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Ticino Camera dei ricorsi penali 24.11.2010 60.2010.306

November 24, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·366 words·~2 min·6

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante

Full text

Incarto n. 60.2010.306  

Lugano 24 novembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6.7/20.9.2010 presentata dal

IS 1  

  tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 17/20.9.2010, rimettendosi alla decisione di questo tribunale;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha emanato un decreto d’accusa in data __________, cresciuto in giudicato (__________).

2.Con la presente istanza, ed in relazione all’imminente servizio militare, il Dipartimento istante chiede di ricevere copia della decisione penale surriferita. PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni. Il Ministero pubblico si è rimesso alla decisione di questa Camera.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto che la persona interessata, interpellata, non si è opposta alla richiesta, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.

5.L’istanza è accolta. Copia della decisione penale sarà allegata alla presente decisione destinata al Dipartimento istante.

6.Considerato la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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