica, da parte del reclamante, circa l’effettiva trasmissione dei grossi importi di denaro incassati a favore degli effettivi beneficiari finali.

-         Inoltre __________ ebbe ad affermare (verbale di interrogatorio dinnanzi al Procuratore pubblico del 17 marzo 1998, pag. 5):

“dai colloqui telefonici che essi [__________e __________, n.d.r.] avevano con quelli che mi sembravano i beneficiari dell’operazione, mi sembrò di capire che loro stessi avevano firmato gli assegni, anche se questo è poi risultato un falso.”

Questa dichiarazione, a prescindere da ambiguità interpretative grammaticali, risulta molto significativa quanto alla consapevolezza dell’accusato dell’irregolarità dell’affare prospettatogli.

-         L’elevata entità della commissione, il 10% riferito ad importi milionari, è altro significativo elemento a carico, ritenuta la semplicità dell’operazione di messa all’incasso.

-         Da rilevare infine che gli assegni non erano ancora stati compilati; tant’è che gli stessi sono stati poi emessi all’ordine della __________, società costituita, secondo il reclamante, per altre finalità, mai concretizzatesi né mai comunque specificate. Unica attività, per così dire, dell’Anstalt è stata l’apertura della relazione bancaria presso la Banca __________ in data 10 maggio 1998, quindi, e come già osservato, in stretta concomitanza con le operazioni di messa all’incasso degli assegni.

Da tutti questi elementi risulta come le giustificazioni fornite da __________ non siano per nulla lineari, contrariamente a quanto asserito nel reclamo.

La consapevolezza dell’accusato circa la provenienza più che dubbia degli assegni appare altamente verosimile. Le sue manifeste contraddizioni, a carattere indiziante, fanno risultare come nessuno dei complementi richiesti sia necessario e utile nell’ottica della giurisprudenza e dottrina appena riassunte.

E` quindi per mero scrupolo di completezza che si passa alla disanima delle singole richieste di accertamenti probatori supplementari.

8.

Le prove proposte, e qui in discussione, sono sì di massima correlate con l’oggetto del procedimento, anche se a volte indirettamente, tuttavia - come si andrà di seguito a specificare le stesse non appaiono di rilievo né di pertinenza, o per indifferenza rispetto alle imputazioni, o per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito.

In altre parole gli accertamenti probatori proposti non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, per cui prevale il principio della loro eventuale assunzione al dibattimento.

Di seguito vengono comunque esaminate le singole richieste di accertamenti probatori:

a)        Interrogatorio del Dr. __________, della __________, del signor __________ della __________, ora __________, di __________, e del signor __________ del servizio giuridico __________, ora __________

La prova viene proposta affinché vengano forniti ragguagli circa le modalità del blocco degli assegni.

Come rettamente evidenziato dal magistrato inquirente nelle sue osservazioni la circostanza della sussistenza del blocco non è mai stata messa in discussione, ragion per cui l’accertamento diviene irrilevante.

Per quanto attiene alla valutazione dell’eventuale reato impossibile nei confronti del reclamante giusta l’art. 23 CP, che in punto alla commisurazione della pena prevede l’attenuazione facoltativa, trattasi di chiara competenza del giudice del merito, quindi estranea al presente giudizio.

b)        Acquisizione agli atti della sentenza del Bezirksgericht __________ a carico di __________ e __________

Secondo il reclamante la sentenza dovrebbe chiarire meglio “l’intera vicenda degli assegni”. Tale mezzo di prova appare del tutto irrilevante ritenuto che gli atti illustrano chiaramente che le firme apposte sugli assegni sono state falsificate (v. perizia calligrafica della polizia cantonale di __________ del 1° novembre 1995).

c)        Edizione di atti dalla Bezirksanwaltschaft di __________ a carico di __________ e di __________.

__________ è stato oggetto di accertamenti in quanto sospettato di aver rubato gli assegni dall’ufficio di __________.

Anche questo accertamento non appare in alcun modo idoneo a sovvertire l’esito delle prove acquisite e cioè che il reclamante si è presentato in banca allo scopo di incassare degli assegni, la cui provenienza ed autenticità dovevano perlomeno far destare in lui dei seri dubbi.

d)        Interrogatorio, in contraddittorio con __________, di __________, __________ e __________

Già si è detto dell’irricevibilità della censura del reclamante chiedente la formalizzazione dell’accusa nei confronti di queste persone.

Anche la valutazione nel merito dell’auspicato accertamento probatorio non può che essere negativa: gli elementi di fatto a carico di __________ sono stati sufficientemente chiariti, come riassunti nel considerando precedente. Inoltre, come rettamente rilevato dal magistrato inquirente, le deposizioni delle varie persone coinvolte sono sostanzialmente concordanti. Del resto, a norma dell’art. 26 CP, ogni compartecipe risponde individualmente per ogni reato addebitatogli.

e)        Interrogatorio di __________ in contraddittorio __________.

Per questa richiesta valga, mutatis mutandis, quanto appena illustrato.

9.

Il reclamo si rivela quindi del tutto infondato e viene pertanto integralmente respinto con la presente decisione definitiva: tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG), nonché ripetibili, contenute vista la brevità delle osservazioni della parte civile (art. 9 cpv. 6 CPP), sono a carico del reclamante, ritenuta la sua completa soccombenza.

Per i quali motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 450 - e le spese di 50.- sono a carico del reclamante.

3.      Il reclamante verserà fr. 150.- alla __________, a titolo di ripetibili.

4.      Intimazione:

avv. __________ per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e della parte civile);

-        PP avv. __________, Sede (con copia delle osservazioni della parte civile e l’incarto MP 3017/95 di ritorno);

-        Studio legale __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente).

                                                                                        giudice __________

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