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Ticino Camera dei ricorsi penali 08.03.2010 60.2010.68

March 8, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·505 words·~3 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Querelante quale istante

Full text

Incarto n. 60.2010.68  

Lugano 8 marzo 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/23.2.2010 presentata da

 IS 1  rappr. da:  PR 1   

tendente ad ottenere copia di eventuali querele da lui presentate a suo tempo contro __________;  

ritenuto che l’istanza è stata spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 25/26.2.2010;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.L’istante è stato sottoposto a tutela volontaria dalla Commissione tutoria regionale __________, con sede a __________, in data __________ __________. Quale tutore è stato nominato il figlio PR 1, che qui rappresenta il padre.

                                         In relazione ad una causa civile pendente (relativa all’annul-lamento di un diritto di usufrutto) e per la quale la Commissione tutoria regionale competente ha già dato l’autorizzazione a stare in causa (decisione del __________), il tutore (per conto del padre) chiede di ottenere eventuali querele sporte a suo tempo (dal 2003 al 2008) dal pupillo contro __________, beneficiaria del diritto di usufrutto.

2.Il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Camera unicamente un rapporto di polizia del 20.2.2007, dal quale risulta che il procedimento penale è stato sospeso.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Pur essendo stato parte – quale querelante – al procedimento nel frattempo terminato, l'istante deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica infatti anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti dopo la conclusione del procedimento (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come indicano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, terminato il procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

5.Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore dell’istante e del suo rappresentante legale, e non ci sono elementi per rovesciare la presunzione surriferita.

6.L’istanza è accolta. Fotocopia del rapporto di polizia sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

7.Considerata la funzione di tutore del rappresentante, si può prescindere dal carico della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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