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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.05.2000 INC.1993.49903

May 2, 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,770 words·~9 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 499.93.3 L                                                              Lugano, 2 maggio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 6 dicembre 1999 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la decisione 23 novembre 1999 del Procuratore pubblico __________, che ha respinto complementi di prova chiesti dal reclamante nel procedimento penale pendente a suo carico per titolo di ricettazione;

viste le osservazioni 9 dicembre 1999 del magistrato inquirente e del __________ (parte civile patrocinata dall'avv. __________), entrambi concludenti per la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ venne arrestato il 15 giugno 1993 (beneficiando poi della libertà provvisoria su cauzione il successivo 14 luglio), con contestuale promozione dell'accusa per titolo di ricettazione per aver ricevuto un milione di franchi che avrebbe saputo illecitamente distratti da __________,

funzionario dell'allora __________, in danno di questo istituto. Con atto del 21 maggio 1999 (doc. _ bis dell'inc. MP 4373/1993), il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa per i titoli di reato di complicità in truffa e ripetuta falsità in documenti in relazione con altre ipotesi di malversazioni consumate in combutta con lo stesso __________.

B.

Il 28 ottobre 1999 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti, a norma dell'art. 196 CPP (doc. _). Entro il termine a tale scopo prorogato (sino al 22 novembre 1999: v. doc. _), __________ ha chiesto:

il 18 novembre 1999 (doc. _) la correzione del suo verbale del 16 settembre 1999 dinnanzi al magistrato inquirente ("Glieli ho dati a contanti senza ricevuta nel 1993" e non "… dietro ricevuta", come confermato dalla successiva affermazione di aver "… fatto il prestito senza contratto scritto e senza garanzia");

il 19 novembre 1999 (doc. _), quale formale complemento istruttorio, il confronto tra l'accusato reclamante e __________, senza altra motivazione della lapidaria affermazione secondo la quale "Questo atto processuale è necessario in quanto sino ad oggi i precitati non sono MAI stati uditi insieme;

analogamente ed ancora il 19 novembre 1999 (doc. _), una perizia contabile "atta a dimostrare la movimentazione sui vari conti bancari, oggetto dell'inchiesta", sia per insufficienza come tale della documentazione annessa al rapporto di polizia, sia per dubbio sulla sua neutralità per i contatti tra __________, agenti inquirenti e dirigenti del __________.

Con decisione 23 novembre 1999 (doc. _), il Procuratore pubblico ha respinto tutte le richieste: la correzione del verbale oltre che tradiva, non è ammissibile per le numerose contraddizioni dell'accusato, essendo peraltro incomprensibile trarre parallelo tra "senza ricevuta" e "senza garanzia"; la perizia, mai chiesta in lunghi anni, è indifferente all'agire di __________ non direttamente interessato dalle specifiche malversazioni di __________, peraltro tutti i singoli episodi essendo specificati e sufficientemente documentati (e "Transeat sugli ingenerosi commenti all'indirizzo dell'ispettore di Polizia e sulla collaborazione fornita dai dirigenti della parte civile"); il confronto tra __________ e __________ è già avvenuto il 16 settembre 1999, tra altri presente il patrocinatore del reclamante.

C.

Il reclamo in discussione prende avvio con la pedissequa ripetizione delle pregresse menzionate istanze e con la riproduzione del memoriale prodotto da __________ all'udienza del 16 settembre 1999, non preso sufficientemente in considerazione dall'autorità inquirente. Tenuto conto che il trascorrere del tempo non può essere imputato al reclamante, vanno sanate le carenze degli accertamenti contabili al fine di compiutamente dimostrare il danno e la perdita patrimoniale. Per finire non appare corretto negare a __________ la precisazione di una sua deposizione ed il confronto con __________ "una volta allestita la perizia cantabile [si pensa, recte: contabile]". Vengono così riproposti tutti i mezzi di prova respinti dal magistrato inquirente.

Le osservazioni del Procuratore pubblico si limitano alla conferma delle considerazioni della decisione impugnata, con implicita domanda di reiezione del reclamo.

La parte civile, postulando la reiezione del reclamo, osservando che la richiesta di perizia non è motivata, che il confronto già è avvenuto il 16 settembre 1999 (e "… in quella sede tuttavia non è stata questione di perizia, di incomprensione su dati contabili") e che non è data correzione di verbali, libero l'accusato di poi ritrattare e così rettificare.

e considerando

in diritto:

1.

__________ - in quanto formalmente accusato - è indubitabilmente legittimato ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP.

Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), è allora ricevibile in ordine.

2.

Il citato art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).

La norma non fa che riprendere e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio del procedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., GIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1).

Si aggiunge e si ribadisce che i mezzi di prova indicati devono essere convenientemente motivati (sentenze 24 gennaio 1990 in re F.P., CRP 339/89; 29 gennaio 1991 in re G.G., CRP 284/91; decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1), non spettando al magistrato inquirente di chiedere completamento della corrispondente istanza (ad esempio per le domande da porre ai testimoni indicati: sentenza 15 maggio 1991 in re A.Z., CRP 103/91), e che saranno respinte prove generiche o irrilevanti o costituenti un doppione di quelle già assunte (REP 1980 pag. 381).

3.

A rigore la richiesta di rettifica di un verbale non costituisce mezzo di prova, semmai lo sarebbe quella di un nuovo interrogatorio per fornire una nuova versione, come pertinentemente osservato dalla parte civile. Comunque quanto postulato in proposito è privo di fondamento e per più ragioni:

all'audizione di __________ da parte del Procuratore pubblico del 16 settembre 1999 era presente, con altri, il patrocinatore del reclamante ed entrambi hanno sottoscritto il verbale, come alla conclusiva formula non solo di rito ("Letto, approvato e firmato in due copie originali");

anche in corso di audizione vi è stata rilettura di quanto verbalizzato, dopo la contestata frase (pag. 8 cpv. 2: "Viene riletta la verbalizzazione con spiegazioni accessorie dell'avv. __________ al suo cliente il quale conferma di aver ben compreso quanto verbalizzato e che ciò corrisponde a quanto successo";

come giustamente ha fatto presente il Procuratore pubblico non vi è contraddizione tra le due frasi citate dal reclamante, in quanto "ricevuta" e "garanzia" hanno significati diversi e possono coesistere o no;

non è stato fornito nessun riferimento tale da far apparire la contestata messa a verbale quale manifesto errore.

4.

Gli altri mezzi di prova ancora in discussione sono di certo in relazione con la fattispecie inquisita, ma sono privi degli altri requisiti posti dalla giurisprudenza per la loro ammissione e segnatamente sufficiente motivazione in uno con pertinenza.

4.1

Meraviglia che l'istanza del 19 novembre 1999 abbia assunto la necessità del confronto tra __________ e __________, in quanto prova mai assunta, quando ciò era avvenuto poco più di due mesi prima - il 16 settembre 1999 - dinnanzi al Procuratore pubblico ed alla presenza dei rispettivi patrocinatori. Non essendo stata fornita altra motivazione, la richiesta era d'entrata irricevibile.

Ora, con nuova parvenza di motivazione, il confronto è chiesto siccome da esperire dopo la produzione della pure postulata perizia, senza migliore concreta giustificazione. Ciò è poco, sicuramente tardivo e semmai - di principio - prematuro: infatti solo dopo l'eventuale acquisizione della perizia (e non è comunque qui il caso, per quanto si vedrà in appresso), nel contesto del nuovo deposito degli atti a norma dell'art. 196 cpv. 4 CPP, avrebbe senso una simile richiesta, ovviamente motivata.

4.2

Anche la primitiva richiesta di allestimento di perizia contabile non è assistita da apprezzabile motivazione, senza rimedio in questa direzione nel reclamo ora in discussione.

A parte inutile e gratuita denigrazione dell'attività degli agenti inquirenti e della collaborazione della parte civile e la riproduzione - nel gravame - di un memoriale dell'accusato, dagli allegati di quest'ultimo non emergono quali siano oggettivamente le carenze della documentazione e della sua correlazione con la fattispecie inquisita, i quesiti da sottoporre al perito e le loro proprie finalità. Di contro e per quanto imputato a __________, e cioè circoscritte malversazioni da accertare segnatamente in punto a consapevolezza ed intenzione, una perizia contabile non è di alcuna utilità, come a ragione fatto presente dal Procuratore pubblico.

5.

Il reclamo, in quanto ricevibile, è di conseguenza integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), tassa e spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente.

Sempre a ragione della sua soccombenza, __________ è tenuto al versamento alla parte civile opponente di congrue ripetibili, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 cpv. 6 CPP. In concordanza con la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali (v. tra altre la sentenza 19 febbraio 1998 in re A.L., CRP 60.96.407), si supplisce alla lacuna di questa norma, che non indica nessun criterio per la sua attuazione in concreto, applicando per analogia le norme del CPC, segnatamente l’art. 150, per cui si attribuisce un’indennità per gli onorari di patrocinio corrispondente al presumibile impegno professionale, in casu ridotto.

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese giudiziarie di fr. 50.sono a carico di __________.

3.      __________ verserà alla parte civile __________ l’importo di fr. 150.- a titolo di ripetibili.

4.      La presente decisione è definitiva.

5.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico e della parte civile);

avv. __________, per sé e per la parte civile (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico);

-         Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni della parte civile).

                                                                              giudice __________

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