Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 30.09.2010 60.2010.305

September 30, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·440 words·~2 min·6

Summary

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Full text

Incarto n. 60.2010.305  

Lugano 30 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/27.8.2010 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere copia di un rapporto di polizia relativo ad un procedimento penale a suo carico;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di IS 1 per titolo di sequestro di persona e vie di fatto: il procedimento è sfociato in un decreto d’accusa del 19.10.2009 (DA __________) cresciuto in giudicato.

                                   2.   Con scritto 2.8.2010 al Ministero pubblico (e trasmesso a questa Camera in data 26/27.8.2010), l’istante chiede copia del rapporto di polizia del procedimento che ha portato alla sua condanna.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo.

                                   6.   Copia del rapporto di polizia giudiziaria del 6.8.2009 sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2010.305 — Ticino Camera dei ricorsi penali 30.09.2010 60.2010.305 — Swissrulings