Incarto n. 60.2010.60
Lugano 30 luglio 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.2.2010 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 2.9.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), confermato dal Tribunale federale con sentenza 22.12.2009 (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 22/23.2.2010 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar, 23/24.2.2010 del procuratore pubblico Antonio Perugini, 26.2/1.3.2010 della Divisione della giustizia e 24/25.3.2010 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli, che – tutti – si rimettono al giudizio di questa Camera;
preso atto che, su richiesta 18.2.2010 di questa Camera, il 22/23.2.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreti 2.10.2006 e 18.12.2006 IS 1 è stato posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di diffamazione (art. 173 CP) [“per avere a __________ e __________, il 7 settembre 2005, comunicando con terzi, accusato la psicologa __________ di condotta disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lei reputazione, e meglio per avere, nel ricorso 7 settembre 2005 inviato al Tribunale di appello, I Camera civile, Lugano, accusato la psicologa __________ di avere gonfiato le fatture fatturando prestazioni mai effettuate allo scopo di incassare una parcella più alta di quanto dovutole, analogamente a quanto fatto per anni dallo psichiatra __________” (DA __________)] rispettivamente di disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CP) [“per non avere ottemperato al decreto cautelare 21 settembre 2006 del Pretore della Giurisdizione di __________ con il quale gli veniva fatto ordine, sotto la comminatoria dell’art. 292 CPS, di sottoscrivere i contratti di credito ipotecario relativi alle ipoteche variabili no. __________ e __________ della __________ di __________, relativi alla part. __________ RFD __________, come pure il contratto di cessione fiduciaria in proprietà a scopo di garanzia relativo alla proprietà della CI al portatore di nominali 375'000.-- CHF gravante in I. rango la part. __________ RFD di __________” (DA __________)];
che è stata proposta la sua condanna alla multa di CHF 300.-- (DA __________) rispettivamente di CHF 500.-- (DA __________) ed al pagamento di tassa di giustizia e spese;
che la parte civile __________ è stata rinviata al competente foro civile (DA __________);
che con scritti 19/20.10.2006 e 27/28.12.2006 IS 1 ha interposto opposizione ai predetti decreti di accusa;
che con sentenza 17.4.2007 – riuniti i procedimenti il 23.2.2007 per economia di giudizio – il presidente della Pretura penale ha dichiarato IS 1 autore colpevole di diffamazione e di disobbedienza a decisioni dell’autorità e lo ha condannato alla multa di CHF 800.--, al pagamento di tassa di giustizia e spese ed al versamento a __________ di CHF 400.-- per spese legali (inc. __________ / inc. __________);
che con giudizio 2.9.2009 la Corte di cassazione e di revisione penale, adita dal qui istante con ricorso 24/25.5.2007, ha accolto il gravame annullando la decisione impugnata ed assolvendo il ricorrente da entrambe le imputazioni (inc. __________);
che, infine, con sentenza 22.12.2009 il Tribunale federale, al quale si era aggravato il procuratore pubblico limitatamente al reato di diffamazione, ha respinto il ricorso (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 9'454.90 (comprese le ripetibili già assegnategli dalla Corte di cassazione e di revisione penale), oltre interessi, per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 9'454.90 [di cui CHF 7'832.70 di onorario (31 ore e 20 min a CHF 250.--/ora), CHF 954.40 di spese e CHF 667.80 di IVA (doc. E)], importo non ancora dedotto della somma di CHF 1'500.--, assegnati a IS 1 quali ripetibili dalla Corte di cassazione e di revisione penale (sentenza 2.9.2009, p. 18, inc. __________);
che la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione dei decreti di accusa ed ha sostanzialmente assistito il qui istante nella preparazione del processo, nel dibattimento davanti alla Pretura penale e nelle procedure di fronte alla Corte di cassazione e di revisione penale ed al Tribunale federale (assistenza, avanti all’Alta Corte, unicamente passiva, in quanto non sono state chieste osservazioni al ricorso inoltrato dal procuratore pubblico);
che – malgrado il procedimento si sia esteso a tre gradi di giudizio (reato di diffamazione) rispettivamente a due gradi di giudizio (reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità) – i fatti alla base delle imputazioni non erano complicati né dal profilo fattuale né dal profilo giuridico, come ben emerge dalla decisione 2.9.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________);
che, in queste circostanze, è eccessivo il dispendio orario di quasi 5 ore inerente i colloqui con IS 1;
che la nota professionale espone onorario anche per prestazioni che potevano essere effettuate dal segretariato [“Apertura incarto” (2.11.2006), “Fotocopie (18)” (21.11.2006), invio di lettere “accompagnatorie” (21.11.2006, 12.12.2006, 22.12.2006, 15.3.2007, 24.5.2007), “Fotocopie documenti (85)” (6.12.2006), “Fotocopia documenti incarto penale (54)” (12.12.2006), invio per fax (18.4.2007), “Invio racc. ricorso a Pretura penale” (24.5.2007)], i cui oneri devono essere sopportati dal legale (decisione 9.3.2009 di questa Camera in re M.S., inc. 60.2008.237);
che la citata nota indica inoltre, al 6.12.2006, l’invio di due scritti alla Pretura penale, con esposizione di onorario anche per la loro spedizione: una sola lettera, comprendente altresì la richiesta di trasmissione di alcuni documenti, era tuttavia sufficiente nel caso concreto, per cui per queste operazioni vengono ammessi CHF 125.-- (30 min) di onorario e CHF 20.-- di spese;
che il costo dei fogli accompagnatori agli scritti inviati per conoscenza e dei fogli per appunti sono a carico dello Studio legale (decisione 9.3.2009 di questa Camera in re M.S., inc. 60.2008.237);
che, come detto, con sentenza 2.9.2009 la Corte di cassazione e di revisione penale ha assolto IS 1 dalle accuse assegnandogli la somma di CHF 1'500.-- per ripetibili (p. 18, inc. __________);
che detto importo appare adeguato per coprire onorario, spese ed IVA inerenti la procedura davanti a detta Corte (prestazioni dal 16.5.2007 al 21.9.2009): la redazione del gravame, posto come il legale ben conosceva la fattispecie oggetto di ricorso, non ha infatti comportato difficoltà particolari né di fatto né di diritto [inutili sono peraltro le operazioni indicate come “Acc. a __________: invio bozza ricorso” (16.5.2007) e “Fotocopia sentenza a avv. __________” (21.9.2009), la persona in questione essendo – come si evince dal sito __________ – segretario dell’__________ e quindi senza diretto interesse a ricevere copia del ricorso e della relativa sentenza (e questo a prescindere dal fatto che, verosimilmente, sia stato l’avv. __________ a mettere in contatto l’istante con il legale: “Coll. tel. con __________” di data 2.11.2006, prestazione riconosciuta da questa Camera)];
che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che – tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 17 ore e 20 min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 4'333.35, di cui 180 minuti per colloqui con cliente, per il resto riconosciuto come esposto [con le eccezioni di cui si è detto inerenti le operazioni a carico del legale, gli scritti 6.12.2006 alla Pretura penale (CHF 125.-- di onorario) e gli oneri concernenti la procedura davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale, già coperti dall’importo di CHF 1'500.--, assegnati all’istante da detta Corte e di conseguenza non oggetto della presente decisione];
che le spese sono ammesse in CHF 567.90 [come esposte nella nota professionale, con le eccezioni sopra indicate riguardanti i costi per gli scritti accompagnatori, i fogli per appunti e gli scritti 6.12.2006 (le spese di questi ultimi sono riconosciute in CHF 20.--)];
che l’IVA ammonta a CHF 372.50;
che a IS 1 è rifuso, a titolo di oneri legali, l’importo di CHF 5'273.75;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 16.2.2010 della presente istanza;
che protesta, ancorché in modo confuso, le ripetibili [“La procedura è gratuita: non si prelevano tasse spese e ripetibili” (istanza 16/17.2.2010, p. 7)];
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 600.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo di CHF 5'873.75, di cui CHF 5'273.75, oltre interessi, per spese legali e CHF 600.-- per ripetibili;
che l’art. 320 cpv. 5 vCPP prevedeva la gratuità della procedura di indennità: detto disposto è stato nondimeno abrogato dalla legge 20.6.2006, in vigore dal 18.8.2006;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG, in vigore a partire da tale data, la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’050.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 350.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 2.9.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), confermata il 22.12.2009 dal Tribunale federale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'873.75, oltre interessi del 5% dal 16.2.2010 su CHF 5'273.75.
2. La tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 350.--.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria