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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2010 60.2010.287

September 6, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·414 words·~2 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Querelante quale istante

Full text

Incarto n. 60.2010.287  

Lugano 6 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19.8/1°.9.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito di una segnalazione dell’istante alla polizia, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con il decreto di non luogo a procedere 3.2.2010 (__________).

2.Con la presente istanza, il patrocinatore dell’istante chiede copia degli atti del procedimento.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

5.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.

6.L’istanza è accolta. Fotocopie degli atti saranno allegati alla copia della presente decisione destinata all’istante.

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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