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Ticino Camera dei ricorsi penali 02.12.2010 60.2010.328

December 2, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,512 words·~8 min·5

Summary

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Full text

Incarto n. 60.2010.328  

Lugano 2 dicembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/7.10.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 3.8.2010 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 12/13.10.2010 del giudice della Pretura penale e 14/18.10.2010 del procuratore pubblico Mario Branda, mediante i quali si rimettono al giudizio di questa Camera;

richiamato altresì lo scritto 11/14.10.2010 della Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;

preso atto che, su richiesta 20.10.2010 di questa Camera, il 25/26.10.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non sono state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto d’accusa 27.7.2009 il procuratore pubblico Mario Branda ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici "per avere, il __________, a __________, in correità con __________ __________, colpendo con calci e pugni al corpo e al volto __________ __________ anche quando questi già si trovava a terra procurandogli ematomi ed edema dolorabile in regione olecranica (e meglio come al certificato medico 9.1.2008 dell’Ospedale __________ di __________), intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona" (DA __________);

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere (CHF 30.--/aliquota), corrispondenti a CHF 2’700.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, nonché la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 90.-- ciascuna, per complessivi CHF 5'400.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico l’1.9.2008;

                                         che con scritto 28.7./3.8.2009 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

                                         che con sentenza 3.8.2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto IS 1 dall’imputazione (sentenza 3.8.2010, inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'327.80, oltre interessi, per spese legali;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore, lic. iur. PR 1, di CHF 1'327.80, oltre interessi [di cui CHF 1'260.-- a titolo di onorario (14 ore a CHF 90.--/ora) e CHF 67.80 di spese];

                                         che il 12.8.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha nominato la lic. iur. PR 1 quale difensore d’ufficio di IS 1 (inc. Giar __________);

che la tariffa oraria applicata – CHF 90.--/ora – è conforme ai suddetti principi;

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha sostanzialmente assistito il qui istante nella preparazione del processo e nel dibattimento davanti alla Pretura penale;

                                         che nonostante si sia trattato di un caso di difesa obbligatoria ex art. 49 CPP, avendo il procuratore pubblico partecipato al dibattimento, i fatti alla base dell’imputazione non appaiono molto complicati né dal profilo fattuale né dal profilo giuridico; l’istante peraltro nemmeno lo sostiene;

                                         che, in queste circostanze, il dispendio orario esposto di 240 minuti inerenti ai colloqui con il cliente appare eccessivo al caso e viene decurtato a 180 minuti;

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che per le spese non vengono riconosciute quelle inerenti ai colloqui telefonici con il cliente, non essendo stato indicato l’onorario rispettivamente la durata delle conversazioni;

                                         che l’IVA non è richiesta;

                                         che al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 1'232.-- (di cui CHF 1'170.-- a titolo di onorario e CHF 62.-- a titolo di spese);

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 5.10.2010 della presente istanza;

                                         che protesta le ripetibili;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che – tutto ciò considerato e tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza e della tariffa oraria di CHF 130.-- applicata per i praticanti (decisione 13.4.2010, inc. 60.2009.451) – va pertanto ammesso un importo di CHF 120.--, comprendente onorario e spese;

                                         che all’istante – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo di CHF 1'352.--, di cui CHF 1'232.--, oltre interessi, per spese legali e CHF 120.-- per ripetibili;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 50.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 3.8.2010 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'352.--, oltre interessi al 5% su CHF 1'232.-- dal 5.10.2010.

2.La tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________ in ragione di CHF 50.-- (cinquanta).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                         4.                                     Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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