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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2010 60.2010.332

December 7, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·578 words·~3 min·6

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Full text

Incarto n. 60.2010.332  

Lugano 7 dicembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.9/6.10.2010 presentata dalla

IS 1  

  tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di atti originali contenuti in un incarto penale;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Tribunale penale cantonale, il quale l’ha trasmessa, per evasione, a questa Camera in data 6.10.2010;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale che si è poi concluso con la sentenza di condanna __________ della Corte delle assise correzionali (inc. TPC __________). Nell’ambito di detto procedimento sono stati acquisiti degli assegni postali in originale ed altri documenti su operazioni finanziarie.

2.Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria tra il PI 3 (parte civile al procedimento penale) e PI 4, in relazione ad operazioni finanziarie oggetto, in parte, del procedimento penale. Con la presente procedura la Pretura istante richiama una serie di assegni postali e un ordine di pagamento.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

5.Nel presente caso è dato un nesso tra i documenti richiamati dall’incarto penale e l’oggetto della vertenza civile. Trattandosi poi di documenti relativi a operazioni finanziarie, e non specificatamente di atti penali (quali ad esempio verbali), non si giustifica interpellare altre parti al procedimento. E’ pertanto adempiuto un interesse legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

6.Gli originali degli assegni postali saranno allegati alla presente decisione destinata alla Pretura istante, che li restituirà direttamente al Tribunale penale cantonale, a procedimento civile concluso. Al contrario, l’originale dell’ordine di pagamento __________ non esiste più, come risulta dall’AI __________, pure allegato alla decisione destinata all’istante.

7.L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.      L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta) sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alla norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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