Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 23.11.2011 60.2011.296

November 23, 2011·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,286 words·~6 min·5

Summary

Reclamo per ritardata giustizia

Full text

Incarto n. 60.2011.296  

Lugano 23 novembre 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 15/19.9.2011 presentato da

RE 1, ,

  per ritardata giustizia del procuratore pubblico Margherita Lanzillo nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________;

 letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con scritto 22/24.10.2008 __________ e __________ hanno segnalato al Ministero pubblico che il 13.7.2008, a seguito di abbondanti precipitazioni, il riale __________ era straripato a __________, causando gravi danni materiali e mettendo in pericolo la vita di alcune persone. Hanno chiesto l’apertura di un’indagine.

                                  b.   Con decisione 21.11.2008 l’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha decretato il non luogo a procedere in ordine al procedimento penale promosso in seguito alla segnalazione in difetto dei presupposti di reati (NLP __________).

                                   c.   L’allora Camera dei ricorsi penali, con giudizio 10.3.2009, ha parzialmente accolto l’istanza di completazione delle informazioni preliminari 4/5.12.2008 introdotta da una parte civile contro il predetto decreto, ordinando al magistrato inquirente di procedere alla completazione delle informazioni preliminari per l’ipotesi accusatoria di inondazione per negligenza (inc. CRP __________).

                                  d.   Il sostituto procuratore pubblico ha quindi di seguito interrogato diverse persone ed assunto agli atti svariata documentazione.

                                         La qui reclamante, con scritto 18.1.2010 (AI 24), si è costituita parte civile.

                                         Dall’incarto risulta che l’ultimo atto di inchiesta effettuato dal magistrato inquirente è l’interrogatorio 22.9.2010 di un testimone.

                                   e.   Con gravame 15/19.9.2011 RE 1, quale parte civile (ora accusatrice privata), ha invocato ritardata giustizia nel contesto del citato procedimento penale rilevando che, dal mese di aprile 2010, più nessuna comunicazione le sarebbe stata trasmessa. Ha sottolineato che l’inchiesta si sarebbe trascinata da quasi tre anni; l’accertamento di tutte le responsabilità avrebbe rivestito notevole importanza per le persone danneggiate.

                                    f.   Con osservazioni 28.9.2011 il procuratore pubblico ha comunicato a questa Corte che aveva emanato un decreto di non luogo a procedere a conclusione del procedimento penale sopra indicato.

                                  g.   Il menzionato decreto di non luogo a procedere, prolato il 28.9.2011, dopo esposizione degli atti acquisiti all’incarto e degli interrogatori eseguiti, ha dato atto dell’intervenuta prescrizione dell’azione penale del reato di inondazione per negligenza in quanto gli ultimi comportamenti relativi alla discarica sarebbero intervenuti nel decennio 1990-2000 ed essendo applicabile il termine di prescrizione di sette anni (NLP __________).

                                         Il citato decreto di non luogo a procedere non è stato impugnato.

                                  h.   Con scritto 29.9.2011 il presidente della Corte ha trasmesso alla reclamante le osservazioni del magistrato inquirente e le ha chiesto se, stante la decisione, intendeva mantenere il gravame.

                                    i.   RE 1, con lettera 7/10.10.2011, ha informato che non era soddisfatta del decreto di non luogo a procedere. Ha domandato, siccome riteneva di dover avviare un’azione di risarcimento dei danni in sede civile, che fosse meglio accertata e definita la responsabilità dell’amministrazione comunale per non essere intervenuta per tempo a far eliminare la discarica.

                                    j.   Il presidente di questa Corte, con scritto 10.10.2011, ha avvisato la reclamante che si sarebbe proceduto ad evadere il suo gravame per ritardata giustizia, impugnativa che non riguardava il merito del decreto di non luogo a procedere 28.9.2011 (anche perché precedente a quest’ultimo).

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 15/19.9.2011, per ritardata giustizia nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________, non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP). E’ dunque tempestivo e proponibile.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                         RE 1, quale accusatrice privata (già parte civile), è pacificamente legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP.

                                         Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

                                   2.   Di principio, ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito positivamente dall’art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa.

                                         Si ha denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete l’emanazione di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l’aggravio di pratiche pendenti (REP. 1998, p. 350, con riferimento a DTF 107 Ib 160; DTF 117 Ia 193; DTF 124 I 139), e ritenuto che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54).

                                   3.   Con il gravame in esame la reclamante invoca ritardata giustizia nel contesto del procedimento penale rilevando che, dal mese di aprile 2010, più nessuna comunicazione le sarebbe stata trasmessa. Ha sottolineato che l’inchiesta si sarebbe trascinata da quasi tre anni e che l’accertamento di tutte le responsabilità avrebbe rivestito notevole importanza per le persone danneggiate.

                                         Ora, come detto, il 28.9.2011 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento penale in considerazione dell’intervenuta prescrizione dell’azione penale del reato di inondazione (art. 227 cifra 2 CP) [NLP __________].

                                         Il gravame, stante la predetta decisione del magistrato inquirente, è pertanto divenuto privo di oggetto e deve essere stralciato, ritenuto che la prescrizione è intervenuta indipendentemente dai tempi di evasione della decisione di non luogo a procedere.

                                   4.   Il reclamo è stralciato dai ruoli. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (considerato che la pronuncia del procuratore pubblico è stata manifestamente indotta dal reclamo 15/19.9.2011).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo, divenuto privo di oggetto, è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2011.296 — Ticino Camera dei ricorsi penali 23.11.2011 60.2011.296 — Swissrulings