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Ticino Camera dei ricorsi penali 29.11.2010 60.2010.326

November 29, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·429 words·~2 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio assicurazione invalidità quale istante

Full text

Incarto n. 60.2010.326  

Lugano 29 novembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.9/5.10.2010 presentata dall’

IS 1  

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;  

premesso che la richiesta è stata inviata dapprima al Ministero pubblico, poi alla Pretura penale che a sua volta l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 4/5.10.2010;

richiamato lo scritto 12/14.10.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

richiamata la comunicazione del 18/19.10.2010 di PI 2 mediante la quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stranieri ed altre infrazioni (inc. MP __________). L’incarto si è concluso con l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere (NLP __________) e di un decreto d’accusa (DA __________), quest’ultimo per il reato di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cpv. 1 LStr). L’opposizione inizialmente interposta è stata successivamente ritirata.

2.A seguito di segnalazioni da parte del Ministero pubblico, l’Ufficio istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, con riferimento alle comunicazioni 21.1.2009 e 3.2.2009 del Ministero pubblico all’Ufficio istante ed al fatto che PI 2 percepisce una parziale rendita AI, è dato un interesse giuridico legittimo alla consultazione degli atti.

5.L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso la cancelleria della Pretura penale.

6.Considerata la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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